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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1734 c.c. Revoca della commissione

In vigore

Il committente può revocare l’ordine di concludere l’affare fino a che il commissionario non l’abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata.

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In sintesi

  • Potere di revoca del committente: il committente puo' revocare l'ordine di commissione in qualsiasi momento prima della conclusione dell'affare.
  • Limite temporale: la revoca e' inefficace se il commissionario ha gia' concluso l'affare con il terzo.
  • Provvigione parziale: in caso di revoca tempestiva, il commissionario ha diritto a una provvigione ridotta commisurata alle spese e all'opera prestata.
  • Tutela dell'intermediario: la norma bilancia la liberta' del committente con il giusto compenso per l'attivita' gia' svolta.

Funzione e ambito applicativo

L'art. 1734 c.c. regola la revoca della commissione, cioe' la facolta' del committente di recedere unilateralmente dall'incarico conferito al commissionario prima che questi abbia concluso l'affare con il terzo. La norma si inserisce nel piu' ampio quadro del contratto di commissione (artt. 1731-1736 c.c.) e riflette la sua natura di mandato senza rappresentanza, in cui il commissionario agisce in nome proprio ma nell'interesse altrui.

Il diritto di revoca e i suoi limiti

Il committente ha un ampio potere di revoca: puo' ritirare l'ordine fino a che il commissionario non abbia concluso l'affare. Il momento rilevante e' quello della conclusione del contratto con il terzo (art. 1326 c.c.), non quello della comunicazione al committente. Una volta perfezionato l'affare, la revoca e' priva di effetti nei rapporti con il terzo contraente, con il quale il commissionario e' obbligato in nome proprio.

La ratio e' chiara: il terzo ha trattato con il commissionario senza conoscere l'esistenza del committente, e la sua posizione non deve essere compromessa da vicende interne al rapporto di commissione.

La provvigione parziale

In caso di revoca efficace, il commissionario non rimane senza tutela economica. L'art. 1734 c.c. gli riconosce una parte della provvigione determinata tenendo conto di due parametri: (a) le spese sostenute e (b) l'opera prestata. Si tratta di una liquidazione equitativa che deve compensare il costo del lavoro svolto e le anticipazioni effettuate, senza pero' corrispondere l'intero compenso previsto per l'affare portato a termine.

La determinazione della provvigione parziale puo' avvenire per accordo delle parti o, in mancanza, tramite pronuncia giudiziale. Non si applica automaticamente la percentuale pattuita per l'affare completo: il giudice valuta lo stadio di avanzamento delle trattative e l'entita' delle spese documentate.

Esempio pratico: Tizio e Caio

Tizio conferisce a Caio l'incarico di vendere un partita di olio extravergine a un prezzo minimo. Caio avvia le trattative con un acquirente, sostiene spese di viaggio e campionatura per 500 euro. Prima che l'acquirente firmi, Tizio revoca l'ordine. Caio non puo' pretendere l'intera provvigione, ma ha diritto a un importo che tenga conto delle 500 euro di spese e del lavoro svolto nella fase negoziale. Se Tizio rifiuta di corrispondere anche questa somma ridotta, Caio puo' agire in giudizio per ottenerla.

Revoca e recesso nel mandato

L'art. 1734 c.c. si differenzia dall'ordinario recesso dal mandato (art. 1722 n. 1 c.c.) perche' disciplina specificamente il profilo del compenso parziale, che nel mandato generico non e' previsto in modo altrettanto dettagliato. Nel mandato oneroso revocato, il mandante risponde dei danni (art. 1725 c.c.); nella commissione, invece, il legislatore ha preferito tipizzare il rimedio con la provvigione parziale, evitando un risarcimento pieno potenzialmente piu' oneroso per il committente.

Coordinamento con altre disposizioni

L'art. 1734 c.c. va letto insieme all'art. 1733 c.c. (misura della provvigione piena) e all'art. 1736 c.c. (star del credere). In presenza di una clausola di star del credere, la revoca non esonera il committente dall'obbligo di corrispondere la quota di compenso aggiuntivo maturata sino al momento della revoca.

Domande frequenti

Fino a quando il committente puo' revocare l'ordine di commissione?

Fino al momento in cui il commissionario ha concluso l'affare con il terzo. Dopo la conclusione, la revoca e' inefficace verso il terzo contraente.

Il commissionario ha diritto a qualcosa se l'ordine viene revocato?

Si', ha diritto a una provvigione parziale commisurata alle spese sostenute e all'attivita' gia' svolta al momento della revoca.

Come si calcola la provvigione parziale in caso di revoca?

Si tiene conto delle spese documentate e dell'opera prestata. In mancanza di accordo, provvede il giudice con una valutazione equitativa.

La revoca della commissione richiede una forma particolare?

No, il codice civile non prescrive una forma specifica per la revoca; vale tuttavia il principio generale di buona fede, e la revoca deve essere portata tempestivamente a conoscenza del commissionario.

Cosa succede se il commissionario ha gia' concluso l'affare e il committente revoca ugualmente?

La revoca e' inefficace: il commissionario ha diritto all'intera provvigione e il committente rimane vincolato all'affare concluso dal commissionario in nome proprio.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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