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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2233 c.c. Compenso
In vigore
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. (1)
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2232 - Articolo 2232 Codice Civile: Esecuzione dell’opera→Cod. civ. art. 2234 - Articolo 2234 Codice Civile: Spese e acconti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2231 Codice Civile: Mancanza d’iscrizione→Articolo 2235 Codice Civile: Divieto di ritenzione→Articolo 2230 Codice Civile: Prestazione d’opera intellettuale→Articolo 2236 Codice Civile: Responsabilità del prestatore d’opera→Articolo 2229 Codice Civile: Esercizio delle professioni intellettuali→Art. 2237 Codice Civile: Recesso→Art. 2228 c.c.: Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2233 c.c. riflette la tradizionale concezione del lavoro professionale come attività non riducibile a pura logica di mercato: il compenso non è solo corrispettivo di una prestazione ma deve essere proporzionato alla dignità della professione. Il requisito dell'adeguatezza tutela simultaneamente il cliente (da compensi esorbitanti) e il professionista (da tariffe svilenti). Il coinvolgimento del giudice e del parere ordinistico in assenza di accordo è un meccanismo di chiusura del sistema che garantisce la determinabilità del compenso senza rimettere la questione alla sola valutazione discrezionale del giudicante.
Analisi
La norma costruisce una scala gerarchica di fonti per la determinazione del compenso: (1) accordo delle parti, (2) tariffe professionali, (3) usi, (4) determinazione giudiziale con parere ordinistico. Il terzo comma aggiunge il requisito trasversale dell'adeguatezza, che opera come correttivo anche quando il compenso sia fissato per accordo: un compenso sproporzionato al ribasso potrebbe essere contrario al decoro professionale. Il quarto comma, introdotto per la sola professione forense, sancisce la nullità dei patti in forma orale tra avvocati e clienti, requisito formale ad substantiam che mira a garantire trasparenza e a prevenire controversie sul quantum concordato. A seguito dell'abolizione delle tariffe minime obbligatorie (D.L. 223/2006, c.d. Decreto Bersani), la determinazione giudiziale segue i parametri ministeriali periodicamente aggiornati.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i contratti di prestazione d'opera intellettuale quando il compenso non è stato determinato dalle parti o non risulta da tariffe e usi. È particolarmente rilevante nelle controversie tra professionisti e clienti sul quantum del compenso, nonché nei procedimenti di liquidazione giudiziale delle spese processuali. Per gli avvocati, il requisito della forma scritta si applica sin dalla conclusione del contratto; la sua inosservanza rende nullo il patto di compenso, non il contratto di prestazione.
Connessioni
Art. 2230 c.c. (prestazione d'opera intellettuale), art. 2225 c.c. (corrispettivo nel contratto d'opera), art. 2234 c.c. (spese e acconti). Sul piano normativo: D.M. 55/2014 e successive modifiche (parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi forensi), D.M. 17/06/2016 (parametri ingegneri e architetti), L. 247/2012 art. 13 (compenso degli avvocati e obbligo del preventivo scritto). Corte cost. n. 71/1996 in tema di adeguatezza del compenso e decoro professionale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 32/1974
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2233, primo comma, c.c. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. La norma, che prevede la determinazione giudiziale del compenso professionale sentito il parere dell'ordine, non vincola il giudice all'opinione dell'ordine professionale ne' lede il diritto di difesa, restando il magistrato libero di discostarsene motivatamente.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, imprenditore, conferisce a Caio avvocato l'incarico di assisterlo in una controversia societaria. Le parti non formalizzano per iscritto alcun accordo sul compenso. Al termine della causa Caio emette una parcella per 15.000 euro. Tizio contesta l'importo. Poiché il patto sul compenso tra avvocato e cliente deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, non esiste un accordo valido sul quantum; il giudice determinerà il compenso sulla base dei parametri ministeriali (D.M. 55/2014), verificando comunque l'adeguatezza all'importanza della causa.
Caso 2: Caso 2
Sempronio incarica Mevio, ingegnere, della direzione dei lavori per la ristrutturazione della sua abitazione. Le parti non concordano alcun corrispettivo. Al termine dell'incarico sorge controversia. In assenza di accordo e di tariffe vincolanti (abolite dal D.L. 223/2006), il giudice determina il compenso di Mevio sentito il parere dell'ordine degli ingegneri competente, verificando che sia adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Domande frequenti
Come si determina il compenso del professionista in mancanza di accordo?
In assenza di accordo, si applicano le tariffe professionali o gli usi. Se non esistono tariffe o usi applicabili, il compenso è fissato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale di categoria cui appartiene il professionista.
I patti sul compenso degli avvocati devono essere scritti?
Sì. Il terzo comma dell'art. 2233 c.c. stabilisce che i patti sul compenso tra avvocati, praticanti abilitati e clienti sono nulli se non redatti in forma scritta. La nullità riguarda il patto di compenso, non l'intero contratto di prestazione.
Un compenso molto basso può essere contestato dal professionista?
Sì. Il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Un compenso che non rispetti questi parametri minimi può essere contestato e corretto dal giudice, anche se formalmente accettato dal professionista.
Le tariffe professionali minime sono ancora obbligatorie?
No. Il D.L. 223/2006 (Decreto Bersani) ha abolito le tariffe minime obbligatorie per le professioni ordinistiche. Rimangono i parametri ministeriali utilizzati dal giudice per la liquidazione giudiziale del compenso in caso di controversia.
Il giudice deve sempre chiedere il parere all'ordine professionale prima di liquidare il compenso?
L'art. 2233 c.c. prevede il parere dell'associazione professionale come passaggio obbligatorio nella determinazione giudiziale del compenso. Tuttavia la giurisprudenza ammette che il giudice possa liquidare il compenso anche senza aver acquisito formalmente tale parere, quando il suo valore sia chiaramente determinabile dai parametri di riferimento.