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Art. 1709 c.c. Presunzione di onerosità
In vigore
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice. PARAGRAFO I – Delle obbligazioni del mandatario
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La presunzione di onerosita' nel mandato
L'art. 1709 c.c. enuncia un principio cardine del diritto dei contratti: il mandato si presume oneroso. La norma rovescia l'onere della prova rispetto a chi invoca la gratuita': non e' il mandatario che deve dimostrare di avere diritto a un compenso, ma il mandante che intende escluderlo deve provare che le parti avevano concordato la prestazione a titolo gratuito.
Fondamento della presunzione
La scelta del legislatore di presumere l'onerosita' riflette la realta' socioeconomica: la gestione di affari altrui implica impiego di tempo, competenze e risorse. Sarebbe irragionevole presumere la gratuita' in un rapporto che, nella prassi, e' quasi sempre remunerato. La presunzione tutela il mandatario professionale (avvocato, commercialista, agente immobiliare) che spesso opera senza contratto scritto dettagliato.
La gratuita' del mandato e' possibile e lecita, il codice non la vieta, ma deve essere espressa: non basta il silenzio delle parti o l'assenza di accordo sul compenso per ritenere il mandato gratuito. Tizio che affida a Caio, suo amico commercialista, la gestione della propria contabilita' senza parlare di compenso, non crea un mandato gratuito: Caio avra' diritto al compenso secondo le tariffe professionali, salvo prova della gratuita'.
I criteri di determinazione del compenso
Quando le parti non hanno stabilito la misura del compenso, l'art. 1709 prevede una scala gerarchica di criteri:
1. Tariffe professionali. Se il mandatario e' un professionista iscritto ad albo (avvocato, notaio, commercialista, consulente del lavoro), si applicano le tariffe o i parametri della categoria. Per gli avvocati, i parametri ministeriali ex D.M. 55/2014 e successive modifiche; per i commercialisti, le indicazioni del CNDCEC.
2. Usi. Se non esistono tariffe professionali applicabili, si fa riferimento agli usi del luogo e del settore. Gli usi contrattuali sono fonti sussidiarie dell'autonomia privata ai sensi dell'art. 1374 c.c.
3. Determinazione giudiziale. In assenza di tariffe e usi, il giudice determina il compenso secondo equita', tenendo conto della complessita' dell'affare, del tempo impiegato e delle competenze richieste. Questa attivita' del giudice ha natura integrativa del contratto, non sostitutiva della volonta' delle parti.
Rapporto con il mandato gratuito e la responsabilita'
Il mandato gratuito non e' solo una questione di compenso: incide anche sul regime di responsabilita'. L'art. 1710 c.c. (diligenza del mandatario) prevede che, nel mandato gratuito, la responsabilita' per colpa sia valutata con minor rigore. Si tratta di un sistema coerente: meno il mandatario guadagna, meno severo e' lo standard di responsabilita' che gli si richiede. Di conseguenza, la qualificazione del mandato come oneroso o gratuito ha conseguenze che vanno oltre il solo profilo economico del compenso.
Casistica pratica
Tizio incarica Caio, agente immobiliare, di trovare un acquirente per il suo appartamento, senza concordare la provvigione. Caio trova l'acquirente e il rogito viene stipulato. Tizio sostiene che l'incarico era gratuito perche' erano amici. Ai sensi dell'art. 1709, il mandato si presume oneroso e Caio ha diritto alla provvigione secondo gli usi locali del settore immobiliare, salvo che Tizio dimostri la gratuita' concordata.
Sempronio, commercialista, gestisce per anni le dichiarazioni fiscali di un cliente senza emettere fattura. Alla cessazione del rapporto, il cliente sostiene che il servizio era gratuito. La presunzione di onerosita' tutela Sempronio: il cliente dovra' provare che vi era stato un accordo di gratuita', non basta il mancato accordo espresso sul compenso.
Coordinamento con altre norme
L'art. 1709 si coordina con l'art. 2233 c.c. (compenso del prestatore d'opera intellettuale), che prevede una gerarchia analoga per i contratti d'opera professionale. Quando il mandato e' affidato a un professionista intellettuale, la disciplina puo' sovrapporsi e il giudice applica i criteri piu' specifici. Si coordina inoltre con l'art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata alla qualita' e quantita' del lavoro) nell'interpretazione sistematica del diritto al compenso.
Domande frequenti