Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2697 c.c. – Onere della prova

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Spiegazione

Fissa la regola dell’onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Come funziona e quando si applica

È una delle norme cardine del processo civile: distingue i fatti «costitutivi» (a carico di chi agisce) da quelli «estintivi, modificativi o impeditivi» (a carico di chi si difende). Chi non riesce a provare il fatto su cui ha l’onere perde su quel punto.

Esempio pratico

Chi chiede la restituzione di un prestito deve provare di averlo erogato; il debitore che afferma di aver già restituito la somma deve provare il pagamento.

Domande frequenti

Chi deve provare in una causa?

Chi fa valere il diritto prova i fatti costitutivi; chi si difende prova i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (art. 2697).

Cosa succede se manca la prova?

Chi aveva l’onere di provare un fatto e non vi riesce soccombe su quel punto.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • L'art. 2697 c.c. è la norma cardine sulla ripartizione dell'onere della prova nel processo civile italiano.
  • Chi fa valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (fatti costitutivi).
  • Chi eccepisce l'inefficacia, la modifica o l'estinzione del diritto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
  • La regola si traduce nel principio onus probandi incumbit ei qui dicit, applicabile ad ogni grado di giudizio.
  • La norma è derogabile dalla legge attraverso presunzioni e inversioni dell'onere probatorio (es. responsabilità contrattuale).
Indice dei contenuti

L'art. 2697 c.c. codifica il principio fondamentale dell'onere della prova nel processo civile, distinguendo tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

Ratio

La norma realizza un'esigenza fondamentale del processo civile: stabilire a quale parte spetti l'onere di dimostrare i fatti rilevanti per la decisione. La ratio è garantire l'equilibrio tra le parti e fornire al giudice una regola di giudizio nei casi in cui i fatti rimangano incerti. La regola del rischio della prova traduce in termini processuali un principio di giustizia distributiva: chi pretende un'utilità (l'attore) deve dimostrare il fondamento della pretesa; chi resiste invocando un fatto contrario deve provare quell'evento. Senza tale regola, l'incertezza probatoria si tradurrebbe in arbitrio decisionale.

Analisi

Il primo comma stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: i cosiddetti fatti costitutivi. L'attore ha l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo (es. il contratto, l'illecito, l'evento generatore della pretesa) e i suoi elementi essenziali. Il secondo comma disciplina i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi: chi li invoca per resistere alla pretesa deve provarli. Sono fatti impeditivi quelli che escludono ab origine l'efficacia del titolo (es. nullità del contratto); modificativi quelli che alterano il contenuto del diritto (es. dilazione, novazione); estintivi quelli che fanno venire meno il diritto (es. pagamento, prescrizione, remissione). La distinzione tra fatti costitutivi e impeditivi è talora controversa e richiede un'analisi della struttura della norma sostanziale.

Quando si applica

L'art. 2697 si applica in ogni processo civile, ordinario o speciale, in primo grado, appello e cassazione. La regola opera in modo dinamico: a fronte di nuove eccezioni del convenuto, l'attore può controeccepire fatti che neutralizzino l'eccezione (controeccezione), e così via. La giurisprudenza distingue inoltre tra mero comportamento processuale e adempimento dell'onere probatorio: la mera contestazione non equivale a prova. La regola opera anche nel processo di esecuzione e in quello cautelare, sebbene con modalità adattate alle specifiche esigenze procedimentali.

Confronto sistemico

L'art. 2697 si coordina con gli artt. 115 e 116 c.p.c. sul principio dispositivo e sulla valutazione delle prove. Numerose deroghe legali invertono o alleggeriscono l'onere probatorio: in materia di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. il debitore deve provare l'impossibilità sopravvenuta per causa a lui non imputabile; in materia di responsabilità da prodotto difettoso (D.Lgs. 206/2005) opera una presunzione di difettosità; nel diritto del lavoro l'art. 5 della L. 604/1966 pone l'onere della giusta causa del licenziamento sul datore. Le presunzioni legali (artt. 2727-2729 c.c.) e la non contestazione (art. 115 c.p.c.) rappresentano ulteriori strumenti che incidono sulla distribuzione dell'onere.

Profili problematici

Il principale problema interpretativo riguarda la classificazione di taluni fatti come costitutivi o impeditivi, specialmente in materie complesse come il danno da circolazione, la responsabilità medica e il danno da prodotti. La Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha precisato che nella responsabilità contrattuale il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare l'avvenuto adempimento o l'impossibilità per causa non imputabile. Si discute anche sull'ammissibilità della distribuzione dell'onere secondo il principio di vicinanza della prova, valorizzato dalla giurisprudenza per attenuare squilibri probatori quando una parte ha disponibilità esclusiva degli elementi di prova rilevanti.

Domande frequenti

Chi ha l'onere della prova nel processo civile?

Secondo l'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Chi resiste invocando l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione del diritto deve provare i fatti su cui si fonda la sua eccezione. La regola si applica in ogni processo civile e in ogni grado di giudizio.

Esistono casi in cui l'onere della prova si inverte?

Sì. Il principale esempio è la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., dove il debitore deve provare l'impossibilità per causa non imputabile. Anche le presunzioni legali, la non contestazione e norme speciali (responsabilità medica, prodotti difettosi, lavoro) operano deroghe alla regola generale prevista dall'art. 2697.

Cosa succede se nessuna parte riesce a provare i fatti?

In caso di mancata prova, la regola di giudizio dell'art. 2697 si traduce in soccombenza della parte gravata dall'onere probatorio. Il giudice non può pronunciare un non liquet: se l'attore non prova i fatti costitutivi, la domanda è rigettata; se il convenuto non prova le eccezioni, queste sono respinte.

Cosa è il principio di vicinanza della prova?

È un criterio elaborato dalla giurisprudenza per modulare l'onere probatorio quando una parte ha disponibilità esclusiva o agevolata degli elementi di prova. Permette di attenuare gli squilibri tra le parti, valorizzando le concrete possibilità di acquisizione delle fonti probatorie nei contesti più complessi (es. responsabilità sanitaria).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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