Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2331 c.c. Effetti dell’iscrizione

In vigore

Con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione. Qualora successivamente all’iscrizione la società abbia approvato un’operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. Le somme depositate a norma del secondo comma dell’articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell’articolo 2329 l’iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia. Prima dell’iscrizione nel registro è vietata l’emissione delle azioni ed esse, salvo l’offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell’articolo 2333, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari (1).

In sintesi

  • L'iscrizione nel registro delle imprese conferisce alla società la personalità giuridica.
  • Prima dell'iscrizione, chi ha agito in nome della società risponde illimitatamente e solidalmente verso i terzi.
  • Se la società approva un'operazione pre-iscrizione, ne risponde anche la società, che deve rilevare chi ha agito.
  • I conferimenti in denaro non possono essere consegnati agli amministratori prima della prova dell'avvenuta iscrizione.
  • Mancata iscrizione entro 90 giorni comporta restituzione dei versamenti e perdita di efficacia dell'atto costitutivo.
Indice dei contenuti

Ratio

L'articolo 2331 c.c. rappresenta il cardine del sistema di costituzione della società per azioni: la personalità giuridica non nasce con la stipulazione dell'atto costitutivo, bensì con la sua iscrizione nel registro delle imprese. Questa scelta del legislatore tutela i terzi, che possono fare affidamento su un ente giuridicamente riconoscibile e patrimonialmente autonomo solo dal momento in cui la pubblicità legale è avvenuta. Prima di tale momento, i soggetti che trattano con chi agisce «in nome della società» non hanno di fronte un soggetto giuridico distinto, e l'imputazione delle responsabilità ricade sulle persone fisiche. Il principio si ricollega al più generale sistema di pubblicità costitutiva previsto per le società di capitali, che differisce nettamente da quello delle società di persone, dove la personalità giuridica è assente e la pubblicità ha effetti meramente dichiarativi.

Analisi

Il primo comma sancisce l'effetto costitutivo dell'iscrizione: la società acquista personalità giuridica, cioè diventa soggetto di diritto autonomo, con patrimonio separato e capacità di agire. Il secondo comma disciplina la responsabilità pre-iscrizione: illimitata e solidale per coloro che hanno agito. Il terzo comma estende questa responsabilità al socio unico fondatore e agli altri soci che abbiano «deciso, autorizzato o consentito» l'operazione, norma volta a evitare che il formale esecutore resti solo esposto. Il quarto comma introduce la ratifica da parte della società: se dopo l'iscrizione l'assemblea approva l'operazione, la società ne risponde ed è tenuta a rilevare chi aveva agito (indennizzo). Il quinto comma vieta la consegna dei conferimenti in denaro prima della prova dell'iscrizione, presidiando l'integrità del capitale. Il sesto comma introduce una decadenza: se entro 90 giorni dalla stipula (o dal rilascio delle autorizzazioni ex art. 2329 n. 3) non si è proceduto all'iscrizione, i versamenti vengono restituiti ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia. Il settimo comma vieta l'emissione di azioni prima dell'iscrizione e la loro offerta al pubblico, salvo il caso dell'offerta pubblica di sottoscrizione ex art. 2333.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una società per azioni è in fase di costituzione ma non ha ancora completato l'iscrizione nel registro delle imprese. Ciò include: il periodo intercorrente tra la stipulazione dell'atto costitutivo davanti al notaio e il deposito per l'iscrizione (art. 2330 c.c.); il periodo tra il deposito e l'effettiva iscrizione. Se in questo lasso di tempo gli amministratori nominati nell'atto costitutivo o altri soggetti compiono atti giuridici (contratti, assunzioni, acquisti) in nome della società, la responsabilità illimitata e solidale grava su di loro. La ratifica post-iscrizione è possibile ma non estingue la responsabilità personale già sorta: la società subentra ma deve manlevare chi aveva agito. La decadenza dei 90 giorni decorre dalla stipula dell'atto costitutivo ovvero, se necessarie, dal rilascio delle autorizzazioni governative previste dall'art. 2329.

Connessioni

L'art. 2331 c.c. si collega strettamente all'art. 2330 c.c. (deposito dell'atto costitutivo per l'iscrizione) e all'art. 2329 c.c. (condizioni per la costituzione). Il divieto di emissione delle azioni si raccorda con l'art. 2346 c.c. (emissione delle azioni) e con la disciplina dell'offerta pubblica di sottoscrizione (artt. 2333-2336 c.c.). La responsabilità pre-costituzione trova analogie con quella dei soci illimitatamente responsabili nelle società di persone (art. 2291 c.c.) e con la figura della società irregolare. La ratifica societaria post-iscrizione richiama i principi generali della gestione d'affari altrui (art. 2028 c.c.) e della rappresentanza senza potere (art. 1398 c.c.). Per le sanzioni connesse alla violazione dei divieti, si veda anche la disciplina penalistica degli illeciti societari.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio stipulano l'atto costitutivo di una S.p.A

il 1° marzo. Prima dell'iscrizione nel registro, Tizio, nominato amministratore, firma un contratto di locazione per la futura sede sociale. Il registro iscrive la società il 20 marzo. Il locatore può agire sia contro Tizio personalmente (responsabilità illimitata ex art. 2331, co. 2) sia, se l'assemblea approva l'operazione dopo l'iscrizione, anche contro la società. In quest'ultimo caso la società è tenuta a rilevare Tizio dall'obbligo contratto.

Caso 2: Caso 2

Sempronio conferisce 50.000 euro alla cassa di un notaio per la costituzione di una S.p.A. insieme a Mevio e Filano. Trascorsi 95 giorni dalla stipula senza che sia avvenuta l'iscrizione, il notaio è tenuto a restituire i 50.000 euro a Sempronio: l'atto costitutivo perde efficacia e i versamenti devono essere reintegrati ai sottoscrittori, come disposto dall'art. 2331, co. 6.

Caso 3: Caio, socio fondatore unico di una S.p.A

in corso di costituzione, autorizza espressamente un agente a stipulare contratti di fornitura prima dell'iscrizione. Quando i fornitori rimangono insoddisfatti, Caio risponde illimitatamente e solidalmente con l'agente ai sensi dell'art. 2331, co. 3, non potendo invocare il beneficio di separazione patrimoniale tipico della S.p.A.

Domande frequenti

Quando acquista personalità giuridica una S.p.A.?

La S.p.A. acquista personalità giuridica nel momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, non alla stipula dell'atto costitutivo. Prima di tale momento la società non esiste come soggetto giuridico autonomo.

Chi risponde dei contratti stipulati prima dell'iscrizione?

Rispondono illimitatamente e solidalmente verso i terzi coloro che hanno agito in nome della società. Sono altresì responsabili il socio unico fondatore e i soci che hanno deciso, autorizzato o consentito l'operazione.

Cosa succede se la società ratifica un'operazione pre-iscrizione?

Se dopo l'iscrizione la società approva l'operazione compiuta prima, la società ne diventa responsabile ed è tenuta a rilevare (manlevare) coloro che avevano agito in suo nome prima dell'iscrizione.

Entro quanto tempo deve avvenire l'iscrizione dopo la stipula dell'atto costitutivo?

L'iscrizione deve avvenire entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni eventualmente richieste. In caso di mancata iscrizione entro tale termine, i versamenti vengono restituiti e l'atto costitutivo perde efficacia.

È possibile emettere azioni prima dell'iscrizione della S.p.A.?

No. L'art. 2331 vieta espressamente l'emissione di azioni e la loro offerta al pubblico prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, fatta eccezione per l'offerta pubblica di sottoscrizione disciplinata dall'art. 2333 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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