Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1734 c.c. – Revoca della commissione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il committente può revocare l’ordine di concludere l’affare fino a che il commissionario non l’abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata.

In sintesi

  • Potere di revoca del committente: il committente può revocare l'ordine di commissione in qualsiasi momento prima della conclusione dell'affare.
  • Limite temporale: la revoca è inefficace se il commissionario ha già concluso l'affare con il terzo.
  • Provvigione parziale: in caso di revoca tempestiva, il commissionario ha diritto a una provvigione ridotta commisurata alle spese e all'opera prestata.
  • Tutela dell'intermediario: la norma bilancia la libertà del committente con il giusto compenso per l'attività già svolta.
Indice dei contenuti

Funzione e ambito applicativo

L'art. 1734 c.c. regola la revoca della commissione, cioè la facolta' del committente di recedere unilateralmente dall'incarico conferito al commissionario prima che questi abbia concluso l'affare con il terzo. La norma si inserisce nel più ampio quadro del contratto di commissione (artt. 1731-1736 c.c.) e riflette la sua natura di mandato senza rappresentanza, in cui il commissionario agisce in nome proprio ma nell'interesse altrui.

Il diritto di revoca e i suoi limiti

Il committente ha un ampio potere di revoca: può ritirare l'ordine fino a che il commissionario non abbia concluso l'affare. Il momento rilevante e' quello della conclusione del contratto con il terzo (art. 1326 c.c.), non quello della comunicazione al committente. Una volta perfezionato l'affare, la revoca e' priva di effetti nei rapporti con il terzo contraente, con il quale il commissionario e' obbligato in nome proprio.

La ratio e' chiara: il terzo ha trattato con il commissionario senza conoscere l'esistenza del committente, e la sua posizione non deve essere compromessa da vicende interne al rapporto di commissione.

La provvigione parziale

In caso di revoca efficace, il commissionario non rimane senza tutela economica. L'art. 1734 c.c. gli riconosce una parte della provvigione determinata tenendo conto di due parametri: (a) le spese sostenute e (b) l'opera prestata. Si tratta di una liquidazione equitativa che deve compensare il costo del lavoro svolto e le anticipazioni effettuate, senza però corrispondere l'intero compenso previsto per l'affare portato a termine.

La determinazione della provvigione parziale può avvenire per accordo delle parti o, in mancanza, tramite pronuncia giudiziale. Non si applica automaticamente la percentuale pattuita per l'affare completo: il giudice valuta lo stadio di avanzamento delle trattative e l'entita' delle spese documentate.

Esempio pratico: Tizio e Caio

Tizio conferisce a Caio l'incarico di vendere un partita di olio extravergine a un prezzo minimo. Caio avvia le trattative con un acquirente, sostiene spese di viaggio e campionatura per 500 euro. Prima che l'acquirente firmi, Tizio revoca l'ordine. Caio non può pretendere l'intera provvigione, ma ha diritto a un importo che tenga conto delle 500 euro di spese e del lavoro svolto nella fase negoziale. Se Tizio rifiuta di corrispondere anche questa somma ridotta, Caio può agire in giudizio per ottenerla.

Revoca e recesso nel mandato

L'art. 1734 c.c. si differenzia dall'ordinario recesso dal mandato (art. 1722 n. 1 c.c.) perché disciplina specificamente il profilo del compenso parziale, che nel mandato generico non e' previsto in modo altrettanto dettagliato. Nel mandato oneroso revocato, il mandante risponde dei danni (art. 1725 c.c.); nella commissione, invece, il legislatore ha preferito tipizzare il rimedio con la provvigione parziale, evitando un risarcimento pieno potenzialmente più oneroso per il committente.

Coordinamento con altre disposizioni

L'art. 1734 c.c. va letto insieme all'art. 1733 c.c. (misura della provvigione piena) e all'art. 1736 c.c. (star del credere). In presenza di una clausola di star del credere, la revoca non esonera il committente dall'obbligo di corrispondere la quota di compenso aggiuntivo maturata sino al momento della revoca.

Domande frequenti

Fino a quando il committente può revocare l'ordine di commissione?

Fino al momento in cui il commissionario ha concluso l'affare con il terzo. Dopo la conclusione, la revoca e' inefficace verso il terzo contraente.

Il commissionario ha diritto a qualcosa se l'ordine viene revocato?

Si', ha diritto a una provvigione parziale commisurata alle spese sostenute e all'attività già svolta al momento della revoca.

Come si calcola la provvigione parziale in caso di revoca?

Si tiene conto delle spese documentate e dell'opera prestata. In mancanza di accordo, provvede il giudice con una valutazione equitativa.

La revoca della commissione richiede una forma particolare?

No, il codice civile non prescrive una forma specifica per la revoca; vale tuttavia il principio generale di buona fede, e la revoca deve essere portata tempestivamente a conoscenza del commissionario.

Cosa succede se il commissionario ha già concluso l'affare e il committente revoca ugualmente?

La revoca e' inefficace: il commissionario ha diritto all'intera provvigione e il committente rimane vincolato all'affare concluso dal commissionario in nome proprio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.