Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1743 c.c. – Diritto di esclusiva
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1742 - Art. 1742 Codice Civile: Nozione→Cod. civ. art. 1744 - Articolo 1744 Codice Civile: Riscossioni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1741 Codice Civile: Spedizioniere vettore→Articolo 1745 Codice Civile: Rappresentanza dell’agente→Articolo 1740 Codice Civile: Diritti dello spedizioniere→Articolo 1746 Codice Civile: Obblighi dell’agente→Articolo 1739 Codice Civile: Obblighi dello spedizioniere→Articolo 1747 Codice Civile: Impedimento dell’agente→Art. 1738 Codice Civile: Revoca
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia
L'articolo 1743 del Codice Civile disciplina il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia, introducendo una protezione reciproca che opera sia a favore dell'agente sia a favore del preponente. La norma costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia: in assenza di diversa pattuizione, l'esclusiva opera automaticamente, essendo derogabile consensualmente ma non rinunciabile unilateralmente.
La disposizione si articola in due divieti speculari che tutelano la coerenza commerciale del rapporto di agenzia: il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona per lo stesso ramo, e l'agente non può assumere l'incarico di trattare gli affari di più preponenti in concorrenza tra loro nella stessa zona e per lo stesso ramo.
L'esclusiva a favore dell'agente
La prima parte del divieto tutela l'agente: Tizio (preponente), produttore di macchinari per l'edilizia, ha affidato a Caio (agente) la zona del Veneto per promuovere i propri prodotti. Tizio non può contemporaneamente affidare la stessa zona a Sempronio (altro agente) per lo stesso ramo di attività. Se lo facesse, violerebbe il diritto di esclusiva di Caio, che potrebbe agire per il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto per inadempimento.
Il concetto di 'stesso ramo di attività' e' centrale: l'esclusiva e' settoriale, non assoluta. Il preponente che opera in diversi settori merceologici può affidare rami diversi ad agenti diversi nella stessa zona, purche' i rami non siano in concorrenza tra loro. La giurisprudenza ha precisato che il 'ramo' va identificato in base alla sostituibilita' dei prodotti o servizi nella prospettiva del cliente medio.
L'esclusiva a favore del preponente
La seconda parte del divieto tutela il preponente: l'agente Caio non può promuovere, nella stessa zona e per lo stesso ramo, i prodotti di un'impresa concorrente di Tizio. Questo divieto risponde alla logica del conflitto di interessi: un agente che contemporaneamente promuove prodotti concorrenti nella stessa area non può garantire la massima dedizione a ciascun preponente.
Anche qui il parametro e' il 'ramo di attività': se Caio e' agente di Tizio per macchinari da cantiere, non può diventare agente di Sempronio (concorrente di Tizio) per gli stessi macchinari in Veneto, ma potrebbe in linea di principio promuovere prodotti di un settore diverso (ad es. attrezzature per la ristorazione) senza violare l'esclusiva.
Derogabilita' e conseguenze della violazione
L'esclusiva di cui all'art. 1743 e' derogabile per accordo delle parti: il contratto può prevedere che il preponente si riservi il diritto di nominare altri agenti nella stessa zona (non esclusiva a favore dell'agente), o che l'agente possa trattare anche affari di concorrenti (non esclusiva a favore del preponente). Tali deroghe devono essere esplicite nel contratto e, secondo la giurisprudenza prevalente, non possono essere imposte unilateralmente dal preponente.
La violazione del diritto di esclusiva da parte del preponente comporta il diritto dell'agente al risarcimento del danno, da commisurare alle provvigioni perdute sugli affari sottratti. La violazione da parte dell'agente può invece giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno al preponente.
Domande frequenti
Il diritto di esclusiva opera automaticamente nel contratto di agenzia?
Si', e' un elemento naturale del contratto: opera anche senza patto espresso, ma può essere derogato per accordo delle parti con clausole specifiche.
Il preponente può nominare un secondo agente nella stessa zona?
No, salvo diverso accordo: l'art. 1743 vieta al preponente di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività.
L'agente può lavorare per più preponenti concorrenti?
No: l'agente non può trattare affari di più preponenti in concorrenza tra loro nella stessa zona e per lo stesso ramo. Può però avere più mandanti in settori diversi.
Cosa si intende per 'stesso ramo di attività'?
Il settore merceologico o la tipologia di prodotti/servizi in cui operano preponente e agente, valutato in base alla sostituibilita' degli stessi nella prospettiva del cliente.
Cosa succede se il preponente viola il diritto di esclusiva dell'agente?
L'agente ha diritto al risarcimento del danno (commisurato alle provvigioni perdute) e può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del preponente.