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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1713 c.c. – Obbligo di rendiconto

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

In sintesi

  • Obbligo di rendiconto: il mandatario deve rendere conto al mandante di tutto ciò che ha fatto in esecuzione del mandato.
  • Obbligo di restituzione: deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (denaro, beni, documenti).
  • Dispensa preventiva invalida per dolo/colpa grave: la clausola che esenta preventivamente dal rendiconto è inefficace nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave.
  • Limite all'autonomia privata: le parti non possono contrattualmente eliminare il rendiconto nei casi di condotta gravemente scorretta del mandatario.
  • Fondamento fiduciario: il rendiconto è espressione del rapporto di fiducia che caratterizza il mandato e della funzione del mandatario come gestore nell'interesse altrui.
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Il rendiconto come obbligo fondamentale del mandatario

L'art. 1713 c.c. disciplina uno degli obblighi più caratteristici del mandato: il rendiconto. La norma impone al mandatario due prestazioni distinte ma connesse, rendere il conto del proprio operato e rimettere quanto ricevuto, e pone un limite all'autonomia privata nella sua modulazione.

Rendere il conto: contenuto e funzione

L'obbligo di rendiconto richiede al mandatario di fornire al mandante una rappresentazione completa e documentata di tutto ciò che ha compiuto in esecuzione dell'incarico: entrate e uscite, operazioni effettuate, condizioni ottenute, terzi con cui ha contrattato. Il rendiconto non e' una semplice comunicazione ma un resoconto analitico che consente al mandante di verificare se l'incarico e' stato eseguito correttamente e nell'interesse a lui affidato.

La forma del rendiconto non e' prescritta dalla norma: può essere un documento contabile, una relazione scritta, o in certi casi anche un resoconto verbale. Nella prassi professionale, specialmente nei rapporti tra cliente e commercialista o avvocato, il rendiconto assume spesso la forma di una relazione dettagliata sulle attività svolte, corredata da documenti giustificativi.

Rimettere ciò che si e' ricevuto: obbligo di restituzione

Accanto al rendiconto, il mandatario ha l'obbligo di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La norma e' ampia: comprende il denaro incassato per conto del mandante, i beni acquistati, i documenti ottenuti, i frutti di beni gestiti, e persino le liberalita' o i vantaggi patrimoniali ricevuti da terzi in connessione con l'esecuzione del mandato.

Il principio sottostante e' che il mandatario non può arricchirsi a spese del mandante nell'esercizio dell'incarico. Tutto ciò che il mandatario riceve in qualità di mandatario, non in quanto persona, appartiene al patrimonio del mandante e deve essergli restituito.

Tizio incarica Caio di riscuotere crediti. Caio incassa 50.000 euro ma ne rimette solo 45.000, trattenendo 5.000 come compenso non concordato. Viola l'art. 1713: doveva rimettere tutto e presentare separatamente la richiesta di compenso secondo le regole dell'art. 1709.

Sempronio, mandatario per acquisti di beni, riceve dal fornitore uno sconto ulteriore che non trasferisce al mandante, intascandolo come vantaggio personale. Anche questa somma deve essere rimessa al mandante, essendo stata ricevuta a causa del mandato.

La dispensa preventiva: limiti di validita'

Il secondo comma introduce un limite all'autonomia contrattuale: la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave. La norma persegue un obiettivo di ordine pubblico contrattuale: le parti non possono pattuire in anticipo l'impunita' del mandatario per le sue condotte più gravi.

La dispensa preventiva e', invece, valida per i casi di colpa lieve: se le parti concordano esplicitamente che il mandatario non e' tenuto a rendicontare (ad esempio, per mandati di estrema fiducia o per operazioni standardizzate), questo esonero opera purche' non si tratti di dolo o colpa grave. In questi casi, la dispensa riflette l'autonomia delle parti nel modellare il rapporto fiduciario.

La ratio della norma e' chiara: consentire l'esonero preventivo anche per dolo e colpa grave svuoterebbe di senso il mandato come rapporto fiduciario, trasformandolo in uno strumento di appropriazione indebita legalizzata. L'ordinamento non tollera accordi che prevedano in anticipo la copertura di comportamenti dolosi o gravemente negligenti.

Rapporto con la responsabilità contrattuale

L'inadempimento dell'obbligo di rendiconto e restituzione e' inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. Il mandante può agire per l'esecuzione forzata dell'obbligo di restituzione e per il risarcimento del danno da ritardo o da inadempimento. Nei casi più gravi, la mancata restituzione di somme ricevute a causa del mandato può integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Il rendiconto nei rapporti professionali

Nel rapporto tra cliente e professionista, l'obbligo di rendiconto dell'art. 1713 si sovrappone agli obblighi informativi previsti dai codici deontologici delle singole categorie. L'avvocato che gestisce somme del cliente (anticipi spese, indennizzi riscossi) e' tenuto sia al rendiconto contrattuale sia agli obblighi deontologici di gestione separata e rendiconto periodico. Analoghe regole si applicano al commercialista che riscuote rimborsi fiscali per conto del cliente.

Prescrizione dell'azione di rendiconto

L'azione per ottenere il rendiconto si prescrive in dieci anni (termine ordinario ex art. 2946 c.c.), decorrenti dalla cessazione del mandato o dalla singola operazione per cui il rendiconto e' richiesto. Per le somme da restituire, il termine decorre dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione.

Domande frequenti

Il mandatario deve rimettere al mandante anche gli sconti ottenuti dal fornitore?

Si'. Tutto cio' che il mandatario riceve 'a causa del mandato', inclusi vantaggi economici da terzi connessi all'incarico, deve essere rimesso al mandante. Non può trattenere vantaggi personali derivanti dall'esercizio del mandato.

Le parti possono accordarsi per esonerare il mandatario dal rendiconto?

Solo parzialmente. La dispensa preventiva e' valida per i casi di colpa lieve, ma e' inefficace per dolo e colpa grave. L'art. 1713, comma 2, pone un limite inderogabile all'autonomia privata.

Cosa contiene il rendiconto che il mandatario deve presentare?

Una rappresentazione completa dell'operato: operazioni compiute, somme incassate e spese, condizioni ottenute, terzi con cui ha contrattato, e qualsiasi altro elemento rilevante per verificare la corretta esecuzione del mandato.

Se il mandatario non restituisce le somme ricevute, può commettere un reato?

Si'. La mancata restituzione di somme ricevute a causa del mandato può integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), oltre all'inadempimento contrattuale con obbligo risarcitorio.

Entro quando il mandante può chiedere il rendiconto?

Entro dieci anni dalla cessazione del mandato o dalla singola operazione (prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.). È consigliabile richiederlo subito dopo la fine del rapporto per non perdere documenti e prove.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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