Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 2328 c.c. disciplina la costituzione della s.p.a.: per contratto o atto unilaterale, con atto costitutivo redatto per atto pubblico a contenuto tassativo (soci, denominazione, sede, oggetto, capitale sottoscritto e versato, azioni, sistema di amministrazione, durata). Lo statuto, anche se in atto separato, ne costituisce parte integrante.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2328 c.c. Atto costitutivo

In vigore

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato (1) di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale; 4) l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 5) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) i benefìci eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza (2) e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (3) ; 12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società; 13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

In sintesi

  • Forma obbligatoria: l'atto costitutivo della SPA deve essere redatto per atto pubblico notarile, a pena di nullità della società.
  • Contenuto necessario: la norma elenca tassativamente le indicazioni obbligatorie: soci, denominazione, sede, oggetto sociale, capitale, azioni, organi, durata.
  • Statuto: può essere contenuto nell'atto costitutivo o in atto separato; regola l'organizzazione interna e integra le disposizioni dell'atto costitutivo.
  • Omologazione e iscrizione: il notaio deposita l'atto al registro delle imprese entro venti giorni; il conservatore iscrive verificato il rispetto delle condizioni di legge (art. 2330 c.c.).
Indice dei contenuti

L'atto costitutivo della SPA deve essere redatto per atto pubblico e indicare i dati identificativi dei soci, la denominazione, la sede, l'oggetto sociale, il capitale, le azioni e la struttura degli organi sociali; può essere accompagnato da uno statuto separato che ne integra il contenuto organizzativo.

La forma dell'atto costitutivo

L'articolo 2328 c.c. impone la forma dell'atto pubblico notarile per la costituzione della società per azioni. La violazione di questo requisito formale comporta la nullità della società ai sensi dell'art. 2332 c.c., che tuttavia limita le cause di nullità a quelle tassativamente indicate (mancanza dell'atto pubblico, illiceità dell'oggetto, mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione, i conferimenti o il capitale). La scelta della forma pubblica risponde a esigenze di certezza giuridica e tutela dei terzi: il notaio verifica la liceità delle clausole e la capacità delle parti, e procura la successiva iscrizione nel registro delle imprese.

La società può essere costituita sia per contratto (con due o più soci) sia per atto unilaterale (SPA unipersonale), come precisato dal primo comma dopo la riforma del D.Lgs. 6/2003 che ha eliminato la necessità di una procedura di pubblica sottoscrizione per le SPA ordinarie.

Il contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo

Il secondo comma elenca tassativamente le indicazioni che l'atto costitutivo deve contenere. Le principali sono: (1) dati dei soci e dei promotori con le azioni assegnate a ciascuno; (2) denominazione sociale, che deve contenere l'indicazione "società per azioni", e sede; (3) oggetto sociale, che deve essere determinato e lecito; (4) ammontare del capitale sottoscritto e versato; (5) numero e valore nominale delle azioni (o assenza di valore nominale con indicazione del numero totale); (6) valore dei conferimenti e modalità di esecuzione; (7) norme sulla ripartizione degli utili; (8) i benefici eventualmente accordati ai promotori; (9) il sistema di amministrazione e controllo scelto; (10) poteri degli organi sociali; (11) importo globale delle spese; (12) durata della società.

Atto costitutivo e statuto

L'art. 2328 ammette che le norme relative al funzionamento della società siano contenute in uno statuto separato. Questa bipartizione, atto costitutivo (elementi essenziali e strutturali) e statuto (regole organizzative di dettaglio), è molto comune nella pratica notarile per SPA di media e grande dimensione, perché consente di modificare le regole organizzative con la procedura dell'assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.) senza dovere modificare il documento principale. Le clausole dello statuto hanno la stessa efficacia giuridica di quelle dell'atto costitutivo.

Il procedimento di iscrizione

Dopo la stipula, il notaio è tenuto a depositare l'atto al registro delle imprese entro venti giorni (art. 2330 c.c.). Il conservatore del registro verifica che l'atto non sia contrario alla legge; in caso contrario, entro trenta giorni chiede al notaio o ai soci le opportune modifiche (procedura di omologazione semplificata introdotta dal D.Lgs. 6/2003). La società acquista personalità giuridica all'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2331 c.c.): prima dell'iscrizione, chi ha agito in nome della società risponde solidalmente e illimitatamente.

Modifiche statutarie

Le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 2368 c.c. (quorum rafforzati) e depositate al registro delle imprese a cura del notaio entro trenta giorni dalla delibera. Alcune modifiche, come la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, richiedono ulteriori adempimenti a tutela dei creditori (art. 2445 c.c.).

Domande frequenti

Cosa succede se l'atto costitutivo di una SPA non è redatto per atto pubblico?

La mancanza della forma pubblica è causa di nullità della società ex art. 2332 c.c. Tuttavia la nullità può essere sanata fino a quando non sia pronunciata la sentenza: è sufficiente che sia eliminata la causa di nullità (art. 2332 comma 2 c.c.).

L'oggetto sociale può essere generico (ad es. 'qualsiasi attività commerciale')?

No. L'oggetto sociale deve essere determinato e lecito. Clausole generiche o onnicomprensive sono considerate nulle dalla dottrina prevalente e dal registro delle imprese, poiché non consentono ai terzi di conoscere i limiti dei poteri degli organi sociali.

È obbligatorio lo statuto separato?

No. Lo statuto è facoltativo: le norme di funzionamento possono essere inserite direttamente nell'atto costitutivo. La bipartizione è però consigliata per le SPA di media-grande dimensione, per facilitare future modifiche organizzative senza toccare il documento principale.

La SPA unipersonale si costituisce con atto unilaterale?

Sì. Dopo la riforma del D.Lgs. 6/2003, la SPA può essere costituita anche per atto unilaterale (un solo socio fondatore). Rimane obbligatoria la forma dell'atto pubblico notarile e il versamento integrale dei conferimenti in denaro.

Entro quanto tempo va iscritta nel registro delle imprese?

Il notaio deve depositare l'atto entro venti giorni dalla stipula (art. 2330 c.c.). La società acquista personalità giuridica solo con l'iscrizione: fino a quel momento, chi ha agito in nome della società risponde personalmente e solidalmente (art. 2331 c.c.).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.