← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1398 c.c. Rappresentanza senza potere

In vigore

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

In sintesi

  • Il falsus procurator, chi contratta come rappresentante senza poteri o eccedendo le facoltà conferitegli, risponde del danno subito dal terzo contraente.
  • La responsabilità è di tipo precontrattuale (interesse negativo): copre il danno da affidamento incolpevole del terzo nella validità del contratto.
  • Non è richiesta la prova del dolo: è sufficiente che il terzo abbia fatto affidamento in buona fede (senza propria colpa) sulla validità del contratto.
  • Il contratto non produce effetti nei confronti del preteso rappresentato, che non è vincolato salvo ratifica (art. 1399 c.c.).
  • La norma si applica sia alla mancanza originaria di poteri sia al loro superamento (eccesso di mandato).

La responsabilità del falsus procurator

L'art. 1398 c.c. disciplina la responsabilità di chi si spaccia per rappresentante senza averne i poteri o li esercita oltre i limiti conferiti. Il falsus procurator non vincola il preteso rappresentato, ma risponde personalmente del danno causato al terzo che ha fatto incolpevolmente affidamento nella validità del contratto. La norma risolve il conflitto tra due soggetti entrambi estranei alla falsità: il terzo ingannato e il rappresentato ignaro.

Presupposti della responsabilità

Per l'applicazione dell'art. 1398 c.c. occorrono tre elementi: (1) difetto di poteri, il rappresentante agisce senza procura o eccedendo i limiti di quella conferita; (2) affidamento del terzo, il terzo ha contrattato confidando nella validità del contratto; (3) buona fede del terzo, il terzo non era a conoscenza del difetto di poteri e tale ignoranza non era imputabile a sua colpa. Se il terzo conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'assenza di poteri, la responsabilità del falsus procurator è esclusa.

Natura e contenuto del danno risarcibile

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti qualificano la responsabilità ex art. 1398 c.c. come responsabilità precontrattuale (o da contatto sociale), il cui parametro è l'interesse negativo: il terzo ha diritto al risarcimento del danno subito per aver fatto affidamento nella validità del contratto, cioè le spese sostenute e le occasioni perdute in relazione a quel contratto. Non può invece pretendere il valore dell'affare come se il contratto fosse stato valido (interesse positivo), a meno che il falsus procurator abbia agito con dolo.

Eccesso di mandato

La norma si applica non solo alla totale mancanza di poteri ma anche al loro eccesso: il rappresentante che abbia una procura per vendere beni mobili e invece aliena un immobile è un falsus procurator per quell'atto. In questo caso, l'atto eccedente non vincola il rappresentato, ma il rappresentante risponde verso il terzo. La Cassazione ha precisato che l'eccesso di mandato va valutato in concreto, tenendo conto del contenuto della procura e dell'interpretazione delle sue clausole.

Coordinamento con la ratifica

Il contratto concluso dal falsus procurator non è nullo ma inefficace nei confronti del preteso rappresentato, che può sempre ratificarlo ex art. 1399 c.c. Se interviene la ratifica, il contratto diventa pienamente efficace con effetto retroattivo e la responsabilità del falsus procurator viene meno, perché il terzo non ha subito alcun danno. La responsabilità ex art. 1398 c.c. ha quindi carattere sussidiario rispetto alla ratifica.

Domande frequenti

Chi è il falsus procurator?

È chiunque contratti in nome altrui senza avere il potere di rappresentanza o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli. Non è necessario che abbia agito con dolo o frode: anche il rappresentante in buona fede che supera i propri poteri diventa falsus procurator per la parte eccedente.

Il contratto concluso dal falsus procurator è nullo?

No, non è nullo ma inefficace nei confronti del preteso rappresentato. Il rappresentato non è vincolato dal contratto, ma può sempre ratificarlo ex art. 1399 c.c. con effetto retroattivo. In assenza di ratifica, il contratto non produce effetti tra le parti originariamente intese.

Che danno può chiedere il terzo al falsus procurator?

Il terzo può chiedere il risarcimento dell'interesse negativo: le spese sostenute e le perdite subite per aver fatto affidamento sulla validità del contratto (es. spese notarili, costi di trasporto, mancati guadagni per non aver concluso altre operazioni). Non può chiedere il lucro cessante come se il contratto fosse stato valido, salvo dolo del falsus procurator.

Il terzo in malafede può agire contro il falsus procurator?

No. L'art. 1398 c.c. richiede espressamente che il terzo abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il rappresentante non aveva i poteri, la responsabilità del falsus procurator è esclusa per carenza del presupposto dell'incolpevole affidamento.

Se il rappresentato ratifica il contratto, il falsus procurator è ancora responsabile?

No. La ratifica elimina retroattivamente il difetto di rappresentanza e convalida il contratto. Se il terzo non ha subito alcun danno grazie alla ratifica, viene meno il presupposto della responsabilità ex art. 1398 c.c. La responsabilità del falsus procurator ha quindi carattere sussidiario rispetto alla ratifica.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.