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Art. 1717 c.c. Sostituto del mandatario
In vigore
Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La sostituzione nel mandato: un istituto di grande rilevanza pratica
L'articolo 1717 del Codice Civile regola uno degli aspetti piu delicati del rapporto di mandato: la facolta del mandatario di farsi sostituire da un terzo nell'esecuzione dell'incarico ricevuto. Questa problematica si pone ogni volta che il mandatario, per impedimento, convenienza o necessita organizzativa, affida in tutto o in parte il compito a un'altra persona.
Il mandato e un contratto fondato sulla fiducia (intuitu personae): il mandante sceglie quel mandatario perche si fida delle sue capacita e del suo giudizio. Di conseguenza, la sostituzione non autorizzata rischia di tradire le aspettative del mandante, esponendolo a rischi che non aveva previsto o accettato.
Prima ipotesi: sostituzione non autorizzata o non necessaria
Se il mandatario sostituisce altri a se stesso senza esservi autorizzato dal mandante e senza che la sostituzione fosse necessaria per la natura dell'incarico, risponde integralmente dell'operato del sostituto. Si tratta di una responsabilita oggettiva per fatto altrui: Caio, mandatario di Tizio, affida l'incarico a Mevio senza autorizzazione. Se Mevio compie atti dannosi o negligenti, Caio ne risponde verso Tizio come se avesse agito lui stesso.
La necessita per la natura dell'incarico rappresenta una valvola di sicurezza: se l'incarico e tale da richiedere necessariamente una delega (es. un mandato per compiere atti in una citta lontana durante un'emergenza), la sostituzione puo essere legittima anche senza autorizzazione espressa, ma il mandatario risponde comunque delle istruzioni impartite.
Seconda ipotesi: sostituzione autorizzata senza indicazione della persona
Quando il mandante ha autorizzato la sostituzione senza specificare chi debba essere il sostituto, il mandatario ha un margine di discrezionalita nella scelta. In questo caso, la responsabilita del mandatario e limitata: risponde solo se e in colpa nella scelta del sostituto, cioe se ha designato una persona palesemente inadeguata o inaffidabile.
Il parametro e quello della diligenza del buon padre di famiglia (o del professionista diligente, se il mandato e di natura professionale): se Tizio autorizza Caio a farsi sostituire e Caio sceglie Sempronio, noto commercialista di provata esperienza, non vi e colpa nella scelta anche se Sempronio poi commette un errore. Se invece Caio sceglie Mevio, privo di qualsiasi competenza nel settore, la colpa nella scelta e evidente.
La responsabilita per le istruzioni impartite al sostituto
Indipendentemente dall'autorizzazione, l'art. 1717 prevede che il mandatario risponda sempre delle istruzioni impartite al sostituto. Questa e una forma di responsabilita che prescinde dalla colpa nella scelta: anche se il sostituto fosse un professionista eccellente, il mandatario originario risponde se le istruzioni che gli ha fornito erano errate, incomplete o contrarie alle direttive del mandante.
Si tratta di un'applicazione del principio generale per cui chi fornisce indicazioni operative a un esecutore risponde della correttezza di quelle indicazioni.
L'azione diretta del mandante contro il sostituto
Il quarto comma dell'art. 1717 attribuisce al mandante un'importante facolta: agire direttamente contro il sostituto del mandatario. Questa disposizione consente al mandante di saltare l'intermediazione del mandatario originario e rivolgersi direttamente alla persona che ha materialmente eseguito (o mal eseguito) l'incarico. L'azione diretta non esclude quella contro il mandatario originario, ma offre al mandante un'ulteriore via di tutela.
Questa norma, nel suo coordinamento con i principi generali, configura un rapporto trilaterale (mandante-mandatario-sostituto) in cui il mandante conserva strumenti di tutela nei confronti di entrambi i soggetti della catena esecutiva.
Domande frequenti
Il mandatario puo sempre farsi sostituire da un terzo?
No. La sostituzione richiede l'autorizzazione del mandante o la necessita per la natura dell'incarico. In caso contrario, il mandatario risponde integralmente dell'operato del sostituto.
Se il mandante autorizza la sostituzione senza indicare il sostituto, chi risponde dei danni causati da quest'ultimo?
Il mandatario risponde solo se e in colpa nella scelta del sostituto, cioe se ha designato una persona palesemente inadeguata. Se la scelta era diligente, il mandatario non risponde degli errori del sostituto.
Il mandatario risponde anche delle istruzioni date al sostituto?
Si. L'art. 1717 prevede che il mandatario risponda sempre delle istruzioni impartite al sostituto, indipendentemente dall'autorizzazione alla sostituzione.
Il mandante puo agire direttamente contro il sostituto scelto dal mandatario?
Si. L'art. 1717 attribuisce al mandante il diritto di agire direttamente contro il sostituto, senza dover necessariamente passare per il mandatario originario.
Cosa si intende per necessita della sostituzione per la natura dell'incarico?
Si tratta di situazioni in cui la sostituzione e oggettivamente indispensabile per portare a termine il mandato, ad esempio quando il mandatario e fisicamente impossibilitato ad agire e l'incarico e urgente.