Art. 2332 c.c. Nullità della società
In vigore
Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; 2) illiceità dell’oggetto sociale; 3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale. La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.
In sintesi
Ratio
L'art. 2332 c.c. risponde all'esigenza di conciliare due valori in tensione: da un lato la tutela dell'ordinamento rispetto a vizi gravi nella costituzione della società; dall'altro la tutela dei terzi e la certezza dei rapporti giuridici che si sono instaurati dopo l'iscrizione. Il legislatore ha risolto questa tensione in modo originale: l'azione di nullità è tassativamente limitata a tre ipotesi (numerus clausus), e i suoi effetti operano ex nunc, cioè per il futuro, non travolgendo gli atti già compiuti. Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto alla nullità contrattuale di diritto comune, che di regola opera con effetto retroattivo. La ratio è nel principio di tutela dell'affidamento dei terzi che hanno contrattato con la società in buona fede dopo l'iscrizione, nonché nella coerenza con il diritto comunitario (Prima direttiva CEE in materia societaria) che impone analoga limitazione.
Analisi
I tre casi tassativi di nullità sono: (1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo in forma di atto pubblico, il vizio di forma più grave, che inficia la stessa esistenza del documento fondativo; (2) illiceità dell'oggetto sociale, quando l'attività programmata è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume; (3) mancanza nell'atto costitutivo di qualsiasi indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale, elementi talmente essenziali che la loro totale assenza rende la società non identificabile. L'effetto della dichiarazione di nullità è la liquidazione della società, non la sua cancellazione retroattiva. Gli atti compiuti dopo l'iscrizione restano validi ed efficaci. I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento finché i creditori non sono soddisfatti, il che garantisce l'integrità della garanzia patrimoniale per i creditori. Il dispositivo della sentenza deve essere iscritto nel registro. La sanatoria è espressamente prevista: se la causa di nullità è eliminata e di tale eliminazione si dà pubblicità con iscrizione, la nullità non può più essere dichiarata.
Quando si applica
La disciplina dell'art. 2332 si applica esclusivamente a S.p.A. già iscritte nel registro delle imprese. Prima dell'iscrizione, la società non ha ancora personalità giuridica e la fattispecie è regolata dall'art. 2331. Dopo l'iscrizione, chiunque vi abbia interesse (soci, creditori, pubblico ministero) può agire per la dichiarazione di nullità, ma solo nelle tre ipotesi tassative. L'azione non si prescrive (la nullità è imprescrittibile in quanto tale), ma è soggetta all'eccezione di sanatoria. La sentenza che dichiara la nullità ha effetti pro futuro: gli atti compiuti in nome della società iscrizione-nullità restano validi, e la società entra in liquidazione secondo le norme ordinarie, con nomina dei liquidatori da parte del tribunale.
Connessioni
L'art. 2332 c.c. si raccorda con l'art. 2330 c.c. (deposito e iscrizione) e con l'art. 2329 c.c. (condizioni per la costituzione). La forma dell'atto pubblico è richiesta dall'art. 2328, co. 2, c.c. L'illiceità dell'oggetto sociale richiama l'art. 1418 c.c. (nullità del contratto). La limitazione tassativa dei casi di nullità è imposta dalla Prima direttiva CEE 68/151 (oggi direttiva 2017/1132/UE). Per la procedura di liquidazione si applicano gli artt. 2484 e ss. c.c. Il principio di conservazione degli atti compiuti trova un parallelo nella disciplina del contratto annullabile (art. 1445 c.c.) e nella tutela dell'affidamento dei terzi di buona fede in materia di rappresentanza (art. 1396 c.c.).
Domande frequenti
Quanti sono i casi in cui può essere dichiarata la nullità di una S.p.A. già iscritta?
L'art. 2332 c.c. prevede solo tre casi tassativi: mancanza dell'atto pubblico nella costituzione, illiceità dell'oggetto sociale, e mancanza nell'atto costitutivo di indicazioni essenziali (denominazione, conferimenti, capitale o oggetto sociale). Non esistono altri motivi di nullità per una società già iscritta.
La dichiarazione di nullità travolge i contratti già stipulati dalla società?
No. La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro. I terzi che hanno contrattato in buona fede sono quindi tutelati, e i contratti restano validi.
I soci sono liberati dai conferimenti se la società viene dichiarata nulla?
No. I soci rimangono obbligati a eseguire i conferimenti promessi finché i creditori sociali non siano integralmente soddisfatti. La dichiarazione di nullità non estingue l'obbligo di apporto patrimoniale.
Cosa succede alla società dopo la dichiarazione di nullità?
La società entra in liquidazione. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori, e il relativo dispositivo deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati.
È possibile sanare la nullità di una S.p.A. prima che venga dichiarata?
Sì. Se la causa di nullità viene eliminata (es. integrazione dell'atto costitutivo con l'oggetto sociale mancante) e di tale eliminazione si dà pubblicità tramite iscrizione nel registro, la nullità non può più essere dichiarata. La sanatoria è espressamente prevista dall'art. 2332, co. 5.