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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2344 c.c. Mancato pagamento delle quote

In vigore

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione (1), per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati (2). Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

In sintesi

  • Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della diffida in Gazzetta Ufficiale, gli amministratori possono offrire le azioni agli altri soci in proporzione alla partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.
  • In mancanza di offerte, gli amministratori possono far vendere le azioni tramite una banca o intermediario autorizzato a rischio e per conto del socio moroso.
  • Se la vendita è impossibile per assenza di compratori, il socio può essere dichiarato decaduto e le somme già riscosse trattenute, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
  • Le azioni non collocabili devono essere estinte con riduzione del capitale, se non rimesse in circolazione entro l'esercizio della decadenza.
  • Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Ratio

L'art. 2344 c.c. tutela l'integrità del capitale sociale e la parità di trattamento tra soci, sanzionando il socio che non onora i propri obblighi di conferimento. Nelle S.p.A. il capitale sociale rappresenta la garanzia patrimoniale per i creditori: se uno o più soci rimangono morosi, il patrimonio effettivo della società risulta inferiore a quello dichiarato, con conseguente danno per i terzi e per i soci adempienti. La norma offre agli amministratori un arsenale di rimedi graduati, offerta agli altri soci, vendita coatta, decadenza, annullamento, che si attivano in sequenza, permettendo di recuperare i conferimenti dovuti o, in ultima istanza, di «purificare» la compagine sociale eliminando il moroso. La sospensione del diritto di voto durante la mora persegue un ulteriore obiettivo: impedire che il socio inadempiente partecipi alle decisioni sociali pur non contribuendo al patrimonio comune.

Analisi

Il procedimento è articolato in fasi progressive. Primo passo: gli amministratori pubblicano una diffida in Gazzetta Ufficiale; trascorsi quindici giorni senza esecuzione, valutano se agire giudizialmente per l'adempimento coattivo o procedere secondo la sequenza prevista dalla norma. Secondo passo: le azioni vengono offerte in prelazione agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione, a un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti, non al valore reale dell'azione, ma all'importo dei versamenti arretrati. Terzo passo: in mancanza di offerte, vendita tramite banca o intermediario autorizzato, a rischio e spese del socio moroso. Quarto passo: se la vendita fallisce, decadenza del socio con ritenzione delle somme già versate a titolo di acconto, fatti salvi i maggiori danni subiti dalla società. Quinto passo: le azioni invendute, se non collocabili entro la fine dell'esercizio in cui è stata pronunciata la decadenza, devono essere annullate con riduzione corrispondente del capitale sociale. La sospensione del diritto di voto opera automaticamente durante tutta la mora, senza necessità di delibera.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente alle S.p.A. (e alle S.a.p.a. ex art. 2454) in caso di mancato versamento dei conferimenti in denaro. Per i conferimenti in natura il problema non si pone nei medesimi termini, poiché la liberazione avviene al momento della stipula dell'atto costitutivo o dell'atto di aumento di capitale. La diffida in Gazzetta Ufficiale è un requisito formale essenziale: senza di essa il procedimento non può proseguire. Gli amministratori hanno un margine di discrezionalità nella scelta tra azione giudiziaria per l'adempimento e procedura di vendita, ma devono rispettare la sequenza prevista una volta avviata. La riduzione del capitale è l'unica opzione disponibile quando la collocazione delle azioni risulta impossibile.

Connessioni

L'art. 2344 si coordina con l'art. 2342 (obbligo di conferimento al momento della sottoscrizione), con l'art. 2343-bis (acquisto da soci nei due anni) e con le norme sulla riduzione del capitale (artt. 2445-2447). La sospensione del voto richiama l'art. 2368, che disciplina le maggioranze assembleari. Nelle S.r.l. il meccanismo di esclusione del socio moroso è disciplinato dall'art. 2466 c.c., che presenta struttura analoga ma adattata alla diversa organizzazione della S.r.l. La vendita tramite intermediario autorizzato richiama la disciplina dell'intermediazione finanziaria ex d.lgs. 58/1998 (TUF). La ritenzione delle somme riscosse trova il proprio fondamento nella clausola penale implicita connessa alla mora del socio.

Domande frequenti

Cosa può fare la società se un socio non paga i conferimenti dovuti?

Dopo aver pubblicato la diffida in Gazzetta Ufficiale e atteso quindici giorni, gli amministratori possono offrire le azioni agli altri soci, far vendere le azioni tramite intermediario autorizzato, oppure agire giudizialmente per l'adempimento. Se la vendita è impossibile, il socio può essere dichiarato decaduto e le azioni annullate con riduzione del capitale.

Il socio moroso può partecipare alle assemblee e votare?

No. La legge sospende automaticamente il diritto di voto del socio in mora nei versamenti, senza necessità di alcuna delibera assembleare. La sospensione dura per tutto il periodo della mora e cessa quando il socio esegue il versamento dovuto.

A che prezzo vengono offerte le azioni del socio moroso agli altri soci?

Le azioni devono essere offerte a un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti dal socio moroso, non necessariamente al valore di mercato dell'azione. L'offerta è proporzionale alla partecipazione di ciascun socio adempiente.

Cosa succede alle somme già versate dal socio dichiarato decaduto?

Le somme già riscosse dalla società vengono trattenute dalla società a titolo di risarcimento del danno minimo. Se il danno effettivo è superiore alle somme trattenute, la società può agire per il risarcimento dei maggiori danni.

Se nessuno acquista le azioni del moroso, il capitale sociale si riduce?

Sì. Le azioni non vendute e non rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio devono essere annullate e il capitale sociale ridotto in misura corrispondente, secondo le formalità previste dagli artt. 2445 e seguenti del codice civile.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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