Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1711 c.c. – Limiti del mandato
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.
L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1710 - Articolo 1710 Codice Civile: Diligenza del mandatario→Cod. civ. art. 1712 - Articolo 1712 Codice Civile: Comunicazione dell’eseguito mandato→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1709 Codice Civile: Presunzione di onerosità→Articolo 1713 Codice Civile: Obbligo di rendiconto→Articolo 1708 Codice Civile: Contenuto del mandato→Articolo 1714 Codice Civile: Interessi sulle somme riscosse→Articolo 1707 Codice Civile: Creditori del mandatario→Art. 1715 c.c.: Responsabilità per le obbligazioni dei terzi→Articolo 1706 Codice Civile: Acquisti del mandatario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di continenza: il mandatario deve rispettare i limiti
L'art. 1711 c.c. enuncia uno dei principi fondamentali del mandato: il mandatario e' un esecutore di istruzioni, non un gestore dotato di autonomia discrezionale illimitata. I limiti del mandato costituiscono la cornice entro la quale la sua attività e' giuridicamente efficace nei confronti del mandante; fuori da quella cornice, il mandatario agisce in proprio rischio.
Atti eccedenti il mandato: conseguenze tra le parti
Quando il mandatario compie atti che eccedono i limiti del mandato ricevuto, il codice prevede una soluzione chiara: l'atto resta a carico del mandatario. Nella rappresentanza diretta, questo significa che il mandante non e' vincolato dall'atto (salvo ratifica); nella rappresentanza indiretta, il mandatario si e' obbligato personalmente in via eccedente rispetto all'incarico e non può riversare le conseguenze sul mandante.
Tizio incarica Caio di acquistare un appartamento con un budget massimo di 200.000 euro. Caio, ritenendo vantaggioso l'affare, acquista per 240.000 euro. L'eccesso di 40.000 euro resta a carico di Caio: Tizio non e' tenuto a rimborsare quella somma salvo che ratifichi espressamente l'acquisto a quel prezzo. Se invece Tizio lo approva a posteriori, la ratifica ha effetto retroattivo e l'atto e' come se fosse stato autorizzato fin dall'inizio.
La ratifica del mandante
La ratifica e' il rimedio che consente al mandante di sanare l'atto eccedente. Può essere espressa, dichiarazione formale di approvazione, o tacita, desumibile da comportamenti concludenti incompatibili con il rifiuto dell'atto. L'art. 1712, comma 2, prevede una forma di ratifica tacita per silenzio: se il mandante non risponde tempestivamente alla comunicazione dell'eseguito mandato, si presume l'approvazione anche degli atti eccedenti.
La ratifica ha effetto retroattivo: l'atto e' considerato autorizzato fin dal momento del suo compimento, con tutte le conseguenze che ne derivano (validita', efficacia, trasferimento del rischio al mandante).
La deroga per necessità: quando il mandatario può discostarsi dalle istruzioni
Il secondo comma introduce un'importante valvola di sicurezza: il mandatario può deviare dalle istruzioni ricevute quando ricorrono congiuntamente tre condizioni:
1. Circostanze ignote al mandante. Devono essersi verificate situazioni che il mandante non conosceva al momento del conferimento delle istruzioni.
2. Impossibilita' di comunicazione tempestiva. Le circostanze non possono essere comunicate al mandante in tempo utile per ricevere nuove istruzioni. Non basta che la comunicazione sia difficile; deve essere impossibile o tale da rendere inutile l'attesa.
3. Ragionevole presunzione di approvazione. Deve essere ragionevole ritenere che lo stesso mandante, se avesse potuto essere consultato, avrebbe approvato la deviazione. Si tratta di un giudizio in concreto, non astratto: il mandatario deve immedesimarsi nella prospettiva del mandante e chiedersi quale sarebbe stata la sua decisione.
Sempronio e' mandatario di Tizia per la vendita di merce a un determinato prezzo. Il mercato crolla improvvisamente e il prezzo pattuito diventa irrealizzabile. Tizia e' irraggiungibile per emergenza personale. Sempronio, per evitare la perdita totale, vende a un prezzo inferiore ma ancora vantaggioso. Se Tizia avrebbe ragionevolmente approvato quella scelta, Sempronio non risponde dell'eccesso.
Il test della ragionevolezza: criterio oggettivo
Il criterio non e' soggettivo (cosa pensa il mandatario) ma semi-oggettivo: cosa avrebbe ragionevolmente voluto questo mandante, conoscendo le circostanze sopravvenute. Il mandatario non può sfruttare la norma per imporre proprie scelte opportunistiche camuffandole da necessità. Se la deviazione serve più gli interessi del mandatario che quelli del mandante, la condizione non e' integrata.
Effetti verso i terzi
Nei confronti dei terzi contraenti in buona fede, le conseguenze dell'atto eccedente dipendono dalla struttura della rappresentanza. Nel mandato con rappresentanza, il terzo che ha contrattato con il mandatario ignorando l'eccesso e' tutelato dall'apparenza del potere; il mandante può avere azione di risarcimento contro il mandatario eccedente. Nel mandato senza rappresentanza, il terzo contratta direttamente col mandatario e non e' coinvolto dalla questione dei limiti del mandato.
Domande frequenti
Cosa succede se il mandatario spende più del budget autorizzato?
L'eccesso di spesa resta a carico del mandatario. Il mandante non e' tenuto a rimborsarlo, salvo che ratifichi espressamente o tacitamente l'operazione (art. 1711 c.c.).
Il mandante può approvare dopo un atto eccedente?
Si', tramite ratifica espressa o tacita. La ratifica ha effetto retroattivo: l'atto e' come se fosse stato autorizzato dal principio, con trasferimento di tutti i rischi sul mandante.
Il mandatario può sempre deviare dalle istruzioni in caso di emergenza?
Solo se le circostanze sono ignote al mandante, non e' possibile comunicargliele in tempo e sarebbe ragionevole presumere la sua approvazione. Tutti e tre i requisiti devono ricorrere contemporaneamente.
Come si valuta la ragionevolezza dell'approvazione presunta?
Con un giudizio oggettivo: cosa avrebbe deciso questo specifico mandante se avesse potuto essere consultato, tenuto conto delle sue istruzioni, dei suoi interessi e delle circostanze nuove.
Se il mandatario eccede il mandato e il terzo e' in buona fede, l'atto e' valido?
Dipende dalla struttura del mandato. Con rappresentanza, il terzo in buona fede e' generalmente tutelato; il mandante avrà azione di risarcimento contro il mandatario. Senza rappresentanza, il mandatario ha contrattato in proprio nome e la questione non riguarda il terzo.