Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1701 c.c. – Diritto di accertamento dei vettori successivi

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

In sintesi

  • I vettori successivi hanno il diritto di accertare e documentare lo stato della merce al momento della consegna, tramite dichiarazione nella lettera di vettura o in atto separato.
  • L'accertamento tutela il vettore subentrante da responsabilità per danni preesistenti prodottisi nei tratti precedenti.
  • In mancanza di dichiarazione, opera la presunzione legale che le cose siano state ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
  • La presunzione è relativa e può essere vinta con prova contraria.
  • La norma si inserisce nella disciplina del trasporto cumulativo (art. 1700 c.c.) e agevola la corretta ripartizione del risarcimento nel regresso tra vettori.

Diritto di accertamento dei vettori successivi: tutela e presunzione

L'art. 1701 c.c. attribuisce a ciascun vettore successivo, nel contesto del trasporto cumulativo, un diritto di accertamento preventivo sullo stato delle cose al momento della presa in carico. La norma si collega strettamente all'art. 1700 c.c. e serve a consentire una corretta imputazione della responsabilità nel regresso interno tra vettori.

Il meccanismo di accertamento

Il vettore che subentra può far risultare, nella lettera di vettura o in un atto separato, qualsiasi anomalia riscontrata (ammanchi, danni, difformità rispetto alla descrizione). Questa documentazione costituisce prova scritta della situazione della merce al passaggio di consegna tra un vettore e il successivo.

La presunzione legale

Se il vettore subentrante non esercita il diritto di accertamento, la legge presume che abbia ricevuto le cose in buono stato e conformi alla lettera di vettura. La presunzione è relativa (iuris tantum): il vettore può quindi tentare di superarla con prove alternative, ma l'onere probatorio è a suo carico.

Funzione pratica

La norma incentiva la diligenza nel momento del passaggio di mano. Un vettore che non verifica la merce alla ricezione si espone al rischio di rispondere, nell'azione di regresso ex art. 1700 c.c., di danni prodottisi in un tratto precedente. L'accertamento documentato è quindi uno strumento di autotutela essenziale nella pratica del trasporto multimodale e del trasporto combinato.

Casi pratici

Caso 1: accertamento alla presa in carico

Nel trasporto cumulativo, un vettore successivo riceve le cose e annota nella lettera di vettura un ammanco riscontrato. Quella dichiarazione (art. 1701 c.c.) prova lo stato della merce al passaggio di consegna e aiuta a imputare la responsabilità.

Caso 2: la presunzione in mancanza di dichiarazione

Il vettore subentrante non effettua alcun accertamento. Si presume che abbia ricevuto le cose in buono stato e conformi alla lettera di vettura: per superare la presunzione l'onere è a suo carico.

Domande frequenti

Che diritto hanno i vettori successivi?

Far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose al momento in cui sono loro consegnate (art. 1701 c.c.).

A cosa serve questo accertamento?

A documentare eventuali anomalie (ammanchi, danni) e a imputare correttamente la responsabilità nel regresso tra vettori (art. 1700 c.c.).

Cosa accade se il vettore non effettua l'accertamento?

Si presume che abbia ricevuto le cose in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

La presunzione è assoluta?

No, è relativa: il vettore può superarla, ma l'onere della prova è a suo carico.

Perché è importante per il vettore subentrante?

Perché, non verificando la merce, rischia di rispondere nel regresso di danni prodottisi in un tratto precedente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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