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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1697 c.c. – Accertamento della perdita e dell’avaria

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.

Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile.

In sintesi

  • Diritto di accertamento preventivo: il destinatario può far verificare identità e stato delle merci prima della riconsegna, a proprie spese.
  • Rimborso spese: se l'accertamento conferma perdita o avaria, il vettore è obbligato a rimborsare le spese sostenute dal destinatario.
  • Procedura ex art. 696 c.p.c.: salvo diversa disposizione di legge, l'accertamento avviene con il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
  • Tutela del destinatario: la norma garantisce al destinatario uno strumento probatorio prima di accettare formalmente la merce.
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Ratio e ambito di applicazione

L'articolo 1697 del Codice Civile disciplina il diritto del destinatario di accertare lo stato e l'identità delle cose trasportate prima di procedere alla riconsegna formale. La norma si inserisce nel contesto del contratto di trasporto e mira a proteggere il destinatario dal rischio di accettare merci danneggiate o diverse da quelle spedite, con conseguente pregiudizio ai propri diritti risarcitori.

Il diritto di accertamento: chi, quando e come

Il soggetto legittimato e' il destinatario, cioè colui al quale le cose devono essere consegnate. Il momento cruciale e' prima della riconsegna: una volta che il destinatario ha accettato le merci senza riserve, le azioni nei suoi confronti sono regolate dal successivo articolo 1698. L'accertamento avviene, salvo diverse disposizioni di legge speciale, con le modalità dell'articolo 696 c.p.c., ossia mediante il procedimento di accertamento tecnico preventivo davanti al giudice competente, che nomina un consulente tecnico per descrivere e documentare lo stato dei beni.

Immaginiamo che Tizio, destinatario di un carico di elettrodomestici, noti che alcune scatole appaiono danneggiate al momento dell'arrivo del camion. Prima di firmare il documento di trasporto, Tizio ha il diritto di richiedere un accertamento formale dello stato delle merci. Se l'ispezione conferma la presenza di avarie, il vettore sarà tenuto a rimborsare le spese dell'accertamento, oltre a rispondere del danno subito.

Riparto delle spese

In linea di principio le spese dell'accertamento gravano inizialmente sul destinatario, il quale le anticipa. Tuttavia, se l'accertamento rivela effettivamente una perdita o un'avaria, il vettore e' obbligato a rimborsarle. Questo meccanismo scoraggia accertamenti pretestuosi ma al tempo stesso non disincentiva il destinatario che abbia fondati motivi di contestazione.

Coordinamento con le norme speciali

La clausola 'salvo diverse disposizioni della legge' consente l'adattamento alle discipline speciali del trasporto: trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada (quest'ultimo regolato in larga parte dalla Convenzione CMR per i trasporti internazionali) prevedono spesso procedure di accertamento proprie, che si sostituiscono o si affiancano alla norma generale del codice civile.

Rapporto con l'articolo 1698 c.c.

L'articolo 1697 e' strettamente connesso all'articolo 1698: quest'ultimo stabilisce che il ricevimento senza riserve estingue le azioni derivanti dal contratto di trasporto. La facolta' di accertamento preventivo prevista dall'art. 1697 consente al destinatario di verificare lo stato dei beni e di formulare le riserve necessarie prima che scatti il meccanismo estintivo dell'art. 1698. È quindi uno strumento fondamentale per preservare le azioni risarcitorie.

Aspetti pratici

Nella pratica commerciale, il destinatario spesso preferisce annotare riserve specifiche sul documento di ricevuta (CMR, lettera di vettura, DDT) piuttosto che avviare un procedimento ex art. 696 c.p.c., che e' più costoso e lento. Tuttavia, quando le avarie sono di entita' significativa o la controversia appare inevitabile, l'accertamento tecnico preventivo garantisce una prova documentata e terziale, difficilmente contestabile in un eventuale successivo giudizio.

Domande frequenti

Chi può richiedere l'accertamento ai sensi dell'art. 1697 c.c.?

Il destinatario delle cose trasportate, prima di procedere alla riconsegna formale.

Chi sostiene le spese dell'accertamento?

Le spese sono anticipate dal destinatario, ma il vettore deve rimborsarle se l'accertamento conferma perdita o avaria.

Quale procedura si segue per l'accertamento?

Salvo norme speciali, si applica il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., con nomina di un consulente tecnico d'ufficio.

Cosa succede se il destinatario accetta la merce senza fare accertamenti?

Il ricevimento senza riserve può estinguere le azioni derivanti dal contratto di trasporto, come previsto dall'art. 1698 c.c.

Le norme speciali possono derogare all'art. 1697 c.c.?

Si', la norma prevede espressamente che le discipline speciali (trasporto aereo, marittimo, ferroviario) possano stabilire modalità di accertamento diverse.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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