Testo dell'articoloVigente
Art. 2334 c.c. Versamenti e convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori
In vigore
dei sottoscrittori Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell’articolo 2342. Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall’obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest’ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte. Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con l’indicazione delle materie da trattare.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2334 c.c. disciplina la fase intermedia del procedimento di costituzione per pubblica sottoscrizione: quella che va dalla chiusura delle adesioni alla convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori. Il legislatore mira a garantire che il processo si concluda in tempi certi e che il capitale necessario alla costituzione sia effettivamente disponibile prima di procedere alla fase assembleare. La previsione di un termine per i versamenti presidia l'esigenza di certezza del capitale raccolto: un sottoscrittore che non versa non può bloccare l'intera operazione, ma non può neppure partecipare all'assemblea costituente in danno degli altri aderenti in buona fede. L'alternativa tra azione contro il moroso e suo scioglimento dall'obbligazione è una scelta di efficienza: consente ai promotori di scegliere la via più rapida e conveniente per portare a termine la raccolta del capitale.
Analisi
I promotori devono comunicare ai sottoscrittori, con raccomandata o nella forma prevista dal programma (art. 2333), il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale effettuare il versamento prescritto dall'art. 2342, co. 2, c.c. (almeno il 25% delle azioni sottoscritte per la parte in denaro). Se il sottoscrittore non versa nel termine assegnato, i promotori hanno due opzioni: (a) agire contro il moroso per l'adempimento coatto, con conseguente risarcimento del danno; (b) scioglierlo dall'obbligazione di sottoscrizione. Se si sceglie la via dello scioglimento, le azioni «liberatesi» devono essere ricollocate presso altri soggetti prima di procedere alla costituzione: non è ammissibile che la S.p.A. nasca con un capitale inferiore a quello indicato nel programma. L'assemblea dei sottoscrittori deve essere convocata, salvo diverso termine nel programma, entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per i versamenti, con raccomandata inviata a ciascun sottoscrittore almeno dieci giorni prima. La convocazione deve indicare le materie da trattare.
Quando si applica
L'art. 2334 si applica nella fase successiva alla chiusura delle sottoscrizioni e prima dell'assemblea ex art. 2335. I promotori sono i soggetti onerati di tutti gli adempimenti: assegnare il termine per i versamenti, gestire i morosi, convocare l'assemblea. La norma non si applica alla costituzione simultanea (la consueta S.p.A. con soci presenti alla stipula) né alla S.p.A. unipersonale. La tempistica è vincolante: il termine per i versamenti non può superare trenta giorni; la convocazione dell'assemblea deve avvenire entro venti giorni dalla scadenza di tale termine. Termini diversi possono essere previsti nel programma per la convocazione assembleare, ma il termine massimo di trenta giorni per i versamenti è inderogabile.
Connessioni
L'art. 2334 c.c. si collega con l'art. 2333 (programma e sottoscrizioni), con l'art. 2335 (assemblea dei sottoscrittori) e con l'art. 2342 (conferimenti in denaro e versamento del 25%). La responsabilità dei promotori per i danni derivanti dall'operazione è disciplinata dall'art. 2337 c.c. La procedura di convocazione dell'assemblea richiama, per analogia, le norme sulla convocazione dell'assemblea ordinaria (artt. 2363-2366 c.c.), sebbene l'assemblea dei sottoscrittori abbia natura e regole proprie. L'art. 2334 si raccorda anche con il divieto di emissione delle azioni prima dell'iscrizione (art. 2331, co. 7) e con le norme sulla tutela del risparmio (T.U.F.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio, promotori di una S.p.A., hanno raccolto sottoscrizioni per l'intero capitale programmato. Inviano raccomandata a ciascun sottoscrittore fissando un termine di 25 giorni per il versamento del 25% delle azioni sottoscritte. Mevio, sottoscrittore di 1.000 azioni, non versa nel termine. I promotori decidono di scioglierlo dall'obbligazione e devono ricollocare le 1.000 azioni di Mevio prima di poter procedere all'assemblea costituente.
Caso 2: Sempronio e Filano sono promotori di una S.p.A
Il programma depositato non prevede termini speciali per la convocazione. Scaduto il termine di 30 giorni per i versamenti, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori entro i successivi 20 giorni, inviando raccomandata a ciascun aderente almeno 10 giorni prima dell'assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno (verifica condizioni di costituzione, delibera sull'atto costitutivo, riserva promotori, nomina organi).
Domande frequenti
Entro quanto tempo i sottoscrittori devono versare dopo la chiusura delle sottoscrizioni?
I promotori devono assegnare un termine non superiore a trenta giorni per il versamento prescritto dall'art. 2342 c.c. (almeno il 25% delle azioni in denaro). Il termine è comunicato con raccomandata o nella forma indicata nel programma.
Cosa succede se un sottoscrittore non versa nel termine assegnato?
I promotori hanno due opzioni: agire giudizialmente contro il sottoscrittore moroso per ottenere il pagamento, oppure scioglierlo dall'obbligazione. Se lo sciolgono, le azioni devono essere ricollocate prima di procedere alla costituzione.
Entro quando va convocata l'assemblea dei sottoscrittori?
Salvo diverso termine nel programma, i promotori devono convocare l'assemblea entro venti giorni dalla scadenza del termine per i versamenti, inviando raccomandata a ogni sottoscrittore almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.
Come viene convocata l'assemblea dei sottoscrittori?
Con raccomandata inviata a ciascun sottoscrittore almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. La raccomandata deve indicare le materie da trattare. Il programma può prevedere modalità di convocazione diverse.
Se il sottoscrittore moroso viene sciolto, la costituzione può ugualmente proseguire con un capitale inferiore?
No. Se il sottoscrittore moroso è sciolto dall'obbligazione, le sue azioni devono essere collocate presso altri soggetti prima di procedere alla costituzione. La società deve nascere con il capitale indicato nel programma.