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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1733 c.c. Misura della provvigione

In vigore

La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.

In sintesi

  • Provvigione del commissionario: spetta per l'attività svolta, nella misura concordata tra le parti.
  • Usi locali come parametro: in assenza di accordo, la provvigione si determina secondo gli usi del luogo in cui l'affare è compiuto.
  • Equità giudiziale: se mancano anche gli usi, provvede il giudice secondo equità.
  • Doppia clausola di chiusura: la norma crea una gerarchia: accordo > usi > equità del giudice.

Contesto e ratio della norma

L'art. 1733 c.c. disciplina la misura della provvigione dovuta al commissionario, ossia al soggetto che, in forza del contratto di commissione, agisce in nome proprio ma per conto del committente. La norma fissa una gerarchia di fonti per determinare il quantum del compenso: autonomia delle parti, usi negoziali, equita' giudiziale.

La gerarchia delle fonti

In primo luogo prevale la volonta' delle parti: committente e commissionario possono liberamente pattuire la percentuale o l'importo fisso della provvigione. Questa e' l'applicazione ordinaria del principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c.

In assenza di accordo, si ricorre agli usi del luogo in cui e' compiuto l'affare. La locuzione richiama gli usi negoziali (art. 1340 c.c.) e commerciali, che in certi settori merceologici sono consolidati e noti agli operatori. Il riferimento al luogo di esecuzione dell'affare, e non al luogo di stipula del contratto, e' coerente con la funzione del commissionario, che opera tipicamente sui mercati locali di sbocco.

Se neppure gli usi sono riscontrabili, provvede il giudice secondo equita': si tratta di una pronuncia costitutiva che determina il corrispettivo tenendo conto delle circostanze concrete (volume dell'affare, complessita', prassi di settore analoga).

Raffronto con il contratto di agenzia

Nel contratto di agenzia (art. 1742 ss. c.c.) la provvigione e' anch'essa rimessa all'accordo delle parti e, in subordine, agli usi. La differenza pratica sta nel fatto che il commissionario conclude l'affare in nome proprio, assumendo quindi i rischi del contratto, mentre l'agente procura il contratto senza stipularlo. Questa maggiore esposizione giustifica storicamente provvigioni piu' elevate nella commissione rispetto all'agenzia.

Esempio pratico: Tizio e Caio

Tizio incarica Caio, commissionario nel settore tessile di Milano, di acquistare 500 capi di abbigliamento senza specificare la provvigione. Caio perfeziona l'acquisto. In assenza di patto, si verificano gli usi della piazza milanese per la commissione di compera tessile. Se tali usi fissano, ad esempio, il 3% sul valore dell'affare, Caio ha diritto a quella percentuale. Solo se non fossero reperibili usi specifici, il giudice, adito da Caio, quantificherebbe equamente il compenso valutando la complessita' dell'operazione e il valore della merce.

Profili processuali

La contestazione sulla misura della provvigione e' una controversia di natura contrattuale. L'onere della prova degli usi spetta al commissionario che li invoca (art. 2697 c.c.); la loro esistenza puo' essere dimostrata mediante certificazioni delle Camere di Commercio o testimonianze di operatori del settore. Il ricorso all'equita' ex art. 1733 c.c. attribuisce al giudice un potere di liquidazione che, pur non essendo arbitrario, e' insindacabile nel merito salvo vizio di motivazione.

Interazione con altre norme del Codice

L'art. 1733 c.c. va letto congiuntamente all'art. 1731 c.c. (nozione di commissione), all'art. 1734 c.c. (revoca dell'ordine con diritto a provvigione parziale) e all'art. 1736 c.c. (star del credere, che attribuisce una maggiore provvigione). L'insieme delle norme delinea un sistema di tutela economica del commissionario che bilancia la sua posizione di intermediario con i rischi assunti.

Domande frequenti

Come si calcola la provvigione del commissionario se le parti non l'hanno stabilita?

Si applicano gli usi del luogo in cui e' compiuto l'affare. Se mancano anche gli usi, decide il giudice secondo equita'.

Cosa si intende per 'usi del luogo' ai fini dell'art. 1733 c.c.?

Sono le consuetudini commerciali consolidate nella piazza in cui l'operazione viene eseguita, documentabili tramite usi camerali o prassi di settore riconosciute.

Il giudice puo' ridurre la provvigione pattuita tra le parti?

No, il potere equitativo del giudice interviene solo in assenza di accordo e di usi; la provvigione contrattualmente stabilita e' vincolante salvo vizi del consenso.

La provvigione spetta anche se l'affare non va a buon fine per cause non imputabili al commissionario?

Di regola la provvigione matura al momento della conclusione dell'affare. Se l'affare non viene concluso per cause esterne, la norma sull'equita' giudiziale puo' riconoscere un compenso proporzionale all'attivita' svolta.

Qual e' la differenza tra provvigione del commissionario e del mediatore?

Il mediatore (art. 1754 c.c.) mette in contatto le parti senza agire per conto di nessuna; il commissionario invece conclude l'affare in nome proprio per conto del committente, con una funzione e un rischio maggiori.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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