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Art. 1708 c.c. Contenuto del mandato
In vigore
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ambito oggettivo del mandato: la regola della necessarieta'
L'art. 1708 c.c. risolve una questione pratica fondamentale: quanto e' esteso il potere del mandatario? La norma adotta una soluzione elastica, distinguendo tra atti espressamente conferiti e atti necessari al loro compimento, entrambi inclusi nel perimetro del mandato, e gli atti di straordinaria amministrazione nel mandato generale, che invece ne restano esclusi salvo indicazione espressa.
Il criterio della necessarieta' strumentale
La prima parte dell'articolo stabilisce che il mandato si estende automaticamente a tutti gli atti necessari per eseguire quelli espressamente affidati. Si tratta di una estensione funzionale: il mandato per vendere un immobile comprende, ad esempio, il compimento delle visure catastali, la richiesta dei certificati ipotecari e ogni altro adempimento preliminare tecnicamente indispensabile. Il criterio non e' la convenienza o l'opportunita', ma la necessita' logico-giuridica: senza quegli atti accessori, l'atto principale non potrebbe realizzarsi.
Tizio incarica Caio di riscuotere un credito scaduto. Caio e' implicitamente autorizzato a notificare il sollecito, a costituire in mora il debitore e, ove necessario, ad azionare le procedure previste, purche' strumentali alla riscossione. Non potrebbe invece promuovere azioni risarcitorie ulteriori o stipulare transazioni che eccedono il mandato ricevuto.
La distinzione tra mandato generale e mandato speciale
Il secondo comma introduce una distinzione di rilievo pratico enorme: il mandato generale, che per definizione copre una pluralita' indeterminata di affari, e' limitato agli atti di ordinaria amministrazione. Quelli di straordinaria amministrazione (alienazioni, costituzioni di ipoteca, assunzione di obbligazioni rilevanti, ecc.) richiedono un'indicazione espressa, non potendo ritenersi implicitamente inclusi.
Questa regola riflette il principio di tipicita' degli atti dispositivi del patrimonio altrui: il mandatario che gestisce in modo generale gli affari di Tizio puo' pagare utenze, rinnovare contratti in scadenza, incassare crediti ordinari. Non puo' pero' vendere un appartamento, accendere un mutuo o prestare garanzie in nome del mandante, se non vi e' un mandato specifico per quegli atti.
La giurisprudenza di legittimita' ha precisato che il carattere ordinario o straordinario dell'atto va valutato in concreto, tenendo conto della natura del patrimonio gestito e dell'attivita' svolta dal mandante. Un atto straordinario per il privato cittadino puo' essere ordinario per l'imprenditore commerciale.
Rapporto con la procura e il contratto sottostante
Va ricordato che il mandato (contratto) e la procura (negozio unilaterale di attribuzione del potere rappresentativo) sono atti distinti. L'art. 1708 disciplina il contenuto del mandato come rapporto obbligatorio tra le parti; l'estensione della procura eventualmente conferita puo' essere diversa. Nella pratica, tuttavia, i due strumenti spesso coincidono e la procura viene interpretata alla luce del mandato sottostante.
Conseguenze del superamento dei limiti
Gli atti che eccedono il contenuto del mandato, sia il perimetro degli atti necessari sia il limite ordinaria/straordinaria amministrazione, non sono automaticamente inefficaci rispetto al terzo contraente (salvo mala fede di questi), ma restano a carico del mandatario ai sensi dell'art. 1711 c.c. Il mandante puo' ratificarli ex post, con effetto retroattivo, oppure rifiutarli, trasferendo il rischio economico sul mandatario eccedente.
Profili interpretativi applicativi
Nella prassi professionale, la delimitazione del contenuto del mandato ha rilievo nei rapporti tra cliente e professionista (commercialista, avvocato, consulente) quando si discute se un determinato adempimento fosse o meno incluso nell'incarico. L'art. 1708 offre il criterio: e' incluso cio' che e' necessario al compimento dell'incarico principale, non cio' che e' semplicemente utile o conveniente. La distinzione assume importanza anche in sede di responsabilita' professionale: il professionista che non compie atti necessari viola il mandato; quello che compie atti non necessari e non autorizzati ne risponde personalmente.
Domande frequenti