Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 1704 c.c. disciplina il mandato con rappresentanza: se al mandatario è conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme sulla rappresentanza (artt. 1387 ss.) e gli effetti degli atti ricadono direttamente sul mandante.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1704 c.c. – Mandato con rappresentanza

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.

In sintesi

  • Il mandato con rappresentanza si ha quando al mandatario è conferito il potere di agire in nome del mandante.
  • In questo caso si applicano anche le norme sulla rappresentanza volontaria (artt. 1387-1400 c.c.).
  • Gli effetti degli atti compiuti dal mandatario ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante.
  • I terzi contrattano con il mandante, non con il mandatario, anche se è quest'ultimo a firmare fisicamente.
  • La norma raccorda la disciplina del mandato con quella generale della rappresentanza.

Mandato con rappresentanza: effetti diretti e rinvio alla disciplina della rappresentanza

L'art. 1704 c.c. introduce la figura del mandato con rappresentanza, distinguendola dal mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.). La distinzione è cruciale: quando il mandatario è anche rappresentante, gli atti da lui compiuti producono effetti immediatamente e direttamente nella sfera giuridica del mandante.

Il rinvio alle norme sulla rappresentanza volontaria

La norma opera un esplicito rinvio al Capo VI del Titolo II del Libro IV (artt. 1387-1400 c.c.), che disciplina la rappresentanza in generale. Si applicano quindi le regole su: la procura (art. 1392 c.c.), il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato (art. 1394 c.c.), il contratto con sé stesso (art. 1395 c.c.), il falsus procurator (art. 1398 c.c.) e la ratifica (art. 1399 c.c.).

Effetti diretti sulle parti

Quando il mandatario agisce in nome del mandante e nei limiti della procura, il contratto concluso con il terzo lega direttamente il mandante. Il mandatario esce dalla scena giuridica: non è né creditore né debitore nei confronti del terzo. Questa trasparenza del mandatario è l'effetto tipico della rappresentanza diretta.

Differenza dal mandato senza rappresentanza

Nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.) il mandatario agisce in nome proprio, e il terzo non sa né deve sapere che agisce per conto altrui. Il mandato con rappresentanza, invece, presuppone la contemplatio domini: il mandatario dichiara di agire per conto del mandante, rendendo quest'ultimo parte del rapporto con il terzo.

Importanza pratica

Il mandato con rappresentanza è la struttura giuridica alla base della procura notarile per atti immobiliari, della procura alle liti per l'avvocato, e della delega conferita al commercialista per la sottoscrizione di dichiarazioni fiscali telematiche. In tutti questi casi il professionista agisce in nome e per conto del cliente, che è l'effettivo titolare degli effetti giuridici.

Casi pratici

Caso 1: effetti diretti sul mandante

Tizio dà a Caio mandato con rappresentanza per comprare un bene in suo nome. Il contratto concluso da Caio con il terzo produce effetti direttamente in capo a Tizio (art. 1704 c.c.): Caio esce dalla scena, non è né creditore né debitore verso il terzo.

Caso 2: rinvio alle norme sulla rappresentanza

Sorge un conflitto di interessi tra Caio e Tizio. Si applicano le norme sulla rappresentanza (artt. 1387-1400), tra cui l'art. 1394 sul conflitto di interessi e l'art. 1399 sulla ratifica.

Domande frequenti

Cos'è il mandato con rappresentanza?

Il mandato in cui al mandatario è conferito il potere di agire in nome del mandante; si applicano anche le norme sulla rappresentanza (art. 1704 c.c.).

Su chi ricadono gli effetti degli atti del mandatario?

Direttamente sul mandante: il contratto concluso col terzo lega il mandante, e il mandatario esce dalla scena giuridica.

Quali norme si applicano oltre a quelle sul mandato?

Quelle sulla rappresentanza (artt. 1387-1400): procura, conflitto di interessi, contratto con sé stesso, falsus procurator, ratifica.

Che differenza c'è col mandato senza rappresentanza?

Nel mandato senza rappresentanza (art. 1705) il mandatario agisce in nome proprio e il terzo non sa che agisce per altri; con rappresentanza c'è la contemplatio domini.

Il mandatario risponde verso il terzo?

No, se agisce in nome del mandante e nei limiti della procura: non è né creditore né debitore verso il terzo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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