Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1747 c.c. – Impedimento dell’agente
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1746 - Articolo 1746 Codice Civile: Obblighi dell’agente→Cod. civ. art. 1748 - Art. 1748 c.c.: Diritti dell’agente ed obblighi del preponente→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1745 Codice Civile: Rappresentanza dell’agente→Articolo 1749 Codice Civile: Mancata esecuzione del contratto→Articolo 1744 Codice Civile: Riscossioni→Articolo 1750 Codice Civile: Durata del contratto o recesso→Articolo 1743 Codice Civile: Diritto di esclusiva→Art. 1751 c.c.: Indennità in caso di cessazione del rapporto→Art. 1751 bis Codice Civile: Patto di non concorrenza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'impedimento dell'agente: un obbligo di trasparenza immediata
L'articolo 1747 c.c. disciplina una situazione patologica ma non infrequente nel contratto di agenzia: l'impossibilita' sopravvenuta dell'agente di eseguire l'incarico affidatogli. La norma e' breve ma incisiva: impone un obbligo di comunicazione immediata e sanziona la sua violazione con il risarcimento del danno.
Il contenuto dell'obbligo
L'agente che non sia in grado di eseguire l'incarico - per qualsiasi ragione: malattia, infortunio, cause di forza maggiore, impedimenti tecnici o organizzativi - deve avvisare il preponente senza indugio. L'avviso deve essere immediato: non e' sufficiente comunicare l'impedimento con ritardo, anche se poi l'agente si rende disponibile. La ratio e' chiara: il preponente deve poter reagire tempestivamente, ad esempio affidando temporaneamente la zona a un altro agente, gestendo direttamente i clienti o rimandando trattative commerciali importanti.
Si pensi a Tizio, agente di Caio per la zona del Nord-Est, che si ammala improvvisamente prima di una fiera di settore fondamentale per la campagna vendite. Se Tizio non avvisa immediatamente Caio, quest'ultimo potrebbe perdere opportunità commerciali significative senza avere la possibilità di ovviare. In tal caso, Tizio sarà tenuto a risarcire il danno.
La sanzione: risarcimento del danno
La norma prevede, quale unica conseguenza della violazione dell'obbligo di avviso, il risarcimento del danno. Si tratta di una responsabilità contrattuale: il preponente dovrà dimostrare l'esistenza del danno, il nesso causale con la mancata comunicazione e la sua entita'. Non e' una responsabilità oggettiva per il mero impedimento in se', ma per l'omissione dell'avviso che ha impedito al preponente di adottare misure alternative.
Rapporto con la forza maggiore
L'impedimento in quanto tale può essere giustificato da cause di forza maggiore (art. 1256 c.c.) e non da' luogo a responsabilità contrattuale per la mancata esecuzione dell'incarico. Cio' che l'art. 1747 sanziona non e' l'impossibilita' di eseguire, ma il silenzio dell'agente su tale impossibilita'. L'obbligo di comunicazione sussiste indipendentemente dalla causa dell'impedimento.
Rilevanza pratica
Questa norma si inserisce nel più ampio quadro degli obblighi informativi dell'agente verso il preponente (art. 1746 c.c.) e riflette la struttura fiduciaria del rapporto di agenzia. L'agente non e' un lavoratore dipendente, ma opera con autonomia organizzativa in rappresentanza degli interessi commerciali del preponente: questa autonomia comporta una responsabilità rafforzata di tenere il preponente informato su qualsiasi circostanza che possa influire sull'esecuzione dell'incarico.
Domande frequenti
Cosa deve fare l'agente se non riesce ad eseguire l'incarico?
Deve dare immediato avviso al preponente, indipendentemente dalla causa dell'impedimento. Il ritardo nell'avviso può dar luogo a risarcimento del danno.
L'agente e' responsabile del danno causato dall'impedimento stesso?
No. L'art. 1747 c.c. sanziona solo la mancata comunicazione tempestiva, non l'impedimento in se'. Se l'impedimento deriva da forza maggiore, l'agente non risponde della mancata esecuzione.
Quale tipo di danno può chiedere il preponente?
Il preponente può chiedere il risarcimento del danno effettivamente subito per non aver potuto adottare misure alternative in tempo utile: ad esempio, perdita di opportunità commerciali o costi aggiuntivi per sostituire l'agente.
L'agente deve avvisare anche per impedimenti brevi e temporanei?
Si', se l'impedimento rischia di pregiudicare l'esecuzione dell'incarico. La norma non distingue tra impedimenti lunghi e brevi: il criterio e' la tempestivita' dell'avviso.
L'art. 1747 si applica anche agli agenti monomandatari e plurimandatari?
Si'. La norma si applica a tutti i contratti di agenzia, indipendentemente dal numero di preponenti per cui l'agente opera.