Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1705 c.c. Mandato senza rappresentanza
In vigore
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1704 - Articolo 1704 Codice Civile: Mandato con rappresentanza→Cod. civ. art. 1706 - Articolo 1706 Codice Civile: Acquisti del mandatario→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1703 Codice Civile: Nozione→Articolo 1707 Codice Civile: Creditori del mandatario→Art. 1702 c.c.: Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vet→Articolo 1708 Codice Civile: Contenuto del mandato→Art. 1701 c.c.: Diritto di accertamento dei vettori successivi→Articolo 1709 Codice Civile: Presunzione di onerosità→Articolo 1700 Codice Civile: Trasporto cumulativo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il mandato senza rappresentanza: struttura e funzione
L'articolo 1705 del Codice Civile disciplina il mandato senza rappresentanza, istituto fondamentale nel diritto commerciale e civile. A differenza del mandato con rappresentanza (artt. 1387 ss. c.c.), in cui il mandatario agisce in nome del mandante producendo effetti giuridici direttamente nella sua sfera, nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio: e' lui il soggetto formale del contratto con il terzo, ed e' lui che acquista diritti e assume obblighi, sebbene nell'interesse altrui.
L'opacita' del mandante verso i terzi
Il primo comma stabilisce che i terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Anche se Caio, terzo contraente, sa perfettamente che Tizio agisce come mandatario per conto di Sempronio, il contratto concluso con Tizio produce effetti solo nella sfera giuridica di Tizio. Sempronio non diventa parte del contratto, non ha diritti ne' obblighi verso Caio. Questa struttura e' utilizzata in molti contesti: intermediazione finanziaria, commissione commerciale, acquisto di beni per conto di clienti che desiderano rimanere anonimi.
La surroga del mandante
Il secondo comma introduce una significativa eccezione: il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. In pratica, se il mandatario Tizio ha un credito verso Caio per l'operazione compiuta per conto di Sempronio, Sempronio può subentrare nell'esercizio di quel credito. Tuttavia, questa facolta' e' limitata: non può pregiudicare i diritti che le norme successive (artt. 1706-1709 c.c.) attribuiscono al mandatario, in particolare il suo diritto di ritenzione e il privilegio sulle cose del mandante.
Differenza dalla commissione
Il mandato senza rappresentanza e' il genus, di cui la commissione (art. 1731 c.c.) e' una species: il commissionario e' il mandatario senza rappresentanza che acquista o vende beni in nome proprio e per conto del committente. Le regole degli artt. 1705-1709 c.c. si applicano in via suppletiva anche alla commissione.
Interposizione reale e intestazione fiduciaria
L'istituto del mandato senza rappresentanza e' strettamente connesso alla fiducia romanistica (o interposizione reale di persona): il fiduciario acquista beni in nome proprio ma con l'obbligo di ritrasferirli al fiduciante. La disciplina degli artt. 1705-1707 c.c. costituisce il quadro normativo di riferimento per questi meccanismi, molto diffusi nella pratica per la gestione di patrimoni, holding familiari, e operazioni di private equity.
Profili pratici
Sul piano pratico, il mandato senza rappresentanza tutela la riservatezza del mandante e consente operazioni di mercato senza rivelare l'identità del soggetto economicamente interessato. È però importante che il mandatario adempia correttamente all'obbligo di ritrasferimento, disciplinato dall'art. 1706 c.c., per evitare che i creditori del mandatario possano aggredire i beni acquistati per conto del mandante.
Domande frequenti
Nel mandato senza rappresentanza, chi diventa parte del contratto con il terzo?
Il mandatario, che agisce in nome proprio: e' lui ad acquistare diritti e assumere obblighi, anche se opera nell'interesse del mandante.
I terzi possono agire direttamente contro il mandante?
No, i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante: il contratto produce effetti solo nella sfera del mandatario.
Cosa significa che il mandante può 'sostituirsi' al mandatario?
Il mandante può esercitare i diritti di credito sorti a favore del mandatario nell'esecuzione del mandato, subentrando nella sua posizione creditoria.
Qual e' la differenza tra mandato con e senza rappresentanza?
Con rappresentanza, gli effetti del contratto ricadono direttamente sul mandante; senza rappresentanza, ricadono sul mandatario che poi deve trasferirlial mandante.
Il mandato senza rappresentanza e' lo stesso della commissione?
La commissione e' una specie del mandato senza rappresentanza, applicata specificamente all'acquisto o vendita di beni mobili in nome proprio per conto del committente.