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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2698 c.c. Patti relativi all’onere della prova

In vigore dal 19/04/1942

Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l’onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.

In sintesi

  • L'articolo apre la disciplina codicistica dell'onere della prova fissando un limite alla autonomia negoziale.
  • Sono nulli i patti che invertono o modificano l'onere della prova su diritti indisponibili.
  • Sono altresi' nulli i patti che rendano eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a una delle parti.
  • La regola tutela parità processuale ed effettività della tutela giurisdizionale.
  • Costituisce norma imperativa, rilevabile d'ufficio dal giudice.
  • La nullità colpisce il singolo patto, restando salva la complessiva validità del contratto.

L'autonomia negoziale e i suoi limiti in materia probatoria

L'articolo 2698 del Codice Civile delinea i confini entro cui le parti possono incidere, tramite patti contrattuali, sulla disciplina dell'onere della prova. Il principio generale dell'art. 2697 stabilisce che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare quelli che sostengono l'eccezione. L'art. 2698 si chiede se e in quale misura le parti possano derogare contrattualmente a questa ripartizione: la risposta del legislatore e' duplice, perche' la deroga e' ammessa solo entro precise condizioni.

I diritti indisponibili

La prima causa di nullita' riguarda l'inversione o modificazione dell'onere della prova quando si tratta di diritti che le parti non possono disporre. La nozione di indisponibilita' rinvia a tutte quelle situazioni soggettive che sfuggono al potere dispositivo dei privati: diritti della personalita', diritti del lavoratore irrinunciabili, posizioni in materia di famiglia, di stato delle persone, di diritti dei minori. In questi ambiti la disciplina probatoria e' parte integrante della tutela sostanziale, e ammettere patti modificativi equivarrebbe a consentire una rinuncia indiretta al diritto stesso.

L'eccessiva difficolta' nell'esercizio del diritto

La seconda ipotesi di nullita' opera anche su diritti disponibili, ma solo quando il patto, alterando l'onere della prova, renda “eccessivamente difficile” a una delle parti l'esercizio del diritto. Si pensi a una clausola che ponga a carico del consumatore l'onere di provare circostanze in possesso esclusivo del professionista, oppure a un patto che richieda prove non documentabili o non disponibili nell'ordinario svolgimento del rapporto. Tizio, parte debole di un contratto, non puo' essere vincolato a un patto che lo costringerebbe a un onere probatorio di fatto irrealizzabile.

Natura della nullita'

La nullita' sancita dall'art. 2698 e' una nullita' di protezione che tutela un interesse pubblico (parita' delle armi processuali ed effettivita' della tutela). Cio' comporta che la rilevanza non e' rimessa esclusivamente alla parte protetta: il giudice puo' rilevarla d'ufficio, anche in presenza di una parte che non l'abbia eccepita. La nullita' colpisce il solo patto e non l'intero contratto, secondo il principio della nullita' parziale dell'art. 1419, salvo che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella clausola.

Esempi pratici e prassi negoziale

Nella prassi, clausole come quella secondo cui “il cliente accetta che la prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione spetti integralmente a se' medesimo” possono ricadere nel divieto se ribaltano in modo irragionevole l'onere previsto dalla legge. Lo stesso vale per le clausole di documentazione preconfezionata che, escludendo ogni altra prova, neghino di fatto al cliente la possibilita' di dimostrare i propri assunti. Per il consulente legale e' essenziale, in fase di redazione di clausole, valutare se la previsione resti entro lo spazio di lecita autonomia o se sconfini nelle ipotesi di nullita' dell'art. 2698.

Rapporto con la disciplina dei contratti con il consumatore

L'art. 2698 dialoga con la disciplina dei contratti del consumatore, dove il Codice del Consumo prevede ulteriori e specifiche nullita' di clausole vessatorie, fra cui quelle che limitano la responsabilita' del professionista o invertono indebitamente l'onere della prova. I due piani non sono alternativi: anche nei contratti tra professionisti, il limite dell'art. 2698 opera comunque a presidio della parita' delle armi processuali. Caio professionista che imponga a Tizio clausole di sostanziale inversione probatoria, tali da rendere economicamente o materialmente impraticabile la difesa del proprio diritto, rischia la sanzione di nullita' anche al di fuori del rapporto consumeristico. Il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale, di matrice costituzionale, costituisce il fondamento sistematico della norma e ne orienta l'interpretazione in chiave protettiva sul versante della prova.

Domande frequenti

Quando un patto sull'onere della prova e' valido?

Quando riguarda diritti disponibili e non rende eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto. In tali limiti, l'autonomia negoziale puo' modulare la ripartizione probatoria.

Cosa sono i diritti indisponibili a cui si riferisce l'art. 2698?

Sono quei diritti che le parti non possono alienare, modificare o estinguere per accordo: diritti della personalita', diritti familiari di stato, alcuni diritti del lavoratore, diritti dei minori. In tali ambiti ogni deroga all'onere della prova e' nulla.

La nullita' del patto travolge l'intero contratto?

Di regola no. Per il principio di conservazione del contratto, la nullita' colpisce il singolo patto e il contratto resta valido, salvo che risulti che le parti non l'avrebbero stipulato senza la clausola nulla.

Il giudice puo' rilevare d'ufficio la nullita' del patto?

Si'. Trattandosi di nullita' posta a tutela di un interesse pubblico, essa puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'eccezione della parte interessata.

Quando si configura l'“eccessiva difficolta'” nell'esercizio del diritto?

Si configura quando il patto, alterando la ripartizione legale, impone a una parte oneri probatori sproporzionati o di fatto irrealizzabili, tanto da pregiudicare l'effettiva tutela del diritto in giudizio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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