Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 1704 c.c. disciplina il mandato con rappresentanza: se al mandatario è conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme sulla rappresentanza (artt. 1387 ss.) e gli effetti degli atti ricadono direttamente sul mandante.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1704 c.c. – Mandato con rappresentanza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1703 - Art. 1703 Codice Civile: Nozione→Cod. civ. art. 1705 - Articolo 1705 Codice Civile: Mandato senza rappresentanza→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1702 c.c.: Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vet→Articolo 1706 Codice Civile: Acquisti del mandatario→Art. 1701 c.c.: Diritto di accertamento dei vettori successivi→Articolo 1707 Codice Civile: Creditori del mandatario→Articolo 1700 Codice Civile: Trasporto cumulativo→Articolo 1708 Codice Civile: Contenuto del mandato→Articolo 1699 Codice Civile: Trasporto con rispedizione della merce
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Mandato con rappresentanza: effetti diretti e rinvio alla disciplina della rappresentanza
L'art. 1704 c.c. introduce la figura del mandato con rappresentanza, distinguendola dal mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.). La distinzione è cruciale: quando il mandatario è anche rappresentante, gli atti da lui compiuti producono effetti immediatamente e direttamente nella sfera giuridica del mandante.
Il rinvio alle norme sulla rappresentanza volontaria
La norma opera un esplicito rinvio al Capo VI del Titolo II del Libro IV (artt. 1387-1400 c.c.), che disciplina la rappresentanza in generale. Si applicano quindi le regole su: la procura (art. 1392 c.c.), il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato (art. 1394 c.c.), il contratto con sé stesso (art. 1395 c.c.), il falsus procurator (art. 1398 c.c.) e la ratifica (art. 1399 c.c.).
Effetti diretti sulle parti
Quando il mandatario agisce in nome del mandante e nei limiti della procura, il contratto concluso con il terzo lega direttamente il mandante. Il mandatario esce dalla scena giuridica: non è né creditore né debitore nei confronti del terzo. Questa trasparenza del mandatario è l'effetto tipico della rappresentanza diretta.
Differenza dal mandato senza rappresentanza
Nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.) il mandatario agisce in nome proprio, e il terzo non sa né deve sapere che agisce per conto altrui. Il mandato con rappresentanza, invece, presuppone la contemplatio domini: il mandatario dichiara di agire per conto del mandante, rendendo quest'ultimo parte del rapporto con il terzo.
Importanza pratica
Il mandato con rappresentanza è la struttura giuridica alla base della procura notarile per atti immobiliari, della procura alle liti per l'avvocato, e della delega conferita al commercialista per la sottoscrizione di dichiarazioni fiscali telematiche. In tutti questi casi il professionista agisce in nome e per conto del cliente, che è l'effettivo titolare degli effetti giuridici.
Casi pratici
Caso 1: effetti diretti sul mandante
Tizio dà a Caio mandato con rappresentanza per comprare un bene in suo nome. Il contratto concluso da Caio con il terzo produce effetti direttamente in capo a Tizio (art. 1704 c.c.): Caio esce dalla scena, non è né creditore né debitore verso il terzo.
Caso 2: rinvio alle norme sulla rappresentanza
Sorge un conflitto di interessi tra Caio e Tizio. Si applicano le norme sulla rappresentanza (artt. 1387-1400), tra cui l'art. 1394 sul conflitto di interessi e l'art. 1399 sulla ratifica.
Domande frequenti
Cos'è il mandato con rappresentanza?
Il mandato in cui al mandatario è conferito il potere di agire in nome del mandante; si applicano anche le norme sulla rappresentanza (art. 1704 c.c.).
Su chi ricadono gli effetti degli atti del mandatario?
Direttamente sul mandante: il contratto concluso col terzo lega il mandante, e il mandatario esce dalla scena giuridica.
Quali norme si applicano oltre a quelle sul mandato?
Quelle sulla rappresentanza (artt. 1387-1400): procura, conflitto di interessi, contratto con sé stesso, falsus procurator, ratifica.
Che differenza c'è col mandato senza rappresentanza?
Nel mandato senza rappresentanza (art. 1705) il mandatario agisce in nome proprio e il terzo non sa che agisce per altri; con rappresentanza c'è la contemplatio domini.
Il mandatario risponde verso il terzo?
No, se agisce in nome del mandante e nei limiti della procura: non è né creditore né debitore verso il terzo.