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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1708 c.c. – Contenuto del mandato

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

In sintesi

  • Portata del mandato: comprende non solo gli atti espressamente indicati, ma anche quelli necessari per la loro esecuzione.
  • Mandato generale vs. speciale: il mandato generale si limita all'ordinaria amministrazione; gli atti di straordinaria amministrazione richiedono indicazione espressa.
  • Necessarietà: il criterio discretivo è la necessità strumentale dell'atto rispetto allo scopo affidato al mandatario.
  • Interpretazione: la portata del mandato va interpretata in modo da favorire il raggiungimento dello scopo voluto dal mandante, senza eccederne i limiti.
  • Rischio di eccesso: gli atti eccedenti non rientrano nel mandato e possono restare a carico del mandatario ex art. 1711 c.c.
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Ambito oggettivo del mandato: la regola della necessarieta'

L'art. 1708 c.c. risolve una questione pratica fondamentale: quanto e' esteso il potere del mandatario? La norma adotta una soluzione elastica, distinguendo tra atti espressamente conferiti e atti necessari al loro compimento, entrambi inclusi nel perimetro del mandato, e gli atti di straordinaria amministrazione nel mandato generale, che invece ne restano esclusi salvo indicazione espressa.

Il criterio della necessarieta' strumentale

La prima parte dell'articolo stabilisce che il mandato si estende automaticamente a tutti gli atti necessari per eseguire quelli espressamente affidati. Si tratta di una estensione funzionale: il mandato per vendere un immobile comprende, ad esempio, il compimento delle visure catastali, la richiesta dei certificati ipotecari e ogni altro adempimento preliminare tecnicamente indispensabile. Il criterio non e' la convenienza o l'opportunità, ma la necessità logico-giuridica: senza quegli atti accessori, l'atto principale non potrebbe realizzarsi.

Tizio incarica Caio di riscuotere un credito scaduto. Caio e' implicitamente autorizzato a notificare il sollecito, a costituire in mora il debitore e, ove necessario, ad azionare le procedure previste, purche' strumentali alla riscossione. Non potrebbe invece promuovere azioni risarcitorie ulteriori o stipulare transazioni che eccedono il mandato ricevuto.

La distinzione tra mandato generale e mandato speciale

Il secondo comma introduce una distinzione di rilievo pratico enorme: il mandato generale, che per definizione copre una pluralità indeterminata di affari, e' limitato agli atti di ordinaria amministrazione. Quelli di straordinaria amministrazione (alienazioni, costituzioni di ipoteca, assunzione di obbligazioni rilevanti, ecc.) richiedono un'indicazione espressa, non potendo ritenersi implicitamente inclusi.

Questa regola riflette il principio di tipicita' degli atti dispositivi del patrimonio altrui: il mandatario che gestisce in modo generale gli affari di Tizio può pagare utenze, rinnovare contratti in scadenza, incassare crediti ordinari. Non può però vendere un appartamento, accendere un mutuo o prestare garanzie in nome del mandante, se non vi e' un mandato specifico per quegli atti.

La giurisprudenza di legittimita' ha precisato che il carattere ordinario o straordinario dell'atto va valutato in concreto, tenendo conto della natura del patrimonio gestito e dell'attività svolta dal mandante. Un atto straordinario per il privato cittadino può essere ordinario per l'imprenditore commerciale.

Rapporto con la procura e il contratto sottostante

Va ricordato che il mandato (contratto) e la procura (negozio unilaterale di attribuzione del potere rappresentativo) sono atti distinti. L'art. 1708 disciplina il contenuto del mandato come rapporto obbligatorio tra le parti; l'estensione della procura eventualmente conferita può essere diversa. Nella pratica, tuttavia, i due strumenti spesso coincidono e la procura viene interpretata alla luce del mandato sottostante.

Conseguenze del superamento dei limiti

Gli atti che eccedono il contenuto del mandato, sia il perimetro degli atti necessari sia il limite ordinaria/straordinaria amministrazione, non sono automaticamente inefficaci rispetto al terzo contraente (salvo mala fede di questi), ma restano a carico del mandatario ai sensi dell'art. 1711 c.c. Il mandante può ratificarli ex post, con effetto retroattivo, oppure rifiutarli, trasferendo il rischio economico sul mandatario eccedente.

Profili interpretativi applicativi

Nella prassi professionale, la delimitazione del contenuto del mandato ha rilievo nei rapporti tra cliente e professionista (commercialista, avvocato, consulente) quando si discute se un determinato adempimento fosse o meno incluso nell'incarico. L'art. 1708 offre il criterio: e' incluso cio' che e' necessario al compimento dell'incarico principale, non cio' che e' semplicemente utile o conveniente. La distinzione assume importanza anche in sede di responsabilità professionale: il professionista che non compie atti necessari viola il mandato; quello che compie atti non necessari e non autorizzati ne risponde personalmente.

Domande frequenti

Il mandato per vendere un immobile include anche i preliminari burocratici?

Si'. L'art. 1708 c.c. estende il mandato a tutti gli atti necessari al compimento di quelli espressamente affidati. Visure, certificati e adempimenti strumentali sono implicitamente inclusi.

Cosa si intende per mandato generale?

Il mandato generale copre una pluralità di affari del mandante, ma e' limitato agli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione (vendite, ipoteche, ecc.) richiedono indicazione espressa.

Il mandatario può stipulare contratti di mutuo in nome del mandante?

Solo se espressamente autorizzato. Il mandato generale non comprende atti di straordinaria amministrazione come l'assunzione di debiti rilevanti o la costituzione di garanzie reali.

Se il mandatario compie atti non necessari, chi ne risponde?

Il mandatario. Gli atti eccedenti il mandato restano a suo carico, salvo ratifica del mandante (art. 1711 c.c.). Il terzo in buona fede può comunque fare affidamento sull'atto.

Come si determina se un atto e' di ordinaria o straordinaria amministrazione?

Va valutato in concreto, considerando la natura del patrimonio e dell'attività del mandante. La giurisprudenza tiene conto della normalita' dell'atto rispetto al contesto specifico.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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