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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2339 c.c. Responsabilità dei promotori

In vigore

I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi: 1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società; 2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’articolo 2343; 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società. Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

In sintesi

  • I promotori rispondono solidalmente per l'integrale sottoscrizione del capitale e per i versamenti richiesti.
  • Rispondono dell'esistenza dei conferimenti in natura attestati nella relazione giurata ex art. 2343.
  • Rispondono della veridicità di tutte le comunicazioni fatte al pubblico in sede di costituzione.
  • La medesima responsabilità solidale grava su chi ha agito tramite i promotori come mandante occulto.
Ratio

L'art. 2339 c.c. amplia e specifica la responsabilità dei promotori già delineata dall'art. 2338, concentrandosi sulla fase cruciale della raccolta del capitale e della formazione delle basi informative della società. La norma mira a garantire l'integrità patrimoniale della SPA fin dalla nascita: una sottoscrizione incompleta o conferimenti inesistenti comprometterebbero la solidità del capitale nominale, a danno di creditori e futuri soci. La previsione della responsabilità per le comunicazioni al pubblico tutela invece il mercato e la corretta formazione del consenso degli investitori, in linea con i principi generali sulla responsabilità precontrattuale.

Analisi

Il n. 1 impone ai promotori la responsabilità per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale: se parte delle azioni non viene sottoscritta, i promotori devono coprire la differenza. Il n. 2 riguarda la fase dei conferimenti in natura: i promotori rispondono che i beni o crediti conferiti esistano effettivamente e abbiano il valore attestato dalla relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale (art. 2343). Non si tratta di una garanzia del valore di mercato futuro, ma dell'esistenza e del valore al momento del conferimento. Il n. 3 estende la responsabilità alla veridicità di ogni comunicazione pubblica effettuata durante la fase costitutiva. Il secondo comma introduce la figura del promotore occulto: chi si è avvalso dei promotori come mandante risponde in solido con loro.

Quando si applica

La norma si applica nella costituzione per pubblica sottoscrizione, in cui i promotori raccolgono adesioni dal pubblico. Si applica anche nella costituzione simultanea in presenza di conferimenti in natura o di comunicazioni pubbliche. La responsabilità per la sottoscrizione del capitale si attiva se, al momento del deposito dell'atto costitutivo, risultano azioni non sottoscritte. Quella per i conferimenti in natura si attiva se la revisione degli amministratori (art. 2343, quarto comma) rivela un valore inferiore a quello dichiarato. La responsabilità per le comunicazioni pubbliche può sorgere anche dopo la costituzione, qualora emergano falsità nelle dichiarazioni rese in fase di sottoscrizione.

Connessioni

L'art. 2339 è strettamente connesso all'art. 2338 (obbligazioni pre-costitutive), all'art. 2340 (benefici dei promotori) e all'art. 2343 (stima dei conferimenti in natura). La responsabilità per le comunicazioni al pubblico si raccorda con la disciplina dell'offerta al pubblico di strumenti finanziari (artt. 94 ss. TUF, D.Lgs. 58/1998). La figura del mandante occulto richiama le regole generali del mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.). La responsabilità solidale è regolata dall'art. 1292 c.c.

Domande frequenti

Per quali ipotesi rispondono i promotori verso la società?

I promotori rispondono verso la società per la sottoscrizione integrale del capitale, per l'effettiva esistenza e il valore dei conferimenti in natura e per la veridicità delle comunicazioni pubbliche. La responsabilità è solidale tra tutti i promotori.

Cosa succede se le azioni non vengono tutte sottoscritte?

Se al termine della raccolta delle adesioni il capitale risulta solo parzialmente sottoscritto, i promotori devono coprire la quota mancante. In alternativa, se è impossibile raggiungere la sottoscrizione integrale, la società non può essere costituita.

I promotori garantiscono il valore futuro dei conferimenti in natura?

No. I promotori rispondono che il valore dei conferimenti in natura corrispondesse a quello attestato dalla relazione giurata al momento del conferimento. Non garantiscono l'evoluzione futura del valore del bene o del credito conferito.

Chi è il promotore occulto e perché risponde?

Il promotore occulto è chi ha incaricato i promotori di agire per proprio conto senza comparire. Risponde solidalmente con i promotori per tutelare i terzi che, ignari del mandante, hanno fatto affidamento sulle dichiarazioni dei promotori apparenti.

La responsabilità dei promotori si estingue con la costituzione della società?

No. La responsabilità per i fatti elencati nell'art. 2339 permane anche dopo la costituzione. I soggetti danneggiati possono agire contro i promotori per il risarcimento del danno subito.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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