Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1700 c.c. Trasporto cumulativo
In vigore
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Trasporto cumulativo: responsabilità solidale e regresso tra vettori
L'art. 1700 c.c. disciplina il trasporto cumulativo, figura contrattuale in cui più vettori si impegnano, con unico contratto, a compiere un trasporto che si articola in tratte successive. La norma risolve la questione centrale di tale schema: chi risponde del danno subìto dalla merce o dal passeggero?
Responsabilità solidale verso il mittente
La legge adotta il principio della solidarietà passiva: ciascun vettore risponde dell'intera prestazione dal luogo di origine fino alla destinazione finale. Il creditore (mittente o destinatario) può quindi agire indifferentemente contro qualsiasi vettore per l'intero risarcimento, senza dover dimostrare in quale tratto si sia verificato il fatto dannoso.
Regresso tra vettori
Una volta effettuato il pagamento, il vettore ha azione di regresso nei confronti degli altri. La norma prevede due regimi distinti:
È ammessa la prova liberatoria: il vettore che dimostri che il danno non si è prodotto nel proprio tratto è escluso dal riparto proporzionale.
Rapporto con la disciplina del vettore singolo
Il trasporto cumulativo si distingue dal trasporto per sub-vettore (art. 1699 c.c.), in cui il vettore originario rimane unico obbligato e si avvale di ausiliari propri. Nel trasporto cumulativo, invece, ciascun vettore è parte del contratto originario e obbligato direttamente. Il meccanismo è simile alla fideiussione solidale (art. 1292 c.c.) nel risultato verso il creditore, ma la fonte è la coassunzione contrattuale dell'obbligazione di trasporto.
Domande frequenti
Cos'è il trasporto cumulativo?
È un contratto unico in cui più vettori si impegnano congiuntamente a trasportare la merce (o il passeggero) dal luogo di origine alla destinazione, ciascuno per il proprio tratto.
Il mittente può agire contro un solo vettore per l'intero danno?
Sì. Grazie alla solidarietà passiva prevista dall'art. 1700 c.c., il mittente può pretendere il risarcimento integrale da qualsiasi vettore, indipendentemente da quale abbia causato il danno.
Come funziona il regresso tra vettori?
Il vettore che ha pagato può agire in regresso contro gli altri. Se il danno è localizzato nel tratto di uno specifico vettore, questi paga tutto; altrimenti la quota è proporzionale ai percorsi di ciascuno.
Un vettore può sottrarsi al riparto proporzionale?
Sì, se prova positivamente che il fatto dannoso non è avvenuto nel proprio percorso. L'onere della prova grava sul vettore che vuole essere escluso.
Qual è la differenza tra trasporto cumulativo e trasporto con sub-vettore?
Nel trasporto cumulativo tutti i vettori sono parti del contratto originario e rispondo solidalmente. Nel trasporto con sub-vettore, solo il vettore originario è parte del contratto con il mittente; il sub-vettore è un ausiliario interno.