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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2329 c.c. Condizioni per la costituzione

In vigore

Per procedere alla costituzione della società è necessario: 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-ter (1) relative ai conferimenti; 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

In sintesi

  • La sottoscrizione integrale del capitale sociale è condizione necessaria per la costituzione della s.p.a., a differenza di quanto previsto per le s.r.l.
  • Devono essere rispettate le disposizioni sulle modalità di conferimento previste dagli artt. 2342, 2343 e 2343-ter c.c.
  • Ove l'oggetto sociale richiedesse autorizzazioni pubbliche o il soddisfacimento di condizioni legali speciali, queste devono preesistere alla costituzione.
  • Il mancato rispetto anche di una sola condizione impedisce il valido perfezionamento della costituzione e l'iscrizione nel registro delle imprese.
Ratio

L'articolo 2329 c.c. elenca le condizioni necessarie e sufficienti per il valido avvio del procedimento costitutivo della società per azioni. La norma assolve una funzione di garanzia a tutela di creditori, soci e mercato: assicura che la s.p.a. nasca con un patrimonio reale corrispondente al capitale dichiarato, con conferimenti validi e nelle forme richieste dalla legge, e con le autorizzazioni pubbliche necessarie quando l'oggetto sociale lo richieda. Si tratta di condizioni preventive che devono sussistere al momento della stipula dell'atto costitutivo, non requisiti che possono essere soddisfatti successivamente, pena la nullità o l'irregolarità della costituzione.

Analisi

Il primo requisito, la sottoscrizione integrale del capitale, implica che tutti i soci fondatori si siano impegnati a conferire la totalità del capitale indicato nello statuto. Non è ammessa la costituzione con capitale parzialmente sottoscritto, come avviene invece nelle s.p.a. costituite mediante offerta al pubblico. Il secondo requisito rimanda alle norme sui conferimenti: l'art. 2342 c.c. disciplina la natura e i limiti dei conferimenti, l'art. 2343 c.c. la stima dei conferimenti in natura, e l'art. 2343-ter c.c. i criteri alternativi di valutazione per i conferimenti di beni e crediti. Il rispetto di queste norme garantisce che il patrimonio netto della società corrisponda effettivamente al capitale sottoscritto. Il terzo requisito, le autorizzazioni e condizioni speciali, si applica alle attività soggette a regolamentazione pubblica (banche, assicurazioni, intermediari finanziari, ecc.), per le quali l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente deve essere ottenuta prima della costituzione.

Quando si applica

La norma si applica in fase di stipula dell'atto costitutivo della s.p.a., sia nella modalità simultanea (atto unico con la presenza dei soci fondatori) sia in via analogica nella procedura mediante pubblica sottoscrizione disciplinata dagli artt. 2333-2336 c.c. Il notaio rogante è tenuto a verificare la sussistenza di tutte e tre le condizioni prima di ricevere l'atto e procedere al deposito nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2330 c.c. In presenza di conferimenti in natura, la perizia di stima deve essere allegata all'atto costitutivo e il rispetto dell'art. 2343 c.c. è verificato dall'ufficio del registro.

Connessioni

L'art. 2329 c.c. si collega direttamente all'art. 2328 c.c. sul contenuto dell'atto costitutivo e all'art. 2330 c.c. sul deposito e iscrizione nel registro delle imprese. Le norme sui conferimenti richiamate (artt. 2342, 2343, 2343-ter c.c.) costituiscono il sistema di garanzia dell'integrità del capitale. La norma va letta anche in relazione all'art. 2332 c.c. sulle cause di nullità della società per azioni, poiché la mancanza delle condizioni dell'art. 2329 può incidere sulla validità della costituzione. Per le società soggette a vigilanza speciale, il collegamento con il TUB (d.lgs. 385/1993) e il CAP (d.lgs. 209/2005) è essenziale per determinare le autorizzazioni richieste.

Domande frequenti

È possibile costituire una s.p.a. con capitale solo parzialmente sottoscritto?

No. L'art. 2329, n. 1, c.c. richiede che il capitale sociale sia sottoscritto per intero prima della stipula dell'atto costitutivo. La sottoscrizione parziale impedisce il valido perfezionamento della costituzione e il notaio non può ricevere l'atto.

Cosa si intende per rispetto delle norme sui conferimenti ai fini dell'art. 2329 c.c.?

Significa che i conferimenti devono essere effettuati nelle forme previste dagli artt. 2342, 2343 e 2343-ter c.c.: i conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca, quelli in natura devono essere accompagnati da perizia di stima, e devono rispettare i limiti di ammissibilità previsti dalla legge.

Quali autorizzazioni speciali possono essere richieste per costituire una s.p.a.?

Dipende dall'oggetto sociale. Per le banche è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia, per le assicurazioni quella dell'IVASS, per gli intermediari finanziari quella della Consob o della Banca d'Italia. In assenza di tali autorizzazioni preventive, la costituzione è irregolare.

Il notaio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni dell'art. 2329 c.c.?

Sì. Il notaio che riceve l'atto costitutivo deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2329 c.c. ed è responsabile del deposito nel registro delle imprese ex art. 2330 c.c. In caso di irregolarità, il registro delle imprese può rifiutare l'iscrizione.

Cosa succede se la s.p.a. viene costituita senza rispettare le condizioni dell'art. 2329 c.c.?

La mancanza delle condizioni può determinare la nullità della società ai sensi dell'art. 2332 c.c. ovvero comportare il rifiuto di iscrizione da parte dell'ufficio del registro delle imprese. In ogni caso, la società non acquisisce personalità giuridica finché non è iscritta nel registro.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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