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Testo dell'articoloVigente
Art. 2341-ter c.c. – Pubblicità dei patti parasociali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2341-ter c.c. introduce un obbligo di trasparenza specifico per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ossia le società quotate su mercati regolamentati, le società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione (AIM Italia, Euronext Growth Milan) e le società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. In questi contesti, la presenza di patti parasociali ha un impatto diretto sull'informazione del mercato e sulla valutazione delle azioni da parte degli investitori: un sindacato di voto occulto che controlla il 30% del capitale di una società quotata è una informazione rilevante che il mercato ha diritto di conoscere.
La ratio della norma è dunque la trasparenza informativa: i patti parasociali, per loro natura accordi riservati tra un numero limitato di azionisti, possono distorcere la percezione del mercato sull'effettivo assetto di controllo della società. Rendendoli pubblici - attraverso la comunicazione alla società, la dichiarazione assembleare, la verbalizzazione e il deposito al registro delle imprese - si consente a tutti i soci (compresi quelli di minoranza) e agli investitori di conoscere le alleanze e i vincoli di voto che influenzano le decisioni assembleari. La sanzione della perdita del diritto di voto è una misura sanzionatoria severa, proporzionata all'importanza degli obblighi di trasparenza nelle società aperte al mercato.
Analisi
La norma impone due adempimenti distinti e cumulativi: la comunicazione alla società e la dichiarazione in assemblea. La comunicazione alla società deve avvenire prima dell'assemblea e consente agli organi sociali di prendere atto dell'esistenza del patto e di organizzare conseguentemente la procedura assembleare. La dichiarazione in apertura di assemblea è invece un atto pubblico, che avviene di fronte a tutti i soci presenti e viene inserita nel verbale.
Il verbale che contiene la dichiarazione del patto deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese entro i termini previsti per il deposito dei verbali assembleari (30 giorni dalla data dell'assemblea per le s.p.a., ai sensi dell'art. 2435 c.c.). Il deposito produce effetti di pubblicità legale: il patto parasociale diventa conoscibile da chiunque attraverso la visura camerale, e la sua esistenza non può essere ignorata da terzi in buona fede successivamente al deposito.
La sanzione per l'inadempimento all'obbligo di dichiarazione è la sospensione del diritto di voto per le azioni oggetto del patto. Questa sospensione opera di diritto, senza necessità di una pronuncia giudiziale: il presidente dell'assemblea ha il dovere di escludere dal voto i soci che non abbiano dichiarato il patto. Se nonostante tutto quei soci esprimono il voto, e il loro voto si rivela determinante per l'esito della deliberazione, la deliberazione è impugnabile entro 90 giorni dalla data dell'assemblea dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, ai sensi dell'art. 2377 c.c.
È importante distinguere tra la «determinanza» del voto e la semplice partecipazione al voto: solo se senza quei voti la deliberazione non avrebbe raggiunto la maggioranza necessaria, la deliberazione è impugnabile. Se la deliberazione avrebbe comunque passato anche senza i voti irregolari, l'impugnazione non può avere successo per questo vizio, salvo altri motivi.
Per le società quotate, la disciplina è integrata dagli artt. 122-123 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), che prevede obblighi aggiuntivi di comunicazione a Consob e di pubblicazione dei patti parasociali sul sito internet della società. In queste società, il regime del 2341-ter si applica in parallelo con quello del TUF, il che crea un sistema di doppia trasparenza particolarmente rigoroso.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: (i) società con azioni quotate su mercati regolamentati (Euronext Milan, Euronext Growth Milan, ecc.); (ii) società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; (iii) società che abbiano effettuato un'offerta pubblica di azioni e abbiano un capitale diffuso tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis c.c. Le s.p.a. che non rientrano in nessuna di queste categorie (cosiddette «chiuse») non sono soggette all'obbligo di dichiarazione assembleare, sebbene i patti parasociali al loro interno siano comunque soggetti ai limiti di durata dell'art. 2341-bis c.c.
