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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1711 c.c. – Limiti del mandato

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.

L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.

In sintesi

  • Divieto di eccesso: il mandatario non può compiere atti che esulano dai limiti fissati nel mandato.
  • Effetti dell'eccesso: l'atto eccedente resta a carico del mandatario, salvo ratifica del mandante.
  • Deroga per necessità: il mandatario può discostarsi dalle istruzioni se circostanze ignote al mandante, non comunicabili in tempo, farebbero ragionevolmente presumere l'approvazione del mandante.
  • Test della ragionevolezza: il criterio è oggettivo: lo stesso mandante avrebbe approvato se avesse potuto essere interpellato.
  • Ratifica: il mandante può sanare retroattivamente l'atto eccedente accettandolo espressamente o tacitamente (art. 1712, comma 2).
Indice dei contenuti

Il principio di continenza: il mandatario deve rispettare i limiti

L'art. 1711 c.c. enuncia uno dei principi fondamentali del mandato: il mandatario e' un esecutore di istruzioni, non un gestore dotato di autonomia discrezionale illimitata. I limiti del mandato costituiscono la cornice entro la quale la sua attività e' giuridicamente efficace nei confronti del mandante; fuori da quella cornice, il mandatario agisce in proprio rischio.

Atti eccedenti il mandato: conseguenze tra le parti

Quando il mandatario compie atti che eccedono i limiti del mandato ricevuto, il codice prevede una soluzione chiara: l'atto resta a carico del mandatario. Nella rappresentanza diretta, questo significa che il mandante non e' vincolato dall'atto (salvo ratifica); nella rappresentanza indiretta, il mandatario si e' obbligato personalmente in via eccedente rispetto all'incarico e non può riversare le conseguenze sul mandante.

Tizio incarica Caio di acquistare un appartamento con un budget massimo di 200.000 euro. Caio, ritenendo vantaggioso l'affare, acquista per 240.000 euro. L'eccesso di 40.000 euro resta a carico di Caio: Tizio non e' tenuto a rimborsare quella somma salvo che ratifichi espressamente l'acquisto a quel prezzo. Se invece Tizio lo approva a posteriori, la ratifica ha effetto retroattivo e l'atto e' come se fosse stato autorizzato fin dall'inizio.

La ratifica del mandante

La ratifica e' il rimedio che consente al mandante di sanare l'atto eccedente. Può essere espressa, dichiarazione formale di approvazione, o tacita, desumibile da comportamenti concludenti incompatibili con il rifiuto dell'atto. L'art. 1712, comma 2, prevede una forma di ratifica tacita per silenzio: se il mandante non risponde tempestivamente alla comunicazione dell'eseguito mandato, si presume l'approvazione anche degli atti eccedenti.

La ratifica ha effetto retroattivo: l'atto e' considerato autorizzato fin dal momento del suo compimento, con tutte le conseguenze che ne derivano (validita', efficacia, trasferimento del rischio al mandante).

La deroga per necessità: quando il mandatario può discostarsi dalle istruzioni

Il secondo comma introduce un'importante valvola di sicurezza: il mandatario può deviare dalle istruzioni ricevute quando ricorrono congiuntamente tre condizioni:

1. Circostanze ignote al mandante. Devono essersi verificate situazioni che il mandante non conosceva al momento del conferimento delle istruzioni.

2. Impossibilita' di comunicazione tempestiva. Le circostanze non possono essere comunicate al mandante in tempo utile per ricevere nuove istruzioni. Non basta che la comunicazione sia difficile; deve essere impossibile o tale da rendere inutile l'attesa.

3. Ragionevole presunzione di approvazione. Deve essere ragionevole ritenere che lo stesso mandante, se avesse potuto essere consultato, avrebbe approvato la deviazione. Si tratta di un giudizio in concreto, non astratto: il mandatario deve immedesimarsi nella prospettiva del mandante e chiedersi quale sarebbe stata la sua decisione.

Sempronio e' mandatario di Tizia per la vendita di merce a un determinato prezzo. Il mercato crolla improvvisamente e il prezzo pattuito diventa irrealizzabile. Tizia e' irraggiungibile per emergenza personale. Sempronio, per evitare la perdita totale, vende a un prezzo inferiore ma ancora vantaggioso. Se Tizia avrebbe ragionevolmente approvato quella scelta, Sempronio non risponde dell'eccesso.

Il test della ragionevolezza: criterio oggettivo

Il criterio non e' soggettivo (cosa pensa il mandatario) ma semi-oggettivo: cosa avrebbe ragionevolmente voluto questo mandante, conoscendo le circostanze sopravvenute. Il mandatario non può sfruttare la norma per imporre proprie scelte opportunistiche camuffandole da necessità. Se la deviazione serve più gli interessi del mandatario che quelli del mandante, la condizione non e' integrata.

Effetti verso i terzi

Nei confronti dei terzi contraenti in buona fede, le conseguenze dell'atto eccedente dipendono dalla struttura della rappresentanza. Nel mandato con rappresentanza, il terzo che ha contrattato con il mandatario ignorando l'eccesso e' tutelato dall'apparenza del potere; il mandante può avere azione di risarcimento contro il mandatario eccedente. Nel mandato senza rappresentanza, il terzo contratta direttamente col mandatario e non e' coinvolto dalla questione dei limiti del mandato.

Domande frequenti

Cosa succede se il mandatario spende più del budget autorizzato?

L'eccesso di spesa resta a carico del mandatario. Il mandante non e' tenuto a rimborsarlo, salvo che ratifichi espressamente o tacitamente l'operazione (art. 1711 c.c.).

Il mandante può approvare dopo un atto eccedente?

Si', tramite ratifica espressa o tacita. La ratifica ha effetto retroattivo: l'atto e' come se fosse stato autorizzato dal principio, con trasferimento di tutti i rischi sul mandante.

Il mandatario può sempre deviare dalle istruzioni in caso di emergenza?

Solo se le circostanze sono ignote al mandante, non e' possibile comunicargliele in tempo e sarebbe ragionevole presumere la sua approvazione. Tutti e tre i requisiti devono ricorrere contemporaneamente.

Come si valuta la ragionevolezza dell'approvazione presunta?

Con un giudizio oggettivo: cosa avrebbe deciso questo specifico mandante se avesse potuto essere consultato, tenuto conto delle sue istruzioni, dei suoi interessi e delle circostanze nuove.

Se il mandatario eccede il mandato e il terzo e' in buona fede, l'atto e' valido?

Dipende dalla struttura del mandato. Con rappresentanza, il terzo in buona fede e' generalmente tutelato; il mandante avrà azione di risarcimento contro il mandatario. Senza rappresentanza, il mandatario ha contrattato in proprio nome e la questione non riguarda il terzo.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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