Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2343-bis c.c. – Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria.

L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società ovvero la documentazione di cui all’articolo 2343-ter primo e secondo comma contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall’autorizzazione il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione dell’esperto designato dal tribunale ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter , deve essere depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

In sintesi

  • Nei due anni dall'iscrizione nel registro delle imprese, la società che acquista beni o crediti da promotori, fondatori, soci o amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale deve essere autorizzata dall'assemblea ordinaria.
  • L'alienante deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale oppure la documentazione alternativa prevista dall'art. 2343-ter, con descrizione, valore e criteri di valutazione.
  • Il verbale assembleare e la relazione devono essere depositati al registro delle imprese entro trenta giorni dall'autorizzazione.
  • Sono esclusi gli acquisti in condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti, quelli sui mercati regolamentati e quelli sotto controllo giudiziario o amministrativo.
  • In caso di violazione, amministratori e alienante rispondono solidalmente dei danni verso la società, i soci e i terzi.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2343-bis c.c. risponde all'esigenza di prevenire operazioni di asset stripping e conflitti di interesse nelle prime fasi di vita della società per azioni. Il legislatore ha individuato nel biennio successivo all'iscrizione il momento di maggiore vulnerabilità: i soggetti interni (promotori, fondatori, soci, amministratori) potrebbero sfruttare la loro posizione per trasferire alla società beni sopravvalutati, riducendo artificiosamente il patrimonio netto e danneggiando i creditori sociali e i soci di minoranza. La soglia del decimo del capitale sociale funge da filtro quantitativo: operazioni di entità marginale non giustificano il procedimento autorizzativo. La norma si inserisce nel più ampio sistema di protezione dell'integrità del capitale sociale, che costituisce garanzia patrimoniale per i terzi che contrattano con la società.

Analisi

Il meccanismo è strutturato in tre fasi. Prima dell'assemblea, l'alienante deve far redigere una relazione giurata da un esperto designato dal tribunale, con descrizione analitica dei beni, valore attribuito, criteri seguiti e attestazione di congruità, da depositare in sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea affinché i soci possano prenderne visione. L'assemblea ordinaria delibera l'autorizzazione: è richiesta la maggioranza ordinaria, salvo previsione statutaria più elevata. Entro trenta giorni dall'autorizzazione, gli amministratori devono depositare al registro delle imprese il verbale assembleare corredato dalla relazione. In alternativa alla relazione dell'esperto tribunalizio, è ammessa la documentazione di cui all'art. 2343-ter (fair value, prezzo di mercato ponderato o valutazione di esperto indipendente), nella misura in cui le condizioni ivi previste siano rispettate. La responsabilità solidale di amministratori e alienante in caso di violazione ha natura extracontrattuale e prescinde dalla buona fede, costituendo una fattispecie di responsabilità oggettiva aggravata.

Quando si applica

La norma opera esclusivamente nelle società per azioni e nelle società in accomandita per azioni (per rinvio dell'art. 2454 c.c.). Scatta quando concorrono tre condizioni: (i) il soggetto alienante è un promotore, fondatore, socio o amministratore; (ii) il corrispettivo è pari o superiore al decimo del capitale sociale deliberato; (iii) l'operazione avviene nei due anni dall'iscrizione nel registro delle imprese. Le esenzioni previste riguardano le operazioni correnti a condizioni normali di mercato, le operazioni su mercati regolamentati e quelle soggette a vigilanza giudiziaria o amministrativa: in questi casi la vigilanza istituzionale sostituisce quella assembleare. Nel computo del corrispettivo occorre considerare il valore complessivo dell'operazione, compresi accolli di passività o altri elementi che incrementano l'esborso reale della società.

Connessioni

La norma è strettamente collegata all'art. 2343 c.c. (conferimenti in natura: procedimento di stima analogo) e all'art. 2343-ter c.c. (valutazioni alternative alla relazione giurata). La responsabilità solidale richiama i principi generali degli artt. 2392 e 2395 c.c. per gli amministratori. Nelle società a responsabilità limitata non esiste una norma speculare, attesa la diversa struttura del capitale e dei conferimenti. Per le operazioni con parti correlate, la disciplina Consob (Regolamento n. 17221/2010) aggiunge ulteriori requisiti procedurali per le società quotate, creando un livello di tutela sovrapposto. Il deposito al registro delle imprese ex art. 2343-bis è presupposto di opponibilità ai terzi dell'operazione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio, fondatore di Alfa S.p.A

costituita sei mesi prima, intende vendere alla società un capannone industriale del valore stimato di 500.000 euro, pari al 15% del capitale sociale deliberato. L'operazione rientra nel campo applicativo dell'art. 2343-bis: Tizio deve commissionare una relazione giurata a un esperto designato dal tribunale, depositarla in sede sociale quindici giorni prima dell'assemblea, ottenere l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria e attendere che gli amministratori depositino il verbale al registro delle imprese entro trenta giorni. Solo allora il contratto di vendita può essere eseguito con effetti pienamente validi.

Caso 2: Caso 2

Caio è amministratore delegato di Beta S.p.A., iscritta al registro delle imprese tredici mesi prima. Vuole cedere alla società un portafoglio di crediti commerciali per un corrispettivo pari al 12% del capitale. Il consiglio di amministrazione non convoca l'assemblea e approva direttamente l'acquisto. Gli amministratori e Caio rispondono solidalmente dei danni causati alla società e ai soci di minoranza, i quali possono agire in giudizio per ottenere il risarcimento. L'operazione è altresì potenzialmente inefficace ove i creditori sociali dimostrino il pregiudizio subito.

Caso 3: Sempronio, socio di maggioranza di Gamma S.p.A

(iscritta un anno prima), vende alla società merci nell'ambito della sua normale attività imprenditoriale a prezzi di mercato e per importi modesti. Trattandosi di operazioni correnti a condizioni normali, l'esenzione prevista dall'art. 2343-bis si applica e non è necessaria né la relazione né l'autorizzazione assembleare.

Domande frequenti

Quando scatta l'obbligo di autorizzazione assembleare per gli acquisti da soci o amministratori?

L'obbligo scatta se l'acquisto avviene nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, il corrispettivo è pari o superiore al decimo del capitale sociale e l'alienante è un promotore, fondatore, socio o amministratore. Devono ricorrere tutte e tre le condizioni contemporaneamente.

Chi nomina l'esperto che redige la relazione di stima?

L'esperto è designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, su iniziativa dell'alienante. In alternativa, è possibile utilizzare la documentazione prevista dall'art. 2343-ter (fair value da bilancio revisionato o valutazione di esperto indipendente), purché ne ricorrano i presupposti.

Cosa succede se l'acquisto avviene senza l'autorizzazione assembleare?

Gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi. L'operazione può essere inefficace o annullabile, con conseguenti problemi per la validità dei diritti acquisiti sui beni trasferiti.

Le operazioni correnti tra la società e i soci sono sempre soggette all'art. 2343-bis?

No. La norma esclude espressamente gli acquisti effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società. Tuttavia, è necessario che le condizioni siano effettivamente di mercato e che l'operazione rientri nell'ordinaria gestione; in caso di dubbio, è preferibile seguire il procedimento autorizzativo.

L'art. 2343-bis si applica anche alle S.r.l.?

No. La norma è dettata per le società per azioni e si applica anche alle società in accomandita per azioni per rinvio dell'art. 2454 c.c. Le S.r.l. non hanno una disposizione analoga, sebbene i principi generali in materia di conflitto di interessi e operazioni con parti correlate possano comunque rilevare.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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