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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2440 c.c. Conferimenti di beni in natura e di crediti

In vigore

Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343. L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articoli 2343-ter e 2343-quater. Ai fini dell’applicazione dell’articoli 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l’aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Qualora trovi applicazione l’articolo 2343-ter, secondo comma, il conferimento è eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione. La verifica prevista dall’articolo 2343-quater, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma, è allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444. Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all’esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell’2343-quater, secondo comma.

In sintesi

  • L'aumento di capitale mediante conferimenti in natura o crediti richiede l'applicazione delle norme sulla stima ex art. 2343 c.c. o, in alternativa, la disciplina semplificata degli artt. 2343-ter e 2343-quater.
  • Gli amministratori possono optare per la valutazione alternativa semplificata su decisione propria.
  • I termini di esecuzione del conferimento variano a seconda del metodo valutativo: 60 o 90 giorni per il metodo standard, diversi termini per il metodo alternativo.
  • Gli amministratori devono eseguire la verifica del conferimento entro 30 giorni dalla sua esecuzione.
  • I soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale possono richiedere una nuova valutazione tradizionale entro il termine di verifica, salvo che gli amministratori abbiano già applicato le misure correttive dell'art. 2343-quater.
Ratio

L'articolo 2440 c.c. disciplina una fattispecie particolarmente delicata nell'ambito degli aumenti di capitale: il conferimento di beni diversi dal denaro, beni in natura o crediti, a fronte dei quali vengono emesse nuove azioni. La criticità risiede nel rischio di sopravvalutazione del conferimento: se il bene conferito viene stimato a un valore superiore a quello reale, la società riceve un apporto patrimoniale inferiore al valore nominale delle azioni emesse, con pregiudizio per i creditori e per i soci che non partecipano all'operazione. Il legislatore ha quindi previsto un doppio binario: il percorso tradizionale con perizia di stima da parte di un esperto nominato dal tribunale (art. 2343 c.c.) e il percorso alternativo per determinati beni con caratteristiche di oggettività valutativa (artt. 2343-ter e 2343-quater), nel quale la stima è fondata su valori di mercato già certificati. La scelta tra i due percorsi è rimessa discrezionalmente agli amministratori.

Analisi

Il primo comma rinvia alle disposizioni dell'art. 2342, terzo e quinto comma, c.c. (che disciplinano la fase di verifica e le conseguenze della sopravvalutazione in sede di costituzione) e all'art. 2343 c.c. (perizia di stima). Il secondo comma ammette la via alternativa degli artt. 2343-ter (stima fondata su fair value di bilancio, prezzi di mercato ufficiali o valutazione di un esperto indipendente nei sei mesi precedenti) e 2343-quater (verifica post-conferimento), rimessa alla decisione degli amministratori. Per l'applicazione dell'art. 2343-ter, primo comma, il periodo di riferimento dei sei mesi di negoziazione è quello precedente alla data della relazione degli amministratori ex art. 2441, sesto comma. Il terzo comma stabilisce i termini di esecuzione del conferimento: sessanta giorni dalla data della relazione (novanta per le società aperte al mercato del capitale di rischio) nel percorso standard. Il quarto e quinto comma regolano i termini per il percorso alternativo: nel caso sub a) dell'art. 2343-ter, entro la fine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio di riferimento; nel caso sub b), entro sei mesi dalla data della valutazione. Il sesto comma impone la verifica da parte degli amministratori entro trenta giorni dall'esecuzione del conferimento. Il settimo comma tratta il diritto di reclamare una nuova valutazione tradizionale: i soci titolari del ventesimo del capitale, con tale quota anche alla data della delibera di aumento, possono richiederla entro il medesimo termine di verifica, purché gli amministratori non abbiano già applicato le misure correttive dell'art. 2343-quater, secondo comma.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un aumento di capitale a pagamento viene eseguito, in tutto o in parte, mediante apporto di beni in natura (immobili, aziende, partecipazioni, brevetti, attrezzature) o di crediti vantati dal sottoscrittore nei confronti di terzi. Non si applica ai conferimenti in denaro, disciplinati dall'art. 2439 c.c., né agli aumenti gratuiti. La scelta del percorso alternativo semplificato è possibile solo per i beni che rientrano nelle categorie dell'art. 2343-ter (valori mobiliari con prezzo di mercato, beni misurati a fair value in bilancio, beni già valutati da esperto indipendente nei sei mesi precedenti).

Connessioni

L'art. 2440 c.c. è il pendant dell'art. 2342 c.c. per la costituzione e dialoga strettamente con gli artt. 2343 (perizia di stima), 2343-ter (valutazione alternativa) e 2343-quater (procedura di verifica e adeguamento). L'art. 2441, sesto comma, c.c. regola la relazione degli amministratori che fissa il punto di riferimento temporale per la valutazione. L'art. 2444 c.c. disciplina l'attestazione dell'avvenuto aumento. Per le S.r.l. la materia è regolata dall'art. 2481-bis c.c.

Domande frequenti

Quando è necessaria la perizia di stima nei conferimenti in natura per aumento di capitale?

La perizia di stima di un esperto nominato dal tribunale (art. 2343 c.c.) è necessaria ogniqualvolta si conferiscano beni in natura o crediti nell'ambito di un aumento di capitale, salvo che gli amministratori optino per il percorso alternativo semplificato degli artt. 2343-ter e 2343-quater, ammesso solo per certe categorie di beni con valori oggettivi.

Gli amministratori possono scegliere la valutazione semplificata senza interpellare l'assemblea?

Sì. La decisione di applicare la disciplina alternativa degli artt. 2343-ter e 2343-quater è rimessa agli amministratori, senza necessità di delibera assembleare specifica al riguardo. L'assemblea resta competente per la delibera di aumento di capitale in sé.

Entro quanto tempo deve essere eseguito il conferimento in natura?

Se si applica la disciplina ordinaria, entro sessanta giorni dalla data della relazione degli amministratori ex art. 2441 c.c. (novanta giorni per le società aperte al mercato del capitale di rischio). Nel percorso alternativo i termini variano: entro la fine dell'esercizio successivo o entro sei mesi dalla data della valutazione, a seconda del metodo.

I soci di minoranza possono opporsi alla valutazione alternativa semplificata?

I soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale, con tale quota anche alla data della delibera di aumento, possono richiedere una nuova valutazione tradizionale entro il termine di verifica degli amministratori. Il diritto non opera se gli amministratori hanno già adottato le misure correttive previste dall'art. 2343-quater, secondo comma.

Cosa verificano gli amministratori dopo l'esecuzione del conferimento in natura?

Entro trenta giorni dall'esecuzione del conferimento (o, se successiva, dalla data di iscrizione della delibera di aumento nel registro delle imprese), gli amministratori verificano che il valore del bene conferito non sia inferiore al valore delle azioni emesse in contropartita. Se la verifica evidenzia una sopravvalutazione, si applicano le misure correttive dell'art. 2343-quater.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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