Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2330 BIS c.c. Pubblicazione dell'atto costitutivo

Articolo abrogato

[Abrogato]

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In sintesi

  • Norma abrogata. L'art. 2330-bis c.c. è stato abrogato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica del diritto societario), in vigore dal 1° gennaio 2004; la materia è oggi assorbita nelle norme generali sulle S.p.A. e nel sistema del registro delle imprese.
  • Contenuto originario. La disposizione regolava la fase pubblicitaria successiva alla stipula dell'atto costitutivo e precedente all'iscrizione nel registro delle imprese, prevedendo forme di pubblicità provvisoria a tutela dei terzi e dei sottoscrittori.
  • Sistema attuale. La pubblicazione dell'atto costitutivo è oggi integralmente disciplinata dal regime del registro delle imprese: l'art. 2330 c.c. prevede l'obbligo di deposito entro venti giorni dalla stipula dell'atto costitutivo ad opera del notaio rogante, con iscrizione e pubblicazione automatica nel registro.
  • Responsabilità del notaio. Nella disciplina vigente, il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo è responsabile del deposito tempestivo; in caso di inerzia, vi provvedono i fondatori o i soci, e il giudice del registro può procedere d'ufficio.
  • Rilevanza transitoria. L'abrogazione ha effetti esclusivamente pro futuro; gli atti costitutivi formati prima del 1° gennaio 2004 restano regolati dalla disciplina previgente per quanto riguarda la loro fase pubblicitaria di formazione.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2330-bis c.c. si inseriva nel quadro della disciplina preesistente alla riforma Vietti del 2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), in un sistema in cui il procedimento di costituzione della società per azioni presentava una fase intermedia tra la stipula dell'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese. In questa fase, la pubblicità aveva la funzione di rendere conoscibile ai terzi l'avvio del processo costitutivo, tutelando sia i creditori sia i sottoscrittori del capitale che avevano già versato i conferimenti ma non avevano ancora la protezione offerta dalla personalità giuridica acquisita con l'iscrizione.

Il legislatore del 2003, nel riformare organicamente il diritto societario, ha semplificato significativamente il procedimento costitutivo delle S.p.A., eliminando alcune fasi intermedie e concentrando la pubblicità sull'iscrizione nel registro delle imprese, che costituisce l'unico momento rilevante per l'acquisto della personalità giuridica e per la tutela dei terzi. Il sistema del registro telematico, introdotto progressivamente dagli anni Novanta, aveva reso superflue le forme di pubblicità provvisoria che l'art. 2330-bis disciplinava.

Analisi

L'art. 2330-bis c.c. si collocava nel contesto delle disposizioni comuni alle società per azioni che governano la fase costitutiva compresa tra la stipula dell'atto costitutivo davanti al notaio (art. 2328 c.c.) e l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2330 c.c.) - momento quest'ultimo cui era ed è tuttora ricollegato l'acquisto della personalità giuridica ex art. 2331 c.c. L'articolo introduceva ulteriori obblighi di pubblicità intermedia, che nella prassi venivano assolti mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale o in altri registri, come già previsto per le fasi precedenti la piena operatività del registro delle imprese informatizzato.

Con la riforma del 2003, il legislatore ha riorganizzato l'intero procedimento costitutivo attorno all'istituto del deposito e dell'iscrizione nel registro delle imprese come disciplinato dall'art. 2330 c.c., attribuendo al notaio rogante l'obbligo di provvedere al deposito dell'atto costitutivo entro venti giorni dalla sua ricezione. L'ufficiale del registro, verificata la regolarità formale della documentazione, procede all'iscrizione, che ha natura costitutiva per la persona giuridica (art. 2331 c.c.). Il meccanismo pubblicitario derivante dall'iscrizione sostituisce e assorbe qualsiasi forma di pubblicità provvisoria ante-iscrizione.

La pubblicazione nel registro delle imprese produce effetti erga omnes: dal giorno dell'iscrizione, l'atto costitutivo e lo statuto sono opponibili ai terzi, i quali non possono eccepire di non averli conosciuti. Prima dell'iscrizione, le operazioni compiute in nome della società in formazione ricadono nella disciplina della responsabilità solidale dei soci fondatori ex art. 2331 c.c., che risponde dei debiti contratti nella fase antecedente l'iscrizione.

Dal punto di vista del professionista che si trova a gestire pratiche di diritto transitorio o a interpretare statuti societari che richiamano l'art. 2330-bis c.c., occorre tenere presente che il richiamo deve essere inteso come riferimento alle norme vigenti in materia di pubblicità dell'atto costitutivo, ora concentrate negli artt. 2328-2330 c.c. e nella normativa sul registro delle imprese (d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modifiche).

