Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2440 BIS c.c. Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 novembre 2010,n. 224
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 2440 - Art. 2440 c.c.: Conferimenti di beni in natura e di crediti→Cod. civ. art. 2441 - Articolo 2441 Codice Civile: Diritto di opzione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2439 Codice Civile: Sottoscrizione e versamenti→Articolo 2442 Codice Civile: Passaggio di riserve a capitale→Articolo 2438 Codice Civile: Aumento di capitale→Art. 2437 sexies Codice Civile: Azioni riscattabili→Art. 2437 quinquies Codice Civile: Disposizioni speciali per le→Art. 2437 quater Codice Civile: Procedimento di liquidazione→Articolo 2443 Codice Civile: Delega agli amministratori
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2440-bis c.c. era stato introdotto nell'ordinamento per disciplinare in modo specifico l'aumento di capitale delegato agli amministratori (ex art. 2443 c.c.) quando liberato mediante conferimenti di beni in natura o crediti senza ricorso alla relazione di stima tradizionale. La norma faceva parte del complesso di disposizioni attuative della Direttiva 2006/68/CE, che aveva introdotto metodi valutativi alternativi alla perizia giudiziale. Successivi interventi di riordino normativo hanno portato alla soppressione dell'articolo, con riassorbimento della materia nel testo dell'art. 2440 c.c. e nel sistema degli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c., resi di applicazione generale per tutte le ipotesi di conferimento alternativo, comprese quelle negli aumenti delegati.
Analisi
Il testo dell'art. 2440-bis c.c. risulta soppresso: la rubrica e il contenuto dell'articolo originario non producono più effetti giuridici. La materia già disciplinata, ossia la possibilità di eseguire l'aumento di capitale delegato con conferimenti in natura o crediti avvalendosi di metodi valutativi alternativi alla perizia ex art. 2343 c.c., è ora integralmente regolata dall'art. 2440 c.c., che al secondo comma consente espressamente agli amministratori di optare per la disciplina degli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c. indipendentemente dal fatto che l'aumento sia stato deliberato dall'assemblea o dal consiglio in forza di delega. Il sistema si completa con l'art. 2443 c.c. sulla delega agli amministratori.
Quando si applica
L'art. 2440-bis c.c. non è più in vigore e non trova applicazione. Le operazioni di aumento di capitale delegato con conferimenti in natura o crediti senza relazione di stima tradizionale sono disciplinate dall'art. 2440 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c. e con l'art. 2443 c.c. Eventuali rapporti sorti in vigenza della norma ora soppressa sono soggetti alle disposizioni intertemporali applicabili.
Connessioni
La materia già contenuta nell'art. 2440-bis c.c. è ora disciplinata dall'art. 2440 c.c. (conferimenti in natura negli aumenti di capitale), dall'art. 2343-ter c.c. (metodi valutativi alternativi), dall'art. 2343-quater c.c. (verifica e adeguamento) e dall'art. 2443 c.c. (delega agli amministratori per l'aumento di capitale). Il quadro si completa con la Direttiva 2006/68/CE, poi rifusa nella Direttiva (UE) 2017/1132, che aveva ispirato la disciplina valutativa alternativa.
Domande frequenti
L'art. 2440-bis c.c. è ancora in vigore?
No. L'art. 2440-bis c.c. è stato soppresso. Il testo della norma non produce più effetti giuridici e l'articolo non trova applicazione nelle operazioni societarie attuali.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 2440-bis c.c.?
L'articolo regolava l'aumento di capitale delegato agli amministratori (ex art. 2443 c.c.) eseguito mediante conferimenti di beni in natura o crediti senza ricorso alla tradizionale relazione di stima giudiziale, nell'ambito dell'attuazione della Direttiva 2006/68/CE sui metodi valutativi alternativi.
Dove è ora disciplinata la materia già contenuta nell'art. 2440-bis c.c.?
La materia è ora regolata dall'art. 2440 c.c., che consente agli amministratori di optare per la disciplina semplificata degli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c. anche negli aumenti delegati con conferimenti in natura, senza necessità di una norma ad hoc separata.
Un aumento di capitale delegato con conferimenti in natura è oggi ammissibile?
Sì. L'aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione in forza di delega ex art. 2443 c.c. può essere liberato mediante conferimenti in natura o crediti, seguendo la disciplina dell'art. 2440 c.c. Il percorso valutativo alternativo degli artt. 2343-ter e 2343-quater rimane disponibile su decisione degli amministratori.
Quali norme occorre consultare per i conferimenti in natura negli aumenti delegati?
Le fonti normative rilevanti sono: art. 2440 c.c. (disciplina generale del conferimento in natura negli aumenti), art. 2343-ter c.c. (metodi valutativi alternativi), art. 2343-quater c.c. (verifica e adeguamento del valore) e art. 2443 c.c. (delega agli amministratori per l'aumento di capitale).