Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2339 c.c. Responsabilità dei promotori

In vigore

I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi: 1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società; 2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’articolo 2343; 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società. Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

In sintesi

  • I promotori rispondono solidalmente per l'integrale sottoscrizione del capitale e per i versamenti richiesti.
  • Rispondono dell'esistenza dei conferimenti in natura attestati nella relazione giurata ex art. 2343.
  • Rispondono della veridicità di tutte le comunicazioni fatte al pubblico in sede di costituzione.
  • La medesima responsabilità solidale grava su chi ha agito tramite i promotori come mandante occulto.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2339 c.c. amplia e specifica la responsabilità dei promotori già delineata dall'art. 2338, concentrandosi sulla fase cruciale della raccolta del capitale e della formazione delle basi informative della società. La norma mira a garantire l'integrità patrimoniale della SPA fin dalla nascita: una sottoscrizione incompleta o conferimenti inesistenti comprometterebbero la solidità del capitale nominale, a danno di creditori e futuri soci. La previsione della responsabilità per le comunicazioni al pubblico tutela invece il mercato e la corretta formazione del consenso degli investitori, in linea con i principi generali sulla responsabilità precontrattuale.

Analisi

Il n. 1 impone ai promotori la responsabilità per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale: se parte delle azioni non viene sottoscritta, i promotori devono coprire la differenza. Il n. 2 riguarda la fase dei conferimenti in natura: i promotori rispondono che i beni o crediti conferiti esistano effettivamente e abbiano il valore attestato dalla relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale (art. 2343). Non si tratta di una garanzia del valore di mercato futuro, ma dell'esistenza e del valore al momento del conferimento. Il n. 3 estende la responsabilità alla veridicità di ogni comunicazione pubblica effettuata durante la fase costitutiva. Il secondo comma introduce la figura del promotore occulto: chi si è avvalso dei promotori come mandante risponde in solido con loro.

Quando si applica

La norma si applica nella costituzione per pubblica sottoscrizione, in cui i promotori raccolgono adesioni dal pubblico. Si applica anche nella costituzione simultanea in presenza di conferimenti in natura o di comunicazioni pubbliche. La responsabilità per la sottoscrizione del capitale si attiva se, al momento del deposito dell'atto costitutivo, risultano azioni non sottoscritte. Quella per i conferimenti in natura si attiva se la revisione degli amministratori (art. 2343, quarto comma) rivela un valore inferiore a quello dichiarato. La responsabilità per le comunicazioni pubbliche può sorgere anche dopo la costituzione, qualora emergano falsità nelle dichiarazioni rese in fase di sottoscrizione.

Connessioni

L'art. 2339 è strettamente connesso all'art. 2338 (obbligazioni pre-costitutive), all'art. 2340 (benefici dei promotori) e all'art. 2343 (stima dei conferimenti in natura). La responsabilità per le comunicazioni al pubblico si raccorda con la disciplina dell'offerta al pubblico di strumenti finanziari (artt. 94 ss. TUF, D.Lgs. 58/1998). La figura del mandante occulto richiama le regole generali del mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.). La responsabilità solidale è regolata dall'art. 1292 c.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio promuovono la costituzione di una SPA con capitale di 500.000 euro mediante pubblica sottoscrizione. Al termine del periodo di adesione risultano sottoscritte solo azioni per 420.000 euro. Tizio e Caio sono tenuti solidalmente a coprire la differenza di 80.000 euro, pena l'impossibilità di procedere alla costituzione.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, in qualità di promotore, afferma in un avviso pubblico che un immobile conferito in natura vale 300.000 euro, ma la relazione dell'esperto ex art. 2343 era stata ottenuta con dati parzialmente alterati. Dopo la revisione degli amministratori emerge un valore reale di 200.000 euro: Sempronio risponde verso la società per il danno derivante dalla sopravvalutazione del conferimento.

Caso 3: Mevio incarica Filano di agire come promotore di una SPA, restando nell'ombra

Le comunicazioni al pubblico si rivelano inesatte. Mevio, in quanto mandante occulto, risponde solidalmente con Filano per tutti i danni causati ai sottoscrittori ingannati.

Domande frequenti

Per quali ipotesi rispondono i promotori verso la società?

I promotori rispondono verso la società per la sottoscrizione integrale del capitale, per l'effettiva esistenza e il valore dei conferimenti in natura e per la veridicità delle comunicazioni pubbliche. La responsabilità è solidale tra tutti i promotori.

Cosa succede se le azioni non vengono tutte sottoscritte?

Se al termine della raccolta delle adesioni il capitale risulta solo parzialmente sottoscritto, i promotori devono coprire la quota mancante. In alternativa, se è impossibile raggiungere la sottoscrizione integrale, la società non può essere costituita.

I promotori garantiscono il valore futuro dei conferimenti in natura?

No. I promotori rispondono che il valore dei conferimenti in natura corrispondesse a quello attestato dalla relazione giurata al momento del conferimento. Non garantiscono l'evoluzione futura del valore del bene o del credito conferito.

Chi è il promotore occulto e perché risponde?

Il promotore occulto è chi ha incaricato i promotori di agire per proprio conto senza comparire. Risponde solidalmente con i promotori per tutelare i terzi che, ignari del mandante, hanno fatto affidamento sulle dichiarazioni dei promotori apparenti.

La responsabilità dei promotori si estingue con la costituzione della società?

No. La responsabilità per i fatti elencati nell'art. 2339 permane anche dopo la costituzione. I soggetti danneggiati possono agire contro i promotori per il risarcimento del danno subito.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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