Art. 1746 c.c. Obblighi dell’agente
In vigore
Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.
In sintesi
Gli obblighi dell'agente: un quadro normativo imperativo
L'articolo 1746 c.c. costituisce il cuore della disciplina degli obblighi dell'agente verso il preponente. La norma, di carattere in larga parte imperativo, stabilisce un insieme di doveri che l'agente non puo' eludere contrattualmente, a garanzia della funzionalita' del rapporto e della tutela di entrambe le parti.
Lealta', buona fede e tutela degli interessi del preponente
Il primo comma impone all'agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealta' e buona fede. Si tratta di una declinazione specifica del principio generale di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.), applicata al rapporto di collaborazione continuativa che caratterizza l'agenzia. L'agente non e' un semplice intermediario commerciale: e' un soggetto che opera per conto altrui con un grado significativo di autonomia, e proprio per questo il legislatore ha ritenuto necessario codificare espressamente questi doveri.
La lealta' implica astenersi da comportamenti in conflitto di interessi non dichiarati: per esempio, Tizio non puo' promuovere contemporaneamente i prodotti di Caio (preponente) e di un concorrente, senza averne informato il preponente e senza il suo consenso.
L'obbligo informativo
L'agente deve adempiere l'incarico secondo le istruzioni ricevute e, soprattutto, deve informare il preponente sulle condizioni del mercato nella zona assegnata. Questo flusso informativo e' essenziale: il preponente, che spesso opera a distanza dalla zona coperta dall'agente, dipende dalle sue segnalazioni per calibrare prezzi, politiche commerciali e strategie di espansione. Rientra in questo obbligo anche la comunicazione di ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari: ad esempio, la situazione creditizia di un potenziale cliente, la presenza di competitor o mutamenti della domanda.
Il rinvio agli obblighi del commissionario
Il secondo comma estende all'agente gli obblighi del commissionario (artt. 1731 ss. c.c.), con due eccezioni: l'art. 1736 (che disciplina l'obbligo del commissionario di rispettare le istruzioni sull'esecuzione) e quelli incompatibili con la natura del contratto di agenzia. Il rinvio e' tecnico ma rilevante: impone all'agente, tra l'altro, di rendere conto della propria attivita' e di agire nell'esclusivo interesse del preponente.
Il divieto di patto delcredere e le sue eccezioni
La norma vieta il cosiddetto patto delcredere, cioe' l'accordo con cui l'agente si assume (anche parzialmente) la responsabilita' per l'inadempimento del terzo contraente. Si tratta di un divieto posto a tutela dell'agente, parte tipicamente piu' debole del rapporto. Tuttavia, la legge ammette una deroga molto circoscritta: le parti possono concordare, caso per caso, una garanzia da parte dell'agente, ma solo se ricorrono cumulativamente tre condizioni: la garanzia riguarda un singolo affare specifico e individualmente determinato; l'importo garantito non supera la provvigione spettante per quell'affare; e' previsto un corrispettivo aggiuntivo per l'agente. Questa eccezione riflette l'esigenza di consentire una flessibilita' controllata senza trasformare l'agente in una sorta di garante generalizzato del portafoglio clienti.
Nullita' dei patti contrari
La norma si chiude con una clausola di nullita' che colpisce qualsiasi pattuizione contraria. Questo conferma il carattere imperativo delle disposizioni: le parti non possono derogare contrattualmente agli obblighi stabiliti dall'art. 1746, a differenza di quanto avviene in altri settori del diritto contrattuale dove vige la liberta' delle forme.
Domande frequenti
L'agente e' obbligato a informare il preponente sulle condizioni del mercato?
Si'. L'art. 1746 c.c. impone all'agente di fornire al preponente informazioni aggiornate sulle condizioni del mercato nella zona assegnata e su ogni elemento utile a valutare i singoli affari.
Cos'e' il patto delcredere e perche' e' vietato?
E' il patto con cui l'agente si assume la responsabilita' per inadempimento del terzo. E' vietato perche' scarica sull'agente un rischio che non gli spetta; e' ammesso solo in via eccezionale per singoli affari specifici, con importo limitato alla provvigione e con apposito corrispettivo.
Un contratto di agenzia puo' prevedere obblighi piu' gravosi per l'agente rispetto all'art. 1746?
No. Qualsiasi patto contrario agli obblighi previsti dall'art. 1746 c.c. e' nullo. La norma ha carattere imperativo.
Quali obblighi del commissionario si applicano anche all'agente?
Si applicano tutti gli obblighi del commissionario (artt. 1731 ss. c.c.) compatibili con la natura del contratto di agenzia, escluso l'art. 1736. Tra questi: il dovere di rendiconto e di agire nell'interesse del preponente.
L'agente puo' lavorare contemporaneamente per un concorrente del preponente?
Di regola no, salvo accordo specifico. Operare per concorrenti senza informare il preponente violerebbe l'obbligo di lealta' e buona fede imposto dall'art. 1746 c.c.