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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1736 c.c. Star del credere

In vigore

Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo “star del credere” risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità. SEZIONE III – Della spedizione

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In sintesi

  • Star del credere: clausola con cui il commissionario garantisce al committente l'esecuzione dell'affare da parte del terzo contraente.
  • Fonte della clausola: puo' derivare da un patto espresso o dagli usi del settore.
  • Compenso aggiuntivo: in cambio della garanzia, il commissionario ha diritto a un compenso o a una maggiore provvigione.
  • Gerarchia delle fonti: compenso aggiuntivo stabilito per accordo, poi usi locali, infine equita' del giudice.
  • Ultima norma del Capo X: con l'art. 1736 si chiude la disciplina della commissione; il Capo XI regola il contratto di spedizione.

La clausola di star del credere: funzione economica

L'art. 1736 c.c. introduce la clausola di star del credere, istituto di origine storica (dal tedesco «del credere», ovvero «di fiducia») che trasforma il commissionario da semplice intermediario in garante dell'adempimento del terzo contraente. In termini pratici, il commissionario non solo conclude l'affare, ma risponde personalmente verso il committente qualora il terzo non adempia le proprie obbligazioni (mancato pagamento, mancata consegna, inadempimento contrattuale).

Fonti della clausola

La norma prevede due possibili fonti dello star del credere: il patto espresso tra committente e commissionario, oppure gli usi del settore o della piazza. Nel settore delle materie prime e delle commodities, lo star del credere e' tradizionalmente diffuso come uso commerciale; in altri settori occorre invece un accordo specifico. La prova dell'uso spetta a chi lo invoca.

Portata della responsabilita'

Il commissionario in regime di star del credere risponde dell'esecuzione dell'affare: e' una garanzia di buon esito che va oltre la semplice diligenza professionale. Se il terzo acquirente non paga la merce, il commissionario che ha assunto lo star del credere deve rispondere del mancato pagamento verso il committente, salvo poi rivalersi sul terzo inadempiente. Si tratta di una garanzia personale atipica, assimilabile a una fideiussione limitata all'affare specifico.

Il compenso aggiuntivo

A fronte del rischio aggiuntivo, il legislatore riconosce al commissionario il diritto a un compenso ulteriore o a una maggiore provvigione. La determinazione segue la consueta gerarchia: prima l'accordo delle parti, poi gli usi del luogo di esecuzione dell'affare, infine l'equita' giudiziale. In prassi, il sovrapprezzo di star del credere varia tipicamente tra lo 0,5% e il 2% a seconda del rischio di credito del terzo e del valore dell'operazione.

Esempio pratico: Tizio e Caio

Tizio incarica Caio di vendere per sua conto un lotto di tessuti a un cliente estero. Consapevole del rischio di insolvenza dei compratori stranieri, Tizio pattuisce con Caio una clausola di star del credere con una maggiore provvigione dell'1% sul valore della vendita. Caio vende i tessuti a Sempronio, che pero' non paga. Caio deve rispondere verso Tizio dell'inadempimento di Sempronio, versandogli il corrispettivo dovuto. Caio si rivarra' poi su Sempronio in via ordinaria. Tizio, dal canto suo, dovra' corrispondere a Caio la provvigione ordinaria piu' l'1% aggiuntivo.

Coordinamento con le norme sulla fideiussione

Lo star del credere si distingue dalla fideiussione (art. 1936 c.c.) perche' nasce nell'ambito di un contratto principale (la commissione) e non come contratto autonomo di garanzia. Tuttavia, per gli aspetti non disciplinati dall'art. 1736 c.c., la dottrina prevalente ritiene applicabili in via analogica le norme sulla fideiussione, in particolare quelle in materia di rivalsa (art. 1950 c.c.) e di eccezioni opponibili al creditore (art. 1945 c.c.).

Chiusura del Capo X e apertura del Capo XI

L'art. 1736 c.c. chiude la Sezione II del Capo X dedicata alla commissione. La Sezione III, che inizia con l'art. 1737 c.c., disciplina il contratto di spedizione, fattispecie contigua alla commissione ma distinta per oggetto: mentre il commissionario conclude affari di vendita o acquisto, lo spedizioniere si obbliga a organizzare il trasporto di cose.

Domande frequenti

Cos'e' lo star del credere nel contratto di commissione?

E' la clausola per cui il commissionario garantisce al committente l'adempimento dell'affare da parte del terzo contraente, rispondendo personalmente in caso di inadempimento di quest'ultimo.

Lo star del credere deve essere sempre pattuito per iscritto?

No, puo' derivare anche da usi commerciali del settore o della piazza; in tal caso non e' necessario un accordo esplicito.

Il commissionario con star del credere ha diritto a un compenso maggiore?

Si', ha diritto a un compenso aggiuntivo o a una maggiore provvigione, determinati per accordo, per usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.

Se il terzo non adempie, il commissionario puo' rivalersi su di lui dopo aver pagato il committente?

Si', il commissionario che ha pagato il committente in forza dello star del credere subentra nei diritti di quest'ultimo e puo' agire in rivalsa contro il terzo inadempiente.

Lo star del credere e' equiparabile a una fideiussione?

Non del tutto: nasce nell'ambito del contratto di commissione e non e' un contratto autonomo di garanzia, ma la dottrina applica analogicamente alcune norme sulla fideiussione, come quelle sulla rivalsa.

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Redazione Legge in Chiaro
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