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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1735 c.c. Commissionario contraente in proprio

In vigore

Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell’articolo 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione. Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l’operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Commissionario contraente in proprio: per titoli, divise e merci con prezzo corrente, il commissionario puo' essere controparte diretta del committente.
  • Prezzo corrente come limite: se acquista per se', non puo' praticare un prezzo inferiore a quello corrente se superiore al minimo fissato; se fornisce la merce, non puo' praticare un prezzo superiore al corrente se inferiore al massimo fissato.
  • Salvo diversa disposizione: il committente puo' escludere questa facolta' nell'incarico.
  • Provvigione comunque dovuta: il commissionario mantiene il diritto alla provvigione anche quando contratta in proprio.
  • Tutela contro conflitti di interesse: i limiti di prezzo proteggono il committente da un uso abusivo della posizione del commissionario.

Struttura e ratio

L'art. 1735 c.c. regola la figura del commissionario contraente in proprio (o auto-entrata), cioe' il caso in cui il commissionario, invece di cercare un terzo con cui concludere l'affare, diviene esso stesso controparte del committente. L'istituto e' ammesso solo per beni con un prezzo corrente obiettivo — titoli, divise, merci quotate — perche' solo in questo caso e' possibile verificare che il committente non venga pregiudicato dall'operazione.

Ambito oggettivo: beni con prezzo corrente

La norma rinvia all'art. 1515, terzo comma, c.c. per l'individuazione delle modalita' di accertamento del prezzo corrente. Rientrano nell'ambito applicativo: titoli azionari e obbligazionari quotati in borsa, valute estere negoziate sui mercati valutari, e merci le cui quotazioni siano rilevate da listini ufficiali o da Camere di Commercio. Sono esclusi i beni che richiedono una negoziazione individuale del prezzo, come gli immobili o i beni d'arte.

Regole sul prezzo nell'auto-entrata

La norma distingue due ipotesi:

Commissione di compera: il committente vuole acquistare. Il commissionario puo' «fornire» lui stesso la merce o i titoli, cioe' cedere al committente beni che gia' possiede. In questo caso il prezzo praticato non puo' essere superiore al prezzo corrente nel giorno dell'operazione, se questo e' inferiore al prezzo massimo fissato dal committente. In sostanza, il committente ottiene comunque il prezzo corrente o migliore.

Commissione di vendita: il committente vuole vendere. Il commissionario puo' acquistare per se' i beni da vendere. In questo caso il prezzo non puo' essere inferiore al prezzo corrente nel giorno dell'operazione, se questo e' superiore al prezzo minimo fissato dal committente. Il committente ottiene quindi il prezzo corrente o migliore.

Il diritto alla provvigione

L'art. 1735 c.c. prevede espressamente che il commissionario conserva il diritto alla provvigione anche quando contratta in proprio. Questa previsione e' significativa: l'auto-entrata non e' un'operazione gratuita, ma un'operazione remunerated al pari di quelle ordinarie. Il committente che non vuole pagare la provvigione deve escludere esplicitamente la facolta' di auto-entrata nell'incarico.

Esempio pratico: Tizio e Caio

Tizio incarica Caio, commissionario di borsa, di acquistare 1.000 azioni della societa' Alfa al massimo di 10 euro ciascuna. Il prezzo corrente quel giorno e' 9,80 euro. Caio, invece di trovare un venditore terzo, cede a Tizio le 1.000 azioni che gia' detiene in portafoglio a 9,80 euro (prezzo corrente, inferiore al massimo fissato). L'operazione e' legittima, e Caio ha diritto alla provvigione pattuita. Se il prezzo corrente fosse stato 10,50 euro (superiore al massimo fissato), Caio non avrebbe potuto praticare un prezzo superiore a 10 euro, cioe' il massimo stabilito dal committente.

Profilo di conflitto di interessi

Il meccanismo dell'auto-entrata genera un potenziale conflitto di interessi: il commissionario che vende la propria merce potrebbe essere tentato di praticare prezzi favorevoli a se' stesso. La norma lo previene fissando il prezzo corrente come limite inderogabile, garantendo al committente un trattamento non peggiore di quello di mercato. Sul piano sistematico, la disciplina anticipa quella attuale in tema di conflitti di interesse negli intermediari finanziari.

Domande frequenti

Quando il commissionario puo' diventare controparte diretta del committente?

Solo per titoli, divise e merci con un prezzo corrente obiettivo, salvo che il committente non abbia vietato questa modalita' nell'incarico.

Il commissionario che contratta in proprio ha ancora diritto alla provvigione?

Si', l'art. 1735 c.c. prevede espressamente che il diritto alla provvigione si conserva anche nell'ipotesi di auto-entrata.

Come viene protetto il committente quando il commissionario agisce in proprio?

La legge fissa dei tetti di prezzo: il commissionario non puo' praticare prezzi meno favorevoli al committente rispetto al prezzo corrente di mercato alla data dell'operazione.

Cosa succede se il commissionario viola i limiti di prezzo nell'auto-entrata?

Il committente puo' chiedere il risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra il prezzo praticato e quello corrente di mercato, oltre all'eventuale restituzione dell'eccedenza.

La norma si applica anche ai contratti di borsa stipulati tramite SIM o banche?

Per gli intermediari finanziari regolamentati si applicano le norme del TUF (D.Lgs. 58/1998), che prevalgono come disciplina speciale; l'art. 1735 c.c. mantiene rilevanza residuale per la commissione civile.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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