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Art. 1693 c.c. Responsabilità per perdita e avaria
In vigore
Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.
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In sintesi
La struttura della responsabilita' del vettore
L'articolo 1693 del Codice Civile e' la norma cardine della responsabilita' del vettore per la conservazione delle cose trasportate. Essa stabilisce un regime di responsabilita' oggettiva con inversione dell'onere della prova: il vettore risponde della perdita e dell'avaria delle cose a prescindere dalla colpa, e deve essere lui a provare che il danno e' riconducibile a una delle cause esimenti tassativamente previste dalla legge.
L'arco temporale della responsabilita'
La responsabilita' del vettore decorre dal momento della ricezione delle cose fino alla riconsegna al destinatario. Il momento della ricezione coincide con la presa in consegna fisica delle merci da parte del vettore o dei suoi ausiliari, indipendentemente dalla firma della lettera di vettura. La riconsegna avviene quando le cose sono messe a disposizione del destinatario nel luogo di destinazione. In questo arco temporale, il vettore assume la custodia delle merci e risponde come custode.
Le cause esimenti
La norma individua quattro categorie di cause esimenti:
Il caso fortuito comprende gli eventi imprevedibili e inevitabili, esterni alla sfera di controllo del vettore, che hanno causato il danno. Si pensi a una calamita' naturale di eccezionale intensita', a un incidente stradale causato da un terzo in circostanze non prevedibili, o a un furto con violenza irresistibile. Non costituisce caso fortuito il semplice furto non violento, che rientra nei rischi del trasporto che il vettore e' tenuto a prevenire con adeguate misure di sicurezza.
La natura o i vizi delle cose esonerano il vettore quando il danno e' intrinseco alle merci trasportate, indipendentemente dalla condotta del vettore: merce deperibile che si deteriora per le sue caratteristiche biologiche, materiali instabili che si degradano per cause interne, eccetera.
I vizi dell'imballaggio costituiscono una causa esimente autonoma: se la merce era mal imballata e il danno e' dipeso da questo difetto, il vettore non risponde, purche' abbia annotato la riserva al momento della presa in consegna.
Il fatto del mittente o del destinatario esime il vettore quando il danno e' causalmente riconducibile a un atto o a un'omissione di Tizio (mittente) o di Caio (destinatario): istruzioni errate per il carico, interventi del destinatario sulle merci durante il trasporto, eccetera.
La presunzione di imballaggio integro
Il secondo comma stabilisce una presunzione relativa: se il vettore accetta le cose senza riserve, si presume che l'imballaggio non presentasse vizi apparenti al momento della consegna. Questa presunzione e' vincibile dal vettore con la prova contraria, ma trasferisce su di lui l'onere di dimostrare che i vizi erano presenti e apparenti al momento della presa in carico. La prassi vuole che il vettore attento annoti le proprie riserve sulla lettera di vettura al momento del ritiro.
Implicazioni pratiche
Per le imprese che spediscono merci, la norma offre una tutela ampia: in caso di danno, e' sufficiente dimostrare la consegna in buono stato e la ricezione in stato deteriorato. Per il vettore, la gestione del rischio passa attraverso l'assicurazione merci, la verifica accurata dell'imballaggio al momento del ritiro e l'annotazione di eventuali riserve sulla documentazione di trasporto.
Domande frequenti
Il vettore risponde sempre della perdita della merce trasportata?
Si', salvo che provi una delle cause esimenti previste dall'art. 1693 c.c.: caso fortuito, natura o vizi delle cose o dell'imballaggio, fatto del mittente o del destinatario. L'onere della prova grava sul vettore, non sul mittente o sul destinatario danneggiato.
Cosa si intende per 'avaria' nel diritto dei trasporti?
L'avaria e' qualsiasi danno materiale che riduce il valore o l'utilizzabilita' delle cose trasportate senza comportarne la perdita totale: rottura, ammaccatura, deterioramento, contaminazione. Si distingue dalla perdita, che indica la scomparsa totale o la distruzione della merce.
Un furto durante il trasporto esonera il vettore dalla responsabilita'?
Solo se si tratta di un furto con violenza irresistibile configurabile come caso fortuito. Il semplice furto non violento non e' di regola sufficiente, perche' rientra nei rischi del trasporto che il vettore professionale deve prevenire con adeguate misure di sicurezza (custodia, parcheggi sicuri, sistemi anti-furto).
Perche' e' importante che il vettore annoti riserve sulla lettera di vettura?
Se il vettore accetta la merce senza riserve, opera la presunzione che l'imballaggio fosse integro al momento del ritiro. In caso di danno, il vettore non potra' invocare facilmente i vizi dell'imballaggio come causa esimente. Le riserve documentano lo stato delle cose al momento della presa in consegna.
La responsabilita' del vettore puo' essere contrattualmente limitata?
Si', entro i limiti consentiti dalla legge. L'art. 1694 c.c. ammette clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per certi eventi. Tuttavia, le clausole che escludono totalmente la responsabilita' del vettore per dolo o colpa grave sono nulle ai sensi dell'art. 1229 c.c.