L'obbligo si applica ad ogni assemblea (ordinaria o straordinaria) in cui i soci vincolati dal patto intendano esercitare il diritto di voto. Non è sufficiente una comunicazione «una tantum»: va rinnovata a ogni assemblea. Questa previsione garantisce che l'informazione sia sempre aggiornata e correlata alle deliberazioni specifiche in discussione.
Connessioni
L'art. 2341-ter integra l'art. 2341-bis c.c. (durata e contenuto dei patti parasociali) e l'art. 2355-bis c.c. (limiti alla circolazione delle azioni). Sul piano delle sanzioni processuali, il riferimento è all'art. 2377 c.c. (impugnazione delle deliberazioni assembleari) e all'art. 2379 c.c. (nullità delle deliberazioni). Per le società quotate, il regime è integrato dagli artt. 122-123 TUF e dal Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti). La Corte di Cassazione ha ribadito che la sanzione della perdita del diritto di voto opera automaticamente, senza necessità di una pronuncia giudiziale preventiva. Il Consiglio di Stato ha confermato la validità della normativa secondaria Consob in materia di pubblicità dei patti parasociali.
Casi pratici
Caso 1: Mancata dichiarazione e impugnazione della delibera
Tizio e Caio detengono rispettivamente il 18% e il 15% di una s.p.a. quotata e hanno un sindacato di voto segreto. In assemblea straordinaria per la nomina del consiglio di amministrazione, entrambi votano senza dichiarare l'esistenza del patto. La delibera passa con il 52% dei voti. Sempronio, socio di minoranza con il 10%, impugna la delibera ex art. 2377 c.c., dimostrando che senza i voti di Tizio e Caio (33% complessivo) la delibera non avrebbe raggiunto la maggioranza del 50%+1. Il tribunale annulla la delibera per violazione dell'art. 2341-ter c.c.
Caso 2: Dichiarazione corretta e piena validità della delibera
Mevio e Filano, soci al 20% ciascuno di una società con azioni diffuse, dichiarano in apertura dell'assemblea ordinaria l'esistenza del loro patto di sindacato di voto, come previsto dall'art. 2341-ter. Il presidente dell'assemblea fa verbalizzare la dichiarazione. Successivamente votano concordemente per l'approvazione del bilancio. La delibera è valida e non impugnabile per questo aspetto, in quanto le prescrizioni di trasparenza sono state rispettate. Il verbale con la dichiarazione viene depositato al registro delle imprese entro 30 giorni.
Domande frequenti
Quando devono essere dichiarati i patti parasociali in assemblea?
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i patti parasociali devono essere dichiarati in apertura di ogni assemblea dai soci vincolati. La dichiarazione va verbalizzata e il verbale depositato al registro delle imprese.
Cosa succede se un socio non dichiara il patto parasociale prima del voto?
Il socio perde il diritto di voto per le azioni oggetto del patto. Se nonostante tutto il suo voto è stato espresso ed è stato determinante per l'approvazione della delibera, questa è impugnabile ex art. 2377 c.c. entro 90 giorni.
L'obbligo di dichiarazione vale per tutte le società per azioni?
No. L'obbligo si applica solo alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (quotate, negoziate su sistemi multilaterali, con strumenti finanziari diffusi). Le S.p.A. chiuse ne sono esenti.
Come si impugna una delibera adottata con il voto di soci che non hanno dichiarato il patto?
Tramite l'azione di annullamento prevista dall'art. 2377 c.c., da promuovere entro 90 giorni dalla delibera da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti che dimostrino la determinanza del voto irregolare.
La comunicazione del patto parasociale alla società è sufficiente o serve anche la dichiarazione in assemblea?
Servono entrambi gli adempimenti: la comunicazione preventiva alla società e la dichiarazione in apertura di ogni assemblea in cui i soci vincolati intendano votare. Non è sufficiente la sola comunicazione una tantum.