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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1743 c.c. Diritto di esclusiva

In vigore

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

In sintesi

  • Esclusiva bidirezionale: il preponente non puo' valersi di piu' agenti nella stessa zona per lo stesso ramo, e l'agente non puo' rappresentare piu' preponenti concorrenti nella stessa zona.
  • Protezione del preponente: l'agente non deve promuovere prodotti concorrenti dello stesso settore nella stessa area geografica.
  • Protezione dell'agente: il preponente non puo' bypassare l'agente affidando la stessa zona ad altri agenti in concorrenza.
  • Elemento naturale del contratto: l'esclusiva opera automaticamente salvo diverso accordo delle parti, costituendo un elemento naturale (non essenziale) del contratto.
  • Ambito: l'esclusiva e' delimitata dalla zona geografica e dal ramo di attivita' (settore merceologico o tipologia di clientela).

Il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia

L'articolo 1743 del Codice Civile disciplina il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia, introducendo una protezione reciproca che opera sia a favore dell'agente sia a favore del preponente. La norma costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia: in assenza di diversa pattuizione, l'esclusiva opera automaticamente, essendo derogabile consensualmente ma non rinunciabile unilateralmente.

La disposizione si articola in due divieti speculari che tutelano la coerenza commerciale del rapporto di agenzia: il preponente non puo' avvalersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona per lo stesso ramo, e l'agente non puo' assumere l'incarico di trattare gli affari di piu' preponenti in concorrenza tra loro nella stessa zona e per lo stesso ramo.

L'esclusiva a favore dell'agente

La prima parte del divieto tutela l'agente: Tizio (preponente), produttore di macchinari per l'edilizia, ha affidato a Caio (agente) la zona del Veneto per promuovere i propri prodotti. Tizio non puo' contemporaneamente affidare la stessa zona a Sempronio (altro agente) per lo stesso ramo di attivita'. Se lo facesse, violerebbe il diritto di esclusiva di Caio, che potrebbe agire per il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto per inadempimento.

Il concetto di 'stesso ramo di attivita'' e' centrale: l'esclusiva e' settoriale, non assoluta. Il preponente che opera in diversi settori merceologici puo' affidare rami diversi ad agenti diversi nella stessa zona, purche' i rami non siano in concorrenza tra loro. La giurisprudenza ha precisato che il 'ramo' va identificato in base alla sostituibilita' dei prodotti o servizi nella prospettiva del cliente medio.

L'esclusiva a favore del preponente

La seconda parte del divieto tutela il preponente: l'agente Caio non puo' promuovere, nella stessa zona e per lo stesso ramo, i prodotti di un'impresa concorrente di Tizio. Questo divieto risponde alla logica del conflitto di interessi: un agente che contemporaneamente promuove prodotti concorrenti nella stessa area non puo' garantire la massima dedizione a ciascun preponente.

Anche qui il parametro e' il 'ramo di attivita'': se Caio e' agente di Tizio per macchinari da cantiere, non puo' diventare agente di Sempronio (concorrente di Tizio) per gli stessi macchinari in Veneto, ma potrebbe in linea di principio promuovere prodotti di un settore diverso (ad es. attrezzature per la ristorazione) senza violare l'esclusiva.

Derogabilita' e conseguenze della violazione

L'esclusiva di cui all'art. 1743 e' derogabile per accordo delle parti: il contratto puo' prevedere che il preponente si riservi il diritto di nominare altri agenti nella stessa zona (non esclusiva a favore dell'agente), o che l'agente possa trattare anche affari di concorrenti (non esclusiva a favore del preponente). Tali deroghe devono essere esplicite nel contratto e, secondo la giurisprudenza prevalente, non possono essere imposte unilateralmente dal preponente.

La violazione del diritto di esclusiva da parte del preponente comporta il diritto dell'agente al risarcimento del danno, da commisurare alle provvigioni perdute sugli affari sottratti. La violazione da parte dell'agente puo' invece giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno al preponente.

Domande frequenti

Il diritto di esclusiva opera automaticamente nel contratto di agenzia?

Si', e' un elemento naturale del contratto: opera anche senza patto espresso, ma puo' essere derogato per accordo delle parti con clausole specifiche.

Il preponente puo' nominare un secondo agente nella stessa zona?

No, salvo diverso accordo: l'art. 1743 vieta al preponente di avvalersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita'.

L'agente puo' lavorare per piu' preponenti concorrenti?

No: l'agente non puo' trattare affari di piu' preponenti in concorrenza tra loro nella stessa zona e per lo stesso ramo. Puo' pero' avere piu' mandanti in settori diversi.

Cosa si intende per 'stesso ramo di attivita''?

Il settore merceologico o la tipologia di prodotti/servizi in cui operano preponente e agente, valutato in base alla sostituibilita' degli stessi nella prospettiva del cliente.

Cosa succede se il preponente viola il diritto di esclusiva dell'agente?

L'agente ha diritto al risarcimento del danno (commisurato alle provvigioni perdute) e puo' chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del preponente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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