Testo dell'articoloVigente
Art. 2343-quater c.c. – Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all’articolo 2343-ter,primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).
Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343.
Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:
a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all’articolo 2343, primo comma;
b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);
e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).
Fino all’iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2343-quater c.c. chiude il sistema delle valutazioni semplificate introdotto dall'art. 2343-ter, colmando il rischio che la semplificazione procedurale si traduca in una riduzione delle garanzie patrimoniali per creditori e soci. La ratio è quella di una verifica ex post obbligatoria: poiché la valutazione alternativa è per definizione fondata su dati storici o di mercato riferiti a un momento precedente, può accadere che al momento dell'effettiva iscrizione della società il valore dei beni conferiti sia già mutato sensibilmente. Gli amministratori, quale organo di gestione e di controllo della correttezza delle operazioni sociali, sono i soggetti più adatti a rilevare questi scostamenti, avendo accesso alle informazioni societarie e di mercato. La norma realizza così un equilibrio tra efficienza procedimentale e tutela dell'integrità del capitale.
Analisi
Il meccanismo si articola in due fasi. Nella prima fase (comma 1), gli amministratori verificano, entro trenta giorni dall'iscrizione: (a) se sono intervenuti fatti eccezionali, crolli di mercato, illiquidità, eventi straordinari, che abbiano modificato sensibilmente il valore dei valori mobiliari conferiti ex art. 2343-ter, comma 1; (b) se, per i conferimenti ex art. 2343-ter, comma 2, sono sopravvenuti fatti nuovi rilevanti che alterino il valore dei beni o crediti, oppure se i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto risultino carenti. Nella seconda fase, se gli amministratori ritengono che le anomalie sussistano, si procede a una nuova valutazione ex art. 2343-ter (comma 2 dell'art. 2343-quater). Se invece nulla osta, gli amministratori depositano al registro delle imprese, entro il medesimo termine, una dichiarazione contenente le informazioni prescritte dal comma 3: descrizione dei beni, valore attribuito e sua fonte, dichiarazione di congruità, dichiarazione di assenza di fatti eccezionali e di idoneità dei requisiti dell'esperto. Durante il periodo intercorrente tra l'iscrizione e il deposito della dichiarazione, le azioni collegate ai conferimenti semplificati sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Quando si applica
La norma si applica alle S.p.A. (e alle S.a.p.a.) ogni volta che sia stata utilizzata una delle procedure semplificate dell'art. 2343-ter. La verifica degli amministratori è obbligatoria indipendentemente dal fatto che si siano effettivamente verificati eventi anomali: anche in assenza di problemi, il deposito della dichiarazione al registro delle imprese è necessario per sbloccare le azioni dalla riserva. Il termine di trenta giorni decorre dall'iscrizione della società (o dall'iscrizione dell'aumento di capitale, nei casi di conferimento successivo alla costituzione). I concetti di «fatti eccezionali» e «fatti nuovi rilevanti» devono essere interpretati in modo oggettivo, facendo riferimento alla soglia di sensibilità del valore: variazioni marginali non integrano la fattispecie.
Connessioni
L'art. 2343-quater si pone come norma di chiusura del trittico composto dagli artt. 2343, 2343-ter e 2343-quater. Il blocco delle azioni richiama il meccanismo dell'art. 2344 (azioni dei soci morosi). La dichiarazione depositata al registro delle imprese ha funzione analoga alla pubblicità legale prevista dall'art. 2343, terzo comma. I requisiti di indipendenza e professionalità dell'esperto richiamano criteri simili a quelli della revisione legale (d.lgs. 39/2010). Per le società quotate, la Consob può richiedere informazioni supplementari sulle valutazioni semplificate nell'ambito della vigilanza sui prospetti informativi (Regolamento UE Prospetti n. 2017/1129).
Casi pratici
Caso 1: Tizio ha conferito in Alfa S.p.A
5.000 obbligazioni quotate, valutate al prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi pari a 20 euro cadauna, per un totale di 100.000 euro. Nei trenta giorni successivi all'iscrizione, il mercato subisce un crollo e le obbligazioni perdono il 30% del valore. Gli amministratori, avvedutisi del fatto eccezionale nel corso della verifica obbligatoria, devono promuovere una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343-ter. Le azioni correlate al conferimento di Tizio restano nel frattempo inalienabili.
Caso 2: Caso 2
Caio ha conferito un capannone valutato da Mevio, esperto indipendente, otto mesi prima del conferimento. Gli amministratori di Beta S.p.A., nella verifica ex art. 2343-quater, si avvedono che la valutazione è antecedente di oltre sei mesi rispetto alla data del conferimento (limite previsto dall'art. 2343-ter) e che i requisiti formali non sono rispettati. Devono pertanto avviare una nuova procedura di valutazione; se non lo fanno, possono incorrere in responsabilità verso la società e i creditori sociali.
Caso 3: Caso 3
Sempronio ha conferito un portafoglio di crediti commerciali valutati da un esperto indipendente due mesi prima dell'iscrizione. Nessun fatto nuovo rilevante è intervenuto e l'esperto è pienamente indipendente. Gli amministratori di Gamma S.p.A., verificato quanto sopra, depositano entro trenta giorni dal registro delle imprese la dichiarazione con le informazioni prescritte dal comma 3, e le azioni di Sempronio tornano disponibili per il trasferimento.
Domande frequenti
Entro quando gli amministratori devono verificare i conferimenti semplificati?
Entro trenta giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese. In questo lasso di tempo devono accertare se siano intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che hanno modificato il valore dei beni conferiti con le procedure semplificate ex art. 2343-ter, e depositare la dichiarazione o avviare una nuova valutazione.
Cosa succede alle azioni durante la verifica degli amministratori?
Le azioni collegate ai conferimenti privi di stima ordinaria sono inalienabili e devono restare depositate presso la società fino all'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori. Solo dopo quel deposito le azioni possono circolare liberamente.
Cosa devono indicare gli amministratori nella dichiarazione da depositare al registro delle imprese?
La dichiarazione deve contenere: descrizione dei beni o crediti conferiti, valore attribuito e fonte della valutazione, dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai fini del capitale, dichiarazione di assenza di fatti eccezionali o rilevanti e dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto.
Cosa fa scattare l'obbligo di una nuova valutazione?
L'obbligo scatta se gli amministratori ritengono che siano intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che hanno sensibilmente modificato il valore dei beni, oppure se i requisiti di professionalità o indipendenza dell'esperto risultano carenti. In tali casi si procede a una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343-ter (o ordinaria ai sensi dell'art. 2343).
Gli amministratori possono essere ritenuti responsabili per una verifica superficiale?
Sì. Gli amministratori che omettono la verifica o che, pur avendo rilevato anomalie, non promuovono la nuova valutazione, possono essere ritenuti responsabili ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c. per i danni causati alla società e ai creditori sociali derivanti dall'iscrizione di un capitale sociale non effettivamente coperto.