Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2338 c.c. Obbligazioni dei promotori

In vigore

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall’assemblea. Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

In sintesi

  • I promotori rispondono solidalmente verso i terzi per le obbligazioni pre-costitutive.
  • La società, una volta costituita, è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni e a rimborsare le spese necessarie.
  • Se la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi sui sottoscrittori delle azioni.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2338 c.c. disciplina la posizione dei promotori nella fase che precede la costituzione della società per azioni, un momento delicato in cui soggetti privati operano in nome di un ente ancora inesistente. La norma persegue un duplice scopo: da un lato tutela i terzi che contrattano con i promotori, garantendo loro un debitore solvente (i promotori in solido) e non la promessa di una futura società; dall'altro regola il rapporto interno tra promotori e società, stabilendo che quest'ultima, una volta nata, subentra nelle obbligazioni necessarie alla propria costituzione. L'equilibrio tra interesse dei terzi e interesse dei promotori è ottenuto attraverso la solidarietà passiva sul versante esterno e il rimborso/rilevazione sul versante interno.

Analisi

Il primo comma stabilisce la responsabilità solidale dei promotori verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte al fine di costituire la società, a prescindere dall'esito della procedura costitutiva. La solidarietà implica che ciascun promotore può essere escusso per l'intero, salvo regresso interno. Il secondo comma introduce il meccanismo della rilevazione: la società, una volta costituita, deve rilevare i promotori, cioè subentrare nelle obbligazioni nei confronti dei terzi, e rimborsare le spese, purché necessarie alla costituzione o approvate dall'assemblea. Si noti la condizione alternativa: la necessità oggettiva oppure la ratifica assembleare. Il terzo comma sancisce il divieto di rivalsa dei promotori verso i sottoscrittori in caso di mancata costituzione, tutelando chi ha aderito alla sottoscrizione in buona fede.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che si intraprende una procedura di costituzione di una SPA, sia per atto unilaterale sia per pubblica sottoscrizione. Si applica nella fase pre-costitutiva, quando i promotori stipulano contratti (affitto di sede, incarichi professionali, contratti di fornitura) in previsione della futura società. La rilevazione opera automaticamente alla costituzione della società, senza necessità di un accordo specifico con i terzi, salvo che questi non abbiano già agito in giudizio. Il divieto di rivalsa verso i sottoscrittori opera indipendentemente dalla causa per cui la costituzione non è avvenuta.

Connessioni

L'art. 2338 si coordina strettamente con l'art. 2329 (condizioni per la costituzione della SPA) e con l'art. 2336 (atto costitutivo per pubblica sottoscrizione). La responsabilità solidale richiama il regime generale dell'art. 1292 c.c. Il meccanismo di rilevazione e rimborso è affine all'istituto della gestione di affari altrui (artt. 2028 ss. c.c.). L'art. 2339 completa il quadro della responsabilità dei promotori, estendendola verso la società stessa. La disposizione si raccorda inoltre con le norme sulla sottoscrizione del capitale (art. 2342).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio, in qualità di promotori di una futura SPA nel settore tecnologico, stipulano un contratto di locazione per una sede e affidano a uno studio legale la redazione dello statuto sociale. La SPA viene regolarmente costituita: l'assemblea approva le spese sostenute e la società rileva Tizio e Caio dall'obbligazione di pagare i canoni di locazione arretrati e il compenso del legale.

Caso 2: Caso 2

Sempronio promuove una SPA per la costruzione di un impianto fotovoltaico e raccoglie sottoscrizioni dal pubblico. Prima del deposito dell'atto costitutivo, il progetto si arena e la società non viene costituita. Sempronio non può pretendere dai sottoscrittori il rimborso delle spese di promozione: dovrà farsi carico personalmente dei costi, eventualmente rivalendosi sugli altri promotori in base ai rapporti interni.

Domande frequenti

Chi sono i promotori di una SPA?

I promotori sono i soggetti che danno impulso alla procedura di costituzione della SPA, assumendo obbligazioni verso terzi in nome della futura società. Possono anche non essere soci. La loro posizione è disciplinata dagli artt. 2338-2341 c.c.

I promotori rischiano di pagare di tasca propria i contratti stipulati?

Sì, fino alla costituzione della società i promotori rispondono solidalmente verso i terzi. Se la società non si costituisce, il rischio ricade integralmente su di loro, senza poter rivalersi sui sottoscrittori delle azioni.

La società deve sempre rimborsare i promotori?

La società è tenuta a rimborsare le spese necessarie alla costituzione o approvate dall'assemblea. Se le spese erano superflue o non ratificate, la società può rifiutare il rimborso. È onere dei promotori documentare la necessità delle spese.

Cosa significa rilevare i promotori dalle obbligazioni?

La rilevazione è il subentro della società nelle obbligazioni assunte dai promotori verso terzi, liberando questi ultimi dalla responsabilità. In pratica la società diventa il debitore principale al posto dei promotori, che vengono così liberati.

I sottoscrittori delle azioni rispondono delle obbligazioni dei promotori?

No. Se la società non si costituisce, i sottoscrittori non sono tenuti a rispondere dei debiti contratti dai promotori. L'art. 2338, terzo comma, esclude espressamente qualsiasi rivalsa dei promotori nei loro confronti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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