Art. 2333 c.c. Programma e sottoscrizione delle azioni
In vigore
La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo. Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio. Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L’atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
In sintesi
Ratio
L'art. 2333 c.c. disciplina la costituzione della società per azioni mediante pubblica sottoscrizione, modalità alternativa alla cosiddetta «costituzione simultanea» in cui tutti i soci sono presenti alla stipula dell'atto costitutivo. La pubblica sottoscrizione consente di raccogliere il capitale da una pluralità indeterminata di soggetti attraverso una sollecitazione al pubblico, strumento tipico per iniziative imprenditoriali di grande dimensione che richiedono un apporto di capitali diffuso. Il programma svolge una funzione analoga al prospetto informativo nel diritto dei mercati finanziari: consente ai potenziali sottoscrittori di conoscere le caratteristiche dell'iniziativa prima di vincolarsi. Il deposito presso il notaio garantisce l'autenticità e la data certa del programma, mentre l'autenticazione delle firme dei promotori è garanzia di responsabilità individuale. La norma si inscrive nel quadro delle tutele per il risparmio diffuso, già presente nel codice del 1942 e poi rafforzato dalla disciplina del mercato mobiliare.
Analisi
Il programma deve contenere elementi minimi: l'oggetto e il capitale della società, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale riserva di partecipazione agli utili a favore dei promotori (una delle pochissime fattispecie in cui una parte dell'utile può essere riservata a soggetti non soci), e il termine per la stipulazione dell'atto costitutivo. Il programma deve essere depositato presso un notaio con firme dei promotori autenticate: questo deposito notarile garantisce data certa e conservazione del documento, oltre a costituire un filtro formale che responsabilizza i promotori. Le singole sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata: il requisito di forma è rafforzato rispetto ai normali contratti, in ragione della rilevanza dell'investimento e della necessità di certezza sull'identità del sottoscrittore. Ogni atto di sottoscrizione deve contenere le generalità del sottoscrittore (nome e cognome o denominazione, domicilio o sede), il numero di azioni sottoscritte e la data, così da consentire ai promotori di verificare il raggiungimento del capitale necessario e di tenere un registro delle adesioni.
Quando si applica
La norma si applica quando i fondatori di una S.p.A. scelgono la via della costituzione progressiva anziché quella simultanea, raccogliendo le adesioni del pubblico tramite la diffusione del programma. Nella pratica, questa modalità è oggi poco utilizzata per le società non quotate, essendo stata in parte soppiantata dalla disciplina dell'offerta pubblica di sottoscrizione (OPS) e dalle norme del testo unico della finanza (D.lgs. 58/1998) per le società che si rivolgono ai mercati regolamentati. Tuttavia, per società destinate a operare localmente o in settori non finanziari, la pubblica sottoscrizione codicistica rimane un istituto vigente. La fase disciplinata dall'art. 2333 è solo la prima: seguono la raccolta delle sottoscrizioni, la convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori (art. 2334 e 2335) e la stipula dell'atto costitutivo (art. 2336).
Connessioni
L'art. 2333 c.c. si inserisce in una sequenza normativa: artt. 2333-2336 disciplinano integralmente la costituzione per pubblica sottoscrizione. Esso è richiamato dall'art. 2331, co. 7, che vi fa eccezione per il divieto di offerta al pubblico di azioni prima dell'iscrizione. I promotori sono definiti e la loro responsabilità disciplinata dall'art. 2337 c.c. La riserva di partecipazione agli utili a favore dei promotori trova limite nell'art. 2340 c.c. Le norme si coordinano con il T.U.F. (D.lgs. 58/1998) per le offerte pubbliche di sottoscrizione di strumenti finanziari, che richiedono ulteriori adempimenti (prospetto approvato dalla Consob). Per l'autenticazione delle firme si applicano le norme della legge notarile (l. 89/1913).
Domande frequenti
Cos'è la pubblica sottoscrizione per la costituzione di una S.p.A.?
È un metodo alternativo alla costituzione simultanea: i promotori diffondono un programma al pubblico per raccogliere adesioni di potenziali soci, raccogliendo così il capitale necessario prima di stipulare l'atto costitutivo. È disciplinata dagli artt. 2333-2336 c.c.
Cosa deve contenere il programma di pubblica sottoscrizione?
Il programma deve indicare l'oggetto e il capitale della società, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale riserva di partecipazione agli utili a favore dei promotori, e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Dove deve essere depositato il programma?
Il programma, con le firme autenticate dei promotori, deve essere depositato presso un notaio prima di essere reso pubblico. Questo deposito garantisce autenticità, data certa e responsabilizzazione dei promotori.
Che forma deve avere la sottoscrizione delle azioni?
Le sottoscrizioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Non è sufficiente una semplice dichiarazione scritta non autenticata. L'atto deve indicare le generalità del sottoscrittore, il numero di azioni e la data.
I promotori possono partecipare agli utili della S.p.A. costituita?
Sì, ma solo se tale riserva è espressamente prevista nel programma. È una delle ipotesi in cui una quota degli utili può essere riservata a soggetti (i promotori) che non necessariamente diventeranno soci della società costituita.