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Art. 1698 c.c. Estinzione dell’azione nei confronti del vettore
In vigore
vettore Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio della norma
L'articolo 1698 del Codice Civile introduce un meccanismo di estinzione delle azioni derivanti dal contratto di trasporto, fondato su due presupposti concorrenti: il ricevimento delle merci senza riserve e il pagamento del corrispettivo al vettore. La ratio e' favorire la certezza dei rapporti commerciali, evitando che il vettore rimanga indefinitamente esposto a contestazioni dopo aver consegnato la merce e incassato il nolo.
I presupposti dell'estinzione
Perche' operi l'effetto estintivo devono ricorrere entrambe le condizioni: (a) il ricevimento senza riserve delle cose trasportate e (b) il pagamento di quanto dovuto al vettore. Se il destinatario formula riserve al momento della riconsegna, anche generiche, purche' specifiche quanto basta a individuare la contestazione, l'estinzione non si produce. Cosi', Caio destinatario che annota sulla lettera di vettura 'imballo danneggiato, riserva per verifica' mantiene le proprie azioni risarcitorie.
Eccezione per dolo e colpa grave del vettore
L'effetto estintivo non opera quando il vettore abbia agito con dolo (intento fraudolento) o colpa grave (negligenza inescusabile). In questi casi la legge reputa iniquo privare il destinatario dei propri rimedi anche se ha accettato la merce senza riserve, poiche' il comportamento del vettore e' particolarmente riprovevole. Ad esempio, se il vettore ha deliberatamente occultato un danno alle merci, il destinatario puo' agire anche dopo il ricevimento incondizionato.
Avarie occulte e termine di denuncia
Il secondo comma introduce un'importante eccezione a favore del destinatario: le perdite parziali o avarie non riconoscibili al momento della riconsegna (c.d. vizi occulti del trasporto) non rientrano nell'effetto estintivo, a condizione che il danno sia denunciato appena conosciuto e comunque non oltre otto giorni dal ricevimento. Si tratta di un termine breve e perentorio: Tizio che scopra dopo cinque giorni dal ricevimento che alcuni prodotti refrigerati erano stati esposti a temperature eccessive durante il trasporto deve denunciare il danno al vettore entro i rimanenti tre giorni per non perdere il diritto all'azione.
Forma della denuncia
La norma non prescrive una forma particolare per la denuncia, ma e' fortemente consigliabile adottare una forma scritta con data certa (raccomandata, PEC) per poter documentare il rispetto del termine di otto giorni. In mancanza di prova della denuncia tempestiva, il destinatario rischia di vedersi opporre l'estinzione dell'azione.
Coordinamento con l'art. 1697 c.c.
L'art. 1698 e' il complemento naturale dell'art. 1697: quest'ultimo offre al destinatario lo strumento per accertare lo stato delle merci prima di accettarle, prevenendo cosi' l'effetto estintivo. Il sistema normativo incentiva il destinatario a effettuare un controllo accurato al momento della riconsegna, riservandogli comunque una tutela residua per le avarie non riconoscibili.
Domande frequenti
Quando si estinguono le azioni contro il vettore ai sensi dell'art. 1698 c.c.?
Quando il destinatario riceve la merce senza riserve e paga quanto dovuto al vettore; entrambe le condizioni devono concorrere.
Il dolo del vettore impedisce l'estinzione delle azioni?
Si', l'art. 1698 c.c. fa salve le azioni anche in caso di colpa grave del vettore, non solo di dolo.
Entro quando va denunciata un'avaria occulta?
Appena conosciuta, e comunque entro otto giorni dal ricevimento della merce.
E' necessaria una forma specifica per la denuncia dell'avaria occulta?
La legge non prescrive una forma specifica, ma e' consigliabile la forma scritta con data certa per provare il rispetto del termine.
Cosa si intende per avaria non riconoscibile al momento della riconsegna?
Un danno che non era visibile o verificabile con un'ordinaria ispezione al momento della consegna, come danni interni non evidenti dall'esterno.