Testo dell'articoloVigente
Art. 1732 c.c. Operazioni a fido
In vigore
Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l’operazione, se il committente non ha disposto altrimenti. Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione. Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l’operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contratto di commissione: inquadramento
L'art. 1732 c.c. si colloca nel Capo X del Titolo III, dedicato alla commissione. Il commissionario è un soggetto che acquista o vende beni per conto del committente ma in nome proprio (art. 1731 c.c.): agisce come parte formale del contratto, pur operando nell'interesse e per l'utilità economica del committente. La disciplina delle operazioni a fido regola una delle situazioni più delicate del contratto di commissione: la concessione di dilazioni di pagamento all'acquirente o al venditore terzo.
La presunzione di autorizzazione
Il primo comma stabilisce una presunzione relativa (iuris tantum) di autorizzazione: salvo istruzione contraria del committente, il commissionario può concedere dilazioni di pagamento purche' siano conformi agli usi del luogo in cui compie l'operazione. Si tratta di una presunzione ragionevole: il commissionario opera sul mercato locale e conosce le consuetudini commerciali vigenti, che spesso prevedono termini di pagamento a 30, 60 o 90 giorni.
Il committente che non vuole che vengano concesse dilazioni deve istruire esplicitamente il commissionario in tal senso: il silenzio equivale a consenso alle dilazioni conformi agli usi.
Conseguenze del divieto violato
Se il committente ha vietato le dilazioni e il commissionario le concede ugualmente, o se le concede in assenza di usi che le giustifichino, scatta la norma del secondo comma: il committente può esigere dal commissionario il pagamento immediato. In sostanza, il commissionario inadempiente si sostituisce al terzo acquirente: garantisce lui stesso il pagamento come se la vendita fosse stata a pronti.
Tuttavia, la norma prevede un'importante attenuazione: il commissionario conserva il diritto di fare propri i vantaggi derivanti dalla dilazione concessa. Se, ad esempio, Tizio (commissionario) ha venduto merci di Caio (committente) concedendo 60 giorni di dilazione malgrado il divieto, e in virtù di quella dilazione ha spuntato un prezzo maggiorato, Tizio potrà trattenere il differenziale di prezzo anche se deve pagare immediatamente a Caio come se la vendita fosse stata a pronti.
L'obbligo di comunicazione e la sanzione per omissione
Il terzo comma introduce un obbligo informativo preciso: il commissionario che ha concesso dilazioni deve comunicare al committente il nome del contraente (cioè del terzo a cui ha concesso la dilazione) e il termine accordato. Questa comunicazione serve a consentire al committente di monitorare il credito e di agire eventualmente nei confronti del terzo.
La sanzione per l'omessa comunicazione è automatica: l'operazione si considera fatta senza dilazione, con la conseguenza che il committente può immediatamente pretendere il pagamento dal commissionario. Non è necessario che il committente provi un danno: è sufficiente la mancata comunicazione nei termini previsti.
Coordinamento con la disciplina generale della commissione
L'art. 1732 c.c. si coordina con l'art. 1736 c.c. (star del credere) che disciplina la garanzia del commissionario per l'adempimento del terzo: mentre lo star del credere è una garanzia volontaria che il commissionario assume su richiesta del committente (con diritto a un compenso aggiuntivo), l'art. 1732 c.c. prevede una sorta di garanzia automatica e sanzionatoria nei casi di dilazione non autorizzata o non comunicata.
Domande frequenti
Il commissionario può sempre concedere dilazioni di pagamento al terzo acquirente?
Può farlo se le dilazioni sono conformi agli usi del luogo e il committente non le ha vietate. In caso di divieto o assenza di usi, il committente può esigere il pagamento immediato dal commissionario.
Cosa succede se il commissionario concede una dilazione vietata dal committente?
Il committente può pretendere il pagamento immediato dal commissionario, che si sostituisce al terzo. Il commissionario conserva però il diritto ai vantaggi economici derivanti dalla dilazione.
Il commissionario deve comunicare al committente le dilazioni concesse?
Si'. Deve indicare il nome del contraente e il termine concesso. Se omette questa comunicazione, l'operazione si considera fatta senza dilazione e scatta il regime del pagamento immediato a suo carico.
Cosa sono gli 'usi del luogo' richiamati dall'art. 1732 c.c.?
Sono le consuetudini commerciali vigenti nel mercato locale dove il commissionario opera, come i tipici termini di pagamento a 30, 60 o 90 giorni diffusi in quel settore e in quella piazza.
Qual e' la differenza tra l'art. 1732 c.c. e lo star del credere (art. 1736 c.c.)?
Lo star del credere e' una garanzia volontaria che il commissionario assume su richiesta del committente, con diritto a compenso aggiuntivo. L'art. 1732 c.c. prevede invece una garanzia automatica e sanzionatoria per dilazioni non autorizzate o non comunicate.