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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Regola generale di non responsabilita: il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni contratte con i terzi.
  • Eccezione per insolvenza nota: il mandatario risponde se l'insolvenza del terzo gli era nota o avrebbe dovuto essergli nota al momento della conclusione del contratto.
  • Derogabilita convenzionale: le parti possono pattuire diversamente, estendendo o restringendo la responsabilita del mandatario.
  • Distinzione dal mandato con rappresentanza: la norma riguarda il mandato senza rappresentanza, dove il mandatario agisce in proprio nome.
  • Funzione di equilibrio: tutela il mandatario dal rischio di insolvenza dei terzi, salvo quando avrebbe dovuto prevederla con ordinaria diligenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1715 c.c. – Responsabilità per le obbligazioni dei terzi

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto.

In sintesi

  • Regola generale di non responsabilita: il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni contratte con i terzi.
  • Eccezione per insolvenza nota: il mandatario risponde se l'insolvenza del terzo gli era nota o avrebbe dovuto essergli nota al momento della conclusione del contratto.
  • Derogabilita convenzionale: le parti possono pattuire diversamente, estendendo o restringendo la responsabilita del mandatario.
  • Distinzione dal mandato con rappresentanza: la norma riguarda il mandato senza rappresentanza, dove il mandatario agisce in proprio nome.
  • Funzione di equilibrio: tutela il mandatario dal rischio di insolvenza dei terzi, salvo quando avrebbe dovuto prevederla con ordinaria diligenza.
Indice dei contenuti

Ambito di applicazione: il mandato senza rappresentanza

L'articolo 1715 del Codice Civile regola la responsabilita del mandatario verso il mandante per le obbligazioni assunte dai terzi con cui il mandatario ha contrattato agendo in proprio nome. Si tratta dunque del mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), in cui il mandatario stipula contratti con i terzi come se fosse parte principale, senza rivelare di agire per conto altrui.

Il problema che la norma risolve e il seguente: Tizio incarica Caio di acquistare in proprio nome certi beni da un fornitore. Caio stipula il contratto, ma il fornitore poi non adempie. Tizio puo rivalersi su Caio per l'inadempimento del fornitore? La risposta dell'art. 1715 e, in linea di principio, negativa.

La regola: irresponsabilita del mandatario per l'inadempimento del terzo

Il legislatore ha optato per una soluzione che rispecchia la logica del mandato: il mandatario e un intermediario che agisce nell'interesse del mandante, ma il rischio economico dell'affare grava sul mandante stesso. Se il terzo non adempie, il mandatario non e garante della sua solvibilita o correttezza, a meno che non ricorrano le condizioni previste dalla norma.

Questa impostazione e coerente con la distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato: il mandatario si obbliga a compiere l'attivita gestoria con diligenza (art. 1710 c.c.), non a garantire che i terzi con cui contratta adempieranno. Il rischio di insolvenza del terzo e un rischio d'impresa che il mandante deve sopportare.

L'eccezione: insolvenza nota o conoscibile

La norma prevede un'importante eccezione: il mandatario risponde dell'inadempimento del terzo se, al momento della conclusione del contratto, l'insolvenza di quest'ultimo gli era nota oppure avrebbe dovuto essergli nota. La seconda ipotesi introduce un criterio oggettivo di diligenza: il mandatario risponde anche quando, con la normale prudenza richiesta dalla sua attivita professionale, avrebbe dovuto rilevare i segnali di insolvenza del terzo.

Esempio pratico: Caio, mandatario professionale, stipula per conto di Tizio un contratto con Sempronio, azienda che da mesi non paga i propri fornitori e che e notoriamente in difficolta finanziaria nel settore. Se Caio avrebbe potuto scoprire questa situazione con una normale verifica creditizia, e responsabile verso Tizio per l'inadempimento di Sempronio.

Il patto contrario: estensione della responsabilita del mandatario

L'art. 1715 e derogabile per accordo delle parti. Le parti possono pattuire che il mandatario risponda sempre dell'adempimento dei terzi, configurando di fatto una clausola di garanzia (simile al del credere tipico del contratto di agenzia, art. 1736 c.c.). In questo caso il mandatario assume un rischio aggiuntivo, normalmente remunerato con una provvigione o compenso maggiorato.

Al contrario, le parti potrebbero ampliare l'irresponsabilita del mandatario, escludendola anche nell'ipotesi di insolvenza nota, sebbene questa clausola potrebbe sollevare problemi di compatibilita con il dovere di buona fede (art. 1375 c.c.) e con il dovere di informazione del mandatario verso il mandante (art. 1713 c.c.).

Coordinamento con il contratto di agenzia e la commissione

La disciplina dell'art. 1715 va confrontata con quella del patto di star del credere nel contratto di agenzia (art. 1736 c.c.): l'agente che ha assunto il rischio dell'insolvenza dei clienti risponde verso il preponente nei limiti concordati. Si tratta di una disciplina speciale che deroga al principio generale dell'art. 1715, confermandone la natura dispositiva.

Anche il commissario (art. 1731 ss. c.c.) agisce in proprio nome per conto del committente: le stesse logiche dell'art. 1715 si applicano, con gli opportuni adattamenti, a quella figura contrattuale.

Domande frequenti

Il mandatario garantisce sempre che il terzo adempira?

No. In assenza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'inadempimento dei terzi con cui ha contrattato, salvo il caso di insolvenza a lui nota o conoscibile.

Quando il mandatario risponde dell'insolvenza del terzo?

Il mandatario risponde se, al momento della conclusione del contratto, l'insolvenza del terzo gli era nota oppure avrebbe dovuto essergli nota usando la normale diligenza professionale.

E possibile pattuire che il mandatario garantisca l'adempimento del terzo?

Si. Le parti possono derogare alla regola dell'art. 1715 con un patto contrario, attribuendo al mandatario una responsabilita di garanzia simile al del credere tipico del contratto di agenzia.

L'art. 1715 si applica anche al mandato con rappresentanza?

No. La norma riguarda il mandatario che agisce in proprio nome, cioe il mandato senza rappresentanza. Nel mandato con rappresentanza il mandante e direttamente parte del contratto con il terzo.

Come si distingue questa norma dal patto di star del credere nell'agenzia?

L'art. 1715 fissa la regola generale per il mandato (irresponsabilita salvo insolvenza nota), mentre il patto di star del credere ex art. 1736 c.c. e una clausola speciale del contratto di agenzia che trasferisce espressamente il rischio di insolvenza dei clienti sull'agente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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