Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1709 c.c. – Presunzione di onerosità
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1708 - Articolo 1708 Codice Civile: Contenuto del mandato→Cod. civ. art. 1710 - Articolo 1710 Codice Civile: Diligenza del mandatario→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1707 Codice Civile: Creditori del mandatario→Articolo 1711 Codice Civile: Limiti del mandato→Articolo 1706 Codice Civile: Acquisti del mandatario→Articolo 1712 Codice Civile: Comunicazione dell’eseguito mandato→Articolo 1705 Codice Civile: Mandato senza rappresentanza→Articolo 1713 Codice Civile: Obbligo di rendiconto→Articolo 1704 Codice Civile: Mandato con rappresentanza
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In sintesi
Indice dei contenuti
La presunzione di onerosita' nel mandato
L'art. 1709 c.c. enuncia un principio cardine del diritto dei contratti: il mandato si presume oneroso. La norma rovescia l'onere della prova rispetto a chi invoca la gratuità: non e' il mandatario che deve dimostrare di avere diritto a un compenso, ma il mandante che intende escluderlo deve provare che le parti avevano concordato la prestazione a titolo gratuito.
Fondamento della presunzione
La scelta del legislatore di presumere l'onerosita' riflette la realtà socioeconomica: la gestione di affari altrui implica impiego di tempo, competenze e risorse. Sarebbe irragionevole presumere la gratuità in un rapporto che, nella prassi, e' quasi sempre remunerato. La presunzione tutela il mandatario professionale (avvocato, commercialista, agente immobiliare) che spesso opera senza contratto scritto dettagliato.
La gratuità del mandato e' possibile e lecita, il codice non la vieta, ma deve essere espressa: non basta il silenzio delle parti o l'assenza di accordo sul compenso per ritenere il mandato gratuito. Tizio che affida a Caio, suo amico commercialista, la gestione della propria contabilita' senza parlare di compenso, non crea un mandato gratuito: Caio avrà diritto al compenso secondo le tariffe professionali, salvo prova della gratuità.
I criteri di determinazione del compenso
Quando le parti non hanno stabilito la misura del compenso, l'art. 1709 prevede una scala gerarchica di criteri:
1. Tariffe professionali. Se il mandatario e' un professionista iscritto ad albo (avvocato, notaio, commercialista, consulente del lavoro), si applicano le tariffe o i parametri della categoria. Per gli avvocati, i parametri ministeriali ex D.M. 55/2014 e successive modifiche; per i commercialisti, le indicazioni del CNDCEC.
2. Usi. Se non esistono tariffe professionali applicabili, si fa riferimento agli usi del luogo e del settore. Gli usi contrattuali sono fonti sussidiarie dell'autonomia privata ai sensi dell'art. 1374 c.c.
3. Determinazione giudiziale. In assenza di tariffe e usi, il giudice determina il compenso secondo equità, tenendo conto della complessita' dell'affare, del tempo impiegato e delle competenze richieste. Questa attività del giudice ha natura integrativa del contratto, non sostitutiva della volontà delle parti.
Rapporto con il mandato gratuito e la responsabilità
Il mandato gratuito non e' solo una questione di compenso: incide anche sul regime di responsabilità. L'art. 1710 c.c. (diligenza del mandatario) prevede che, nel mandato gratuito, la responsabilità per colpa sia valutata con minor rigore. Si tratta di un sistema coerente: meno il mandatario guadagna, meno severo e' lo standard di responsabilità che gli si richiede. Di conseguenza, la qualificazione del mandato come oneroso o gratuito ha conseguenze che vanno oltre il solo profilo economico del compenso.
Casistica pratica
Tizio incarica Caio, agente immobiliare, di trovare un acquirente per il suo appartamento, senza concordare la provvigione. Caio trova l'acquirente e il rogito viene stipulato. Tizio sostiene che l'incarico era gratuito perché erano amici. Ai sensi dell'art. 1709, il mandato si presume oneroso e Caio ha diritto alla provvigione secondo gli usi locali del settore immobiliare, salvo che Tizio dimostri la gratuità concordata.
Sempronio, commercialista, gestisce per anni le dichiarazioni fiscali di un cliente senza emettere fattura. Alla cessazione del rapporto, il cliente sostiene che il servizio era gratuito. La presunzione di onerosita' tutela Sempronio: il cliente dovrà provare che vi era stato un accordo di gratuità, non basta il mancato accordo espresso sul compenso.
Coordinamento con altre norme
L'art. 1709 si coordina con l'art. 2233 c.c. (compenso del prestatore d'opera intellettuale), che prevede una gerarchia analoga per i contratti d'opera professionale. Quando il mandato e' affidato a un professionista intellettuale, la disciplina può sovrapporsi e il giudice applica i criteri più specifici. Si coordina inoltre con l'art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata alla qualità e quantita' del lavoro) nell'interpretazione sistematica del diritto al compenso.
Domande frequenti
Il mandato e' sempre a pagamento?
Di regola si'. L'art. 1709 c.c. stabilisce che il mandato si presume oneroso. La gratuità deve essere espressamente pattuita dalle parti; non basta il silenzio sull'importo.
Come si calcola il compenso se non e' stato pattuito?
Si applicano prima le tariffe professionali (se il mandatario e' un professionista), poi gli usi del luogo e del settore. Se nessuno dei due criteri e' applicabile, decide il giudice in via equitativa.
Chi deve provare che il mandato era gratuito?
Il mandante che vuole escludere il compenso. La presunzione di onerosita' obbliga chi sostiene la gratuità a fornirne la prova (es. accordo scritto o dichiarazioni inequivoche delle parti).
La gratuità del mandato influisce sulla responsabilità del mandatario?
Si'. L'art. 1710 c.c. prevede che nel mandato gratuito la responsabilità per colpa sia valutata con minor rigore rispetto al mandato oneroso.
Il commercialista che non ha firmato un contratto di incarico ha diritto al compenso?
Si', grazie alla presunzione di onerosita'. In assenza di accordo sul compenso, si applicano i parametri del CNDCEC o gli usi del settore; la mancanza di contratto scritto non implica gratuità.