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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1712 c.c. Comunicazione dell’eseguito mandato

In vigore

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

In sintesi

  • Obbligo di comunicazione: il mandatario deve informare senza ritardo il mandante dell'avvenuta esecuzione del mandato.
  • Silenzio del mandante: se il mandante non risponde entro il tempo richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, si presume l'approvazione dell'operato.
  • Approvazione tacita estesa: la presunzione opera anche quando il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
  • Funzione di chiusura: la norma chiude il sistema degli atti eccedenti (art. 1711) creando un meccanismo di sanatoria per silenzio del mandante.
  • Tempestività: il mandatario deve comunicare senza ritardo; il mandante deve rispondere nei tempi ragionevoli dell'affare.

L'obbligo di comunicare l'eseguito mandato

L'art. 1712 c.c. disciplina la fase conclusiva dell'esecuzione del mandato: il mandatario ha portato a termine l'incarico e deve renderne noto il risultato al mandante. La norma prevede due regole distinte: un obbligo di comunicazione tempestiva e una presunzione di approvazione per silenzio del mandante.

Il dovere di comunicazione senza ritardo

Il primo comma impone al mandatario di comunicare senza ritardo l'esecuzione del mandato. Il ritardo stesso puo' costituire inadempimento: se il mandante, non avendo ricevuto notizia dell'esecuzione, compie atti incompatibili con l'operazione gia' eseguita dal mandatario, il danno che ne deriva e' imputabile a quest'ultimo per omessa o tardiva comunicazione.

La comunicazione non richiede forme particolari: puo' essere verbale, scritta, o desumibile da comportamenti concludenti. Nella pratica commerciale moderna, la comunicazione avviene tipicamente per email o PEC, il che crea anche una prova documentale dell'adempimento dell'obbligo.

Tizio ha incaricato Caio di vendergli 100 quintali di grano a un certo prezzo. Caio vende ma non comunica immediatamente. Tizio, credendo che l'affare non sia ancora concluso, vende lo stesso grano a Sempronio. Il doppio impegno causa danni: Caio risponde del ritardo nella comunicazione.

La presunzione di approvazione per silenzio

Il secondo comma introduce una regola di grande rilevanza pratica: se il mandante, ricevuta la comunicazione, non risponde per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, si presume l'approvazione dell'operato del mandatario. Il silenzio qualificato vale come consenso.

La presunzione opera in modo particolarmente esteso: vale non solo quando il mandatario ha eseguito correttamente le istruzioni, ma anche quando:

  • si e' discostato dalle istruzioni ricevute;
  • ha ecceduto i limiti del mandato.

Questo meccanismo di sanatoria per silenzio e' coerente con le esigenze della certezza del traffico giuridico: una volta che l'affare e' eseguito e comunicato, il mandante deve prendere posizione tempestivamente. Il silenzio prolungato viene interpretato come acquiescenza.

Il tempo congruo per rispondere

Il parametro per valutare il ritardo del mandante e' la natura dell'affare o gli usi. Non esiste un termine fisso: affari complessi, internazionali o con conseguenze economiche rilevanti richiedono un tempo di riflessione maggiore; operazioni standardizzate o di routine si esauriscono in tempi piu' brevi. La giurisprudenza valuta caso per caso, tenendo conto del tipo di mandato, dell'importanza economica dell'operazione e delle prassi del settore.

Caio, mandatario per acquisti immobiliari, comunica a Tizio di aver acquistato un appartamento a condizioni leggermente diverse da quelle concordate. Se Tizio, imprenditore esperto, non risponde per tre mesi, la presunzione di approvazione si consolida. Al contrario, in un affare urgente di borsa, anche poche ore di silenzio potrebbero essere interpretate come tardive.

Raccordo con l'art. 1711

L'art. 1712, comma 2, completa il sistema dell'art. 1711 sugli atti eccedenti: la sanzione (atto a carico del mandatario) puo' essere neutralizzata sia dalla ratifica espressa sia dall'approvazione tacita per silenzio prevista dall'art. 1712. I due articoli formano un insieme coerente: l'art. 1711 stabilisce il principio e le conseguenze del superamento dei limiti; l'art. 1712 crea il meccanismo pratico di conferma o contestazione da parte del mandante.

Profili probatori

Nella pratica contenziosa, e' importante che il mandatario possa provare sia di aver comunicato l'esecuzione, sia il momento della comunicazione. Una comunicazione non documentata espone il mandatario al rischio di non poter invocare la presunzione di approvazione per silenzio. Analogamente, il mandante che vuole contestare deve rispondere tempestivamente e in modo inequivoco, evitando comportamenti che possano essere letti come acquiescenza.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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