Quando si applica

L'art. 2330-bis c.c. è abrogato dal 1° gennaio 2004. Non produce effetti per le società costituite dopo tale data. Può avere rilevanza interpretativa residua per le società costituite prima dell'entrata in vigore della riforma del 2003 e per eventuali controversie relative a fatti avvenuti nella fase pubblicitaria di quelle società nella vigenza della norma abrogata. Per i pratici del diritto societario, la norma di riferimento attuale è l'art. 2330 c.c. nella versione riformata, che disciplina il deposito dell'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese.

Connessioni

L'art. 2330-bis c.c. si collocava nel contesto normativo degli artt. 2328-2342 c.c. dedicati alla costituzione della società per azioni: l'art. 2328 c.c. disciplina l'atto costitutivo e lo statuto, l'art. 2329 c.c. le condizioni per la costituzione, l'art. 2330 c.c. il deposito dell'atto e l'iscrizione, l'art. 2331 c.c. gli effetti dell'iscrizione e la responsabilità ante-iscrizione. Sul piano della normativa accessoria, il registro delle imprese è disciplinato dalla l. 29 dicembre 1993, n. 580 e dal d.P.R. 581/1995. L'art. 2330-bis si raccordava altresì con le norme sulla società in formazione e la responsabilità dei promotori (artt. 2333-2342 c.c., oggi ridisegnati dalla riforma). Il riferimento vigente per la pubblicazione è l'art. 2330 c.c.

Casi pratici

Caso 1: Richiamo all'art. 2330-bis in uno statuto societario ante-riforma

Tizio è il legale di una S.p.A. fondata nel 2001 il cui statuto richiama espressamente le procedure di pubblicità previste dall'art. 2330-bis c.c. In occasione di una modifica statutaria, Tizio deve aggiornare il riferimento: il rinvio deve essere reinterpretato come riferito alle norme vigenti in materia di pubblicità dell'atto costitutivo, cioè all'art. 2330 c.c. come novellato dalla riforma del 2003. Non è necessario che lo statuto sia modificato per eliminare il rinvio, purché l'interpretazione conforme sia esplicitamente adottata nelle delibere assembleari pertinenti.

Caso 2: Responsabilità ante-iscrizione e disciplina transitoria

Caio e Sempronio costituiscono una S.p.A. nel 2003, prima dell'entrata in vigore della riforma. Durante la fase pubblicitaria disciplinata dall'art. 2330-bis c.c., contraggono obbligazioni per conto della società in formazione. L'iscrizione avviene nel 2004. Le obbligazioni contratte prima dell'iscrizione rimangono soggette alla disciplina previgente quanto ai profili di responsabilità dei fondatori, mentre per la pubblicità degli atti successivi all'iscrizione si applica già la nuova normativa.

Domande frequenti

L'art. 2330-bis c.c. è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica del diritto societario), in vigore dal 1° gennaio 2004. La disciplina della pubblicazione dell'atto costitutivo è ora concentrata nell'art. 2330 c.c.

Chi è responsabile del deposito dell'atto costitutivo nel registro delle imprese?

Ai sensi dell'art. 2330 c.c. vigente, il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo è tenuto al deposito entro venti giorni. In caso di inerzia del notaio, vi provvedono i fondatori o i soci; il giudice del registro può procedere d'ufficio.

Cosa succede se uno statuto societario richiama l'art. 2330-bis c.c.?

Il richiamo deve essere interpretato come riferito alle norme vigenti che disciplinano la stessa materia, ossia l'art. 2330 c.c. e la normativa sul registro delle imprese. L'abrogazione non comporta l'invalidità dello statuto, ma il riferimento non produce effetti come norma abrogata.

Dalla data di iscrizione nel registro, l'atto costitutivo è opponibile a tutti?

Sì. L'iscrizione nel registro delle imprese produce effetti costitutivi (acquisto della personalità giuridica, art. 2331 c.c.) ed effetti pubblicitari erga omnes: dal giorno dell'iscrizione, l'atto è opponibile ai terzi che non possono eccepire di non averlo conosciuto.

Quali sono le responsabilità dei soci fondatori prima dell'iscrizione della S.p.A.?

Ai sensi dell'art. 2331 c.c., per le obbligazioni assunte in nome della società prima dell'iscrizione rispondono solidalmente e illimitatamente i soci che hanno agito e, se approvate, anche gli altri soci. Dopo l'iscrizione, la società risponde con il proprio patrimonio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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