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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1707 c.c. Creditori del mandatario

In vigore

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Protezione del mandante: i creditori del mandatario non possono aggredire i beni acquistati per conto del mandante, a precise condizioni formali.
  • Condizione per beni mobili e crediti: il mandato deve risultare da scrittura con data certa anteriore al pignoramento.
  • Condizione per immobili e mobili registrati: la trascrizione del ritrasferimento o della domanda giudiziale deve essere anteriore al pignoramento.
  • Separazione patrimoniale: la norma tutela la separazione tra il patrimonio del mandatario e i beni gestiti per conto del mandante.
  • Rilevanza pratica: fondamentale nelle strutture di gestione fiduciaria e nelle operazioni commerciali complesse.

Il problema dei creditori del mandatario

Nel mandato senza rappresentanza, i beni acquistati dal mandatario in nome proprio entrano formalmente nel suo patrimonio. Questo crea un rischio per il mandante: i creditori del mandatario potrebbero aggredire tali beni in sede di esecuzione forzata, trattandoli come parte del patrimonio del debitore. L'articolo 1707 del Codice Civile introduce una disciplina speciale per proteggere il mandante da questo rischio, stabilendo le condizioni a cui la separazione patrimoniale e' opponibile ai creditori.

Condizioni per i beni mobili e i crediti

Per i beni mobili (non registrati) e i crediti, la protezione opera a condizione che il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento. E' necessario quindi che: (a) esista un documento scritto che provi l'esistenza del mandato; (b) tale documento abbia data certa (autenticazione notarile, registrazione, invio a mezzo PEC o raccomandata); (c) la data certa sia anteriore all'atto di pignoramento dei beni.

L'esigenza di data certa e' fondamentale per evitare che mandanti e mandatari costituiscano fittiziamente accordi antidatati per sottrarre beni ai creditori legittimi. Il meccanismo bilanciato dalla legge serve a tutelare l'affidamento dei creditori.

Condizioni per i beni immobili e i mobili registrati

Per i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, il criterio cambia: cio' che deve essere anteriore al pignoramento non e' il mandato, ma la trascrizione dell'atto di ritrasferimento dal mandatario al mandante, oppure la trascrizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere il ritrasferimento. In altri termini, il mandante deve aver gia' avviato il recupero formale del bene (o averne completato il trasferimento) prima che i creditori del mandatario trascrivano il pignoramento.

Esempio: Sempronio (mandante) ha dato incarico a Tizio (mandatario) di acquistare in nome proprio un appartamento. Tizio acquista l'immobile e lo trascrive a suo nome. Se i creditori di Tizio trascrivono un pignoramento prima che Sempronio abbia trascritto l'atto di ritrasferimento o la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., i creditori prevalgono e Sempronio perde il bene.

La priorita' della trascrizione

Per gli immobili il meccanismo di protezione si fonda sulla priorita' della trascrizione (art. 2644 c.c.): chi prima trascrive, prevale. Il mandante che voglia proteggere i propri diritti deve dunque agire rapidamente per ottenere il ritrasferimento formale o, in caso di resistenza del mandatario, proporre immediatamente la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. e trascriverla.

Coordinamento sistematico

L'art. 1707 c.c. e' il terzo pilastro del regime del mandato senza rappresentanza, insieme all'art. 1705 c.c. (struttura del rapporto) e all'art. 1706 c.c. (recupero dei beni). Il sistema e' coerente: la norma non crea una separazione patrimoniale automatica, ma condiziona l'opponibilita' ai creditori al rispetto di requisiti formali che rendono conoscibile ai terzi la situazione di gestione per conto altrui. E' uno schema largamente utilizzato nelle gestioni fiduciarie, dove la certezza della data del mandato fiduciario e la rapidita' dei ritrasferimenti sono elementi critici.

Domande frequenti

I creditori del mandatario possono pignorare i beni acquistati per conto del mandante?

Solo se non ricorrono le condizioni di tutela previste dall'art. 1707 c.c.: mandato senza data certa anteriore al pignoramento (per mobili e crediti) o mancata trascrizione del ritrasferimento (per immobili e mobili registrati).

Cos'e' la data certa di un documento?

E' una data opponibile ai terzi, ottenuta tramite autenticazione notarile, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, o altri mezzi che rendano impossibile l'antidatazione.

Come puo' il mandante proteggere un immobile acquistato dal mandatario?

Deve ottenere e trascrivere l'atto di ritrasferimento prima del pignoramento; in caso di resistenza del mandatario, deve trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. prima del pignoramento.

Perche' la data certa del mandato e' cosi' importante?

Impedisce che mandanti e mandatari antidatino artificialmente gli accordi per sottrarre beni ai creditori legittimi del mandatario.

Cosa succede se il pignoramento e' trascritto prima della trascrizione del ritrasferimento?

I creditori del mandatario prevalgono sul mandante: il bene rimane aggredibile nell'esecuzione forzata e il mandante perde la protezione dell'art. 1707 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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