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Art. 1739 c.c. Obblighi dello spedizioniere
In vigore
Nell’esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il contratto di spedizione: inquadramento e obblighi fondamentali
L'articolo 1739 del Codice Civile disciplina i principali obblighi dello spedizioniere nell'esecuzione del mandato conferitogli dal mandante. La norma si colloca all'interno del Capo XI dedicato al contratto di spedizione (artt. 1737-1741 c.c.) e va letta in combinato con la definizione generale di cui all'art. 1737, che qualifica lo spedizioniere come colui che assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Il primo comma dell'art. 1739 sancisce che nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante. Questo obbligo di conformita' alle istruzioni rappresenta un corollario naturale del rapporto di mandato su cui si fonda il contratto di spedizione: il mandante affida allo spedizioniere la cura di un'operazione commerciale e commercialmente sensibile, e lo spedizioniere deve agire secondo le indicazioni ricevute, senza sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del committente. Se Tizio (mandante) incarica Caio (spedizioniere) di organizzare la spedizione di merce da Milano a Barcellona via terra, Caio deve scegliere il vettore e le modalita' di trasporto attenendosi alle eventuali istruzioni di Tizio (ad es. un vettore specifico, tempi di consegna, itinerari).
L'obbligo assicurativo: regola ed eccezione
Il secondo comma introduce una regola che frequentemente sorprende i profani: lo spedizioniere non ha l'obbligo di assicurare le cose spedite. Questo principio riflette la struttura del contratto di spedizione, che e' essenzialmente un mandato avente ad oggetto la conclusione di un contratto di trasporto. La copertura assicurativa delle merci e' un'operazione distinta, che richiede uno specifico incarico.
L'eccezione e' rappresentata dall'espressa richiesta del mandante: se Tizio specifica che la merce deve essere assicurata durante il trasporto, Caio (spedizioniere) e' obbligato a provvedere alla stipula della polizza. In assenza di tale richiesta, qualsiasi danno o perdita delle merci durante il trasporto non e' imputabile allo spedizioniere per omessa assicurazione, ferma restando ovviamente la responsabilita' del vettore ai sensi degli artt. 1693-1696 c.c.
Conseguenze pratiche e responsabilita'
In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 1739, lo spedizioniere risponde dei danni causati al mandante. Se Caio non rispetta le istruzioni di Tizio (ad esempio sceglie un vettore diverso da quello indicato, oppure non stipula l'assicurazione richiesta), sara' tenuto a risarcire il pregiudizio derivante dall'inadempimento. La giurisprudenza ha precisato che la responsabilita' dello spedizioniere per mancato rispetto delle istruzioni e' di natura contrattuale, con onere della prova a carico del mandante per quanto riguarda il danno subito.
Un aspetto rilevante riguarda la forma della richiesta di assicurazione: non e' richiesta la forma scritta ad substantiam, ma e' ovviamente consigliabile documentare l'incarico per evitare contestazioni. In pratica, le lettere di incarico e i moduli di mandato di spedizione prevedono generalmente una casella o clausola specifica sull'assicurazione merci, proprio per risolvere preventivamente eventuali ambiguita'.
Rapporto con la disciplina del mandato
L'art. 1739 va coordinato con la disciplina generale del mandato (artt. 1703 ss. c.c.), che si applica in quanto compatibile. In particolare, l'obbligo di seguire le istruzioni del mandante richiama l'art. 1711 c.c., che impone al mandatario di non eccedere i limiti del mandato e di richiedere nuove istruzioni quando si verifichino circostanze impreviste. Lo spedizioniere che si trovi di fronte a eventi straordinari (scioperi, blocchi doganali, condizioni meteo eccezionali) deve pertanto interpellare il mandante prima di adottare soluzioni alternative non previste nell'incarico originario.
Domande frequenti
Lo spedizioniere deve sempre assicurare le merci?
No. Ai sensi dell'art. 1739 c.c., lo spedizioniere non ha l'obbligo di assicurare le cose spedite; tale obbligo sorge solo se il mandante lo richiede espressamente.
Cosa succede se lo spedizioniere non rispetta le istruzioni del mandante?
Lo spedizioniere risponde dei danni causati dall'inadempimento. La responsabilita' e' di natura contrattuale e il mandante deve provare il danno subito.
La richiesta di assicurazione deve essere fatta per iscritto?
La legge non richiede la forma scritta ad substantiam, ma e' fortemente consigliabile per ragioni probatorie, ad esempio inserendo la clausola nel mandato di spedizione.
Quali istruzioni e' tenuto a rispettare lo spedizioniere?
Tutte le istruzioni ricevute dal mandante riguardanti l'esecuzione del trasporto: scelta del vettore, modalita', itinerario, tempi di consegna, documentazione richiesta, ecc.
Se le merci vengono danneggiate durante il trasporto, chi e' responsabile?
In linea generale risponde il vettore ai sensi degli artt. 1693-1696 c.c. Lo spedizioniere risponde invece se non ha rispettato le istruzioni ricevute o non ha stipulato l'assicurazione espressamente richiesta.