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Art. 1740 c.c. Diritti dello spedizioniere
In vigore
La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l’esecuzione dell’incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione. Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La retribuzione dello spedizioniere: fonti e criteri
L'articolo 1740 del Codice Civile regola i diritti patrimoniali dello spedizioniere, con particolare attenzione alla determinazione della retribuzione e al rimborso delle spese. La norma risponde a un'esigenza pratica fondamentale: stabilire criteri certi per la quantificazione del compenso dovuto quando le parti non abbiano concordato un importo specifico nel contratto.
Il primo comma fissa una gerarchia chiara: in primis si applica la convenzione tra le parti; in sua mancanza, le tariffe professionali degli spedizionieri; in ulteriore mancanza, gli usi del luogo in cui avviene la spedizione. Questa struttura gerarchica e' coerente con l'impostazione del Codice Civile, che valorizza l'autonomia contrattuale e ricorre alle fonti sussidiarie solo in sua assenza.
Le tariffe professionali e gli usi locali
Le tariffe professionali degli spedizionieri erano storicamente fissate dalle associazioni di categoria (come Fedespedi) e approvate dalle Camere di Commercio. Con la liberalizzazione delle tariffe professionali intervenuta con il d.l. 223/2006 (decreto Bersani) e successivi interventi, il ruolo delle tariffe e' cambiato: non sono piu' vincolanti ma possono essere utilizzate come parametro di riferimento. In assenza anche di tariffe applicabili, si ricorre agli usi del luogo di spedizione, cioe' alle pratiche commerciali consolidate nella piazza dove il servizio viene reso.
Se Tizio (mandante) e Caio (spedizioniere) non hanno pattuito alcun compenso, Caio avra' diritto a un importo determinato prima verificando le tariffe della categoria nella piazza di riferimento, e in mancanza, consultando gli usi commerciali locali. La giurisprudenza ha talvolta ritenuto applicabile, in via analogica, il criterio dell'equo compenso desumibile dal complesso delle prestazioni rese.
Spese anticipate e prestazioni accessorie
Il secondo comma disciplina una situazione molto frequente nella pratica: lo spedizioniere anticipa spese per conto del mandante e compie operazioni accessorie rispetto alla mera organizzazione del trasporto. Tali importi vengono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, ossia fatture, ricevute, bolle doganali e ogni altro documento che attesti l'effettiva spesa sostenuta.
Le prestazioni accessorie tipiche includono: sdoganamento delle merci, operazioni di imballaggio e stivaggio, magazzinaggio temporaneo, operazioni documentali (polizza di carico, certificati di origine), trasporto locale dal magazzino al porto o all'aeroporto. Caio spedizioniere che abbia anticipato diritti doganali per 2.000 euro per conto di Tizio ha diritto al rimborso integrale di tale somma, documentato dalla ricevuta dell'Agenzia delle Dogane.
Il forfait globale preventivo
La seconda parte del secondo comma prevede un'importante alternativa pratica: le parti possono concordare preventivamente una somma globale unitaria che comprende sia il rimborso delle spese sia i compensi per le prestazioni accessorie. Questa soluzione e' molto diffusa nella pratica commerciale, in quanto consente al mandante di conoscere in anticipo il costo complessivo dell'operazione di spedizione, senza dover attendere la rendicontazione finale delle singole voci di spesa.
Il forfait deve pero' essere concordato prima dell'esecuzione del servizio: non e' possibile imporre retroattivamente una forfetizzazione che il mandante non abbia accettato. Questa clausola tutela entrambe le parti: lo spedizioniere non deve giustificare analiticamente ogni voce di costo, e il mandante ha certezza del costo finale dell'operazione.
Diritto di ritenzione e privilegio
In aggiunta a quanto previsto dall'art. 1740, lo spedizioniere beneficia del diritto di ritenzione sulle cose spedite (art. 2761 c.c.) e del privilegio sui crediti derivanti dal contratto di spedizione. Questi strumenti di tutela consentono allo spedizioniere di garantirsi il pagamento del compenso e il rimborso delle spese prima di consegnare le merci al destinatario.
Domande frequenti
Come si determina il compenso dello spedizioniere se non e' stato pattuito?
Si applicano nell'ordine: le tariffe professionali di categoria, e in mancanza, gli usi del luogo dove avviene la spedizione (art. 1740, comma 1, c.c.).
Lo spedizioniere ha diritto al rimborso delle spese anticipate?
Si', purche' documentate con appositi giustificativi (fatture, ricevute, bolle doganali). Il rimborso e' dovuto indipendentemente dal compenso per il mandato.
Cosa sono le 'prestazioni accessorie' dello spedizioniere?
Sono attivita' complementari al trasporto come sdoganamento, imballaggio, magazzinaggio, operazioni documentali. Vengono compensate separatamente salvo accordo forfettario preventivo.
E' possibile concordare un prezzo unico tutto incluso?
Si'. Le parti possono stabilire preventivamente una somma globale unitaria che comprenda sia le spese che i compensi accessori, evitando la rendicontazione analitica.
Lo spedizioniere puo' trattenere le merci se non viene pagato?
Si', tramite il diritto di ritenzione ex art. 2761 c.c. sulle cose spedite e il privilegio sui relativi crediti, fino al pagamento del compenso e al rimborso delle spese.