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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1691 c.c. Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine

In vigore

all'ordine Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all’ordine o la ricevuta di carico all’ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo. In tal caso il vettore è esonerato dall’obbligo di dare avviso dell’arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l’indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico. Il possessore del duplicato della lettera di vettura all’ordine o della ricevuta di carico all’ordine deve restituire il titolo al vettore all’atto della riconsegna delle cose trasportate.

In sintesi

  • Titolo negoziabile: il vettore può rilasciare al mittente un duplicato della lettera di vettura all'ordine o una ricevuta di carico all'ordine, che circolano mediante girata.
  • Trasferimento dei diritti: la girata del titolo trasferisce al giratario tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore.
  • Esonero dall'avviso di arrivo: in presenza del titolo all'ordine, il vettore non è tenuto a comunicare l'arrivo delle merci, salvo che sul titolo risulti un domiciliatario nel luogo di destinazione.
  • Obbligo di restituzione: all'atto della riconsegna delle cose, il possessore del titolo deve restituirlo al vettore.

Inquadramento sistematico

L'articolo 1691 del Codice Civile disciplina la lettera di vettura all'ordine e la ricevuta di carico all'ordine, strumenti che attribuiscono ai documenti di trasporto natura di titoli di credito all'ordine. La norma si inserisce nella tradizione del diritto commerciale che riconosce la possibilita' di incorporare in un titolo circolante i diritti derivanti da un contratto di trasporto, consentendo la cessione di tali diritti attraverso il meccanismo della girata, tipico dei titoli cambiari e degli altri titoli all'ordine.

La girata come mezzo di trasferimento

Quando il vettore rilascia al mittente Tizio un duplicato della lettera di vettura all'ordine, i diritti verso il vettore, in primo luogo il diritto alla riconsegna delle merci, si trasferiscono mediante girata del titolo. Cio' significa che Tizio puo' girare il documento a Caio, il quale acquista cosi' la posizione contrattuale del mittente originario nei confronti del vettore. La circolazione avviene secondo le regole proprie dei titoli all'ordine: la girata deve essere apposta sul retro del titolo o su un foglio congiunto, e il giratario acquista i diritti in modo autonomo, esente dalle eccezioni personali opponibili al girante.

Esonero dall'obbligo di avviso

Una delle conseguenze piu' rilevanti dell'emissione del titolo all'ordine e' l'esonero del vettore dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose. In condizioni normali, il vettore deve comunicare al destinatario la disponibilita' delle merci, ma quando circolano titoli all'ordine il vettore non conosce necessariamente l'identita' del legittimo possessore del titolo, che puo' essere cambiato piu' volte per girata. L'avviso e' tuttavia dovuto quando sul titolo sia indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, cioe' un soggetto incaricato di ricevere le comunicazioni per conto del possessore, e tale indicazione risulti dal duplicato o dalla ricevuta.

Obbligo di restituzione del titolo

La norma sancisce infine un principio fondamentale nel diritto dei titoli di credito: la restituzione del titolo al momento della prestazione. Il possessore del duplicato o della ricevuta all'ordine deve consegnare il titolo al vettore al momento della riconsegna delle cose trasportate. Questo adempimento assolve a una duplice funzione: da un lato, estingue il rapporto documentale e impedisce ulteriori circolazioni del titolo dopo che la prestazione e' stata eseguita; dall'altro, protegge il vettore da eventuali richieste di doppia consegna che potrebbero provenire da soggetti che avessero ottenuto il titolo successivamente alla riconsegna.

Rapporto con la lettera di vettura ordinaria

La lettera di vettura ordinaria, disciplinata dall'articolo 1689 c.c., non e' un titolo di credito e i diritti che ne derivano non si trasferiscono mediante girata, ma con la cessione del contratto o la cessione del credito. La lettera di vettura all'ordine rappresenta dunque uno strumento piu' flessibile, particolarmente utile nelle operazioni commerciali in cui le merci vengono vendute durante il trasporto e il compratore deve poter esercitare direttamente i diritti verso il vettore senza necessita' di atti formali di cessione.

Profili pratici

Nella pratica del commercio internazionale questi strumenti trovano applicazione soprattutto nel trasporto aereo (air waybill) e in quello ferroviario, mentre il trasporto marittimo si avvale prevalentemente della polizza di carico (bill of lading), che puo' essere emessa all'ordine e svolge funzioni analoghe. Il professionista che assiste un'impresa importatrice deve verificare se la lettera di vettura o la ricevuta di carico e' stata emessa all'ordine, perche' da tale circostanza dipendono le modalita' di esercizio dei diritti verso il vettore e le cautele da adottare nella gestione dei documenti.

Domande frequenti

Che differenza c'e' tra la lettera di vettura ordinaria e quella all'ordine?

La lettera di vettura ordinaria non e' un titolo di credito: i diritti del mittente si cedono con atti formali di cessione. La lettera di vettura all'ordine e' invece un titolo negoziabile che circolano mediante semplice girata, trasferendo automaticamente tutti i diritti verso il vettore al nuovo possessore.

Chi puo' girare la lettera di vettura all'ordine?

Il mittente che ha ricevuto il duplicato puo' girarlo a un terzo. Il giratario acquisisce i diritti verso il vettore e puo' a sua volta girare il titolo, consentendo ulteriori trasferimenti fino alla riconsegna delle merci.

Il vettore deve avvisare il destinatario dell'arrivo delle merci quando ha rilasciato un titolo all'ordine?

Di regola no: l'emissione del titolo all'ordine esime il vettore dall'obbligo di avviso, perche' egli non sa chi sia il legittimo possessore. L'avviso e' pero' dovuto se sul titolo e' indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione.

Cosa succede se il possessore non restituisce il titolo al momento della riconsegna?

La restituzione del titolo e' un obbligo del possessore. Se non adempie, il vettore puo' rifiutare la riconsegna delle cose fino alla presentazione del titolo, a tutela di eventuali successivi giratari che potrebbero vantare diritti sullo stesso.

La ricevuta di carico all'ordine e' equivalente alla lettera di vettura all'ordine?

Si': entrambi i documenti possono circolare mediante girata e trasferire i diritti verso il vettore. La differenza e' principalmente formale: la lettera di vettura e' emessa all'inizio del trasporto, la ricevuta attesta la presa in carico delle merci, ma producono gli stessi effetti giuridici ai sensi dell'articolo 1691 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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