Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2365 c.c. Assemblea straordinaria

In vigore

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l’articolo 2436.

Spiegazione

L’assemblea straordinaria della s.p.a. delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Come funziona e quando si applica

Si distingue dall’assemblea ordinaria (art. 2364), che approva il bilancio e nomina gli organi sociali. Le delibere straordinarie richiedono quorum più elevati e il verbale del notaio. Lo statuto può attribuire agli amministratori alcune competenze (es. adeguamenti).

Esempio pratico

Per cambiare l’oggetto sociale, aumentare il capitale o trasformare la società serve una delibera dell’assemblea straordinaria, verbalizzata dal notaio.

Domande frequenti

Di cosa decide l’assemblea straordinaria?

Delle modifiche dello statuto, della nomina e dei poteri dei liquidatori e delle altre materie attribuite dalla legge (art. 2365).

Che differenza c’è con l’assemblea ordinaria?

L’ordinaria approva il bilancio e nomina gli organi (art. 2364); la straordinaria modifica lo statuto e richiede quorum più alti e il notaio.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, nomina e poteri dei liquidatori.
  • Lo statuto può attribuire agli organi gestori alcune competenze tipicamente assembleari (fusioni semplificate, sedi secondarie, recepimento norme).
  • Si distingue dall'assemblea ordinaria per materia, non per periodicità.
  • I quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea straordinaria sono più elevati rispetto a quelli ordinari.
  • Le delibere assembleari straordinarie devono essere iscritte nel Registro delle Imprese.
Indice dei contenuti

L'assemblea straordinaria come organo delle decisioni strutturali della SPA

L'articolo 2365 del Codice Civile definisce la competenza dell'assemblea straordinaria della società per azioni: delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. La distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria non è di carattere temporale (entrambe si convocano periodicamente o all'occorrenza), ma di carattere materiale: a seconda della materia deliberata, si applicano regole diverse in tema di quorum e di pubblicità.

La competenza dell'assemblea straordinaria comprende tutte le decisioni che incidono sulla struttura formale della società: modifiche allo statuto, aumento o riduzione del capitale, emissione di obbligazioni convertibili, fusione, scissione, trasformazione, scioglimento anticipato. Si tratta di decisioni che alterano le caratteristiche fondamentali dell'ente societario e che richiedono quindi un consenso qualificato da parte dei soci.

La delegabilità agli organi gestori di alcune competenze

Un elemento di flessibilità introdotto dal comma 2 dell'art. 2365 c.c. (nel testo vigente dopo la riforma del 2003) è la possibilità di attribuire allo statuto la competenza per alcune deliberazioni all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione. In particolare, possono essere delegate: la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis (fusione per incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90%), l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, le modifiche del capitale autorizzato, e il recepimento di disposizioni normative nel testo dello statuto.

Questa delegabilità risponde all'esigenza di snellire i processi decisionali nelle operazioni di routine o di minore impatto strutturale, evitando la convocazione dell'assemblea straordinaria per decisioni di modesta portata. La delega deve essere espressamente prevista nello statuto e non può riguardare le materie riservate all'assemblea in modo inderogabile.

Quorum e maggioranze nell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria richiede quorum costitutivi e deliberativi più elevati rispetto all'assemblea ordinaria. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di oltre la metà del capitale (salvo che lo statuto richieda una partecipazione più elevata) e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (art. 2368, comma 2, c.c.).

In seconda convocazione, i quorum si abbassano: l'assemblea è validamente costituita con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato. Lo statuto può prevedere quorum più elevati, ma non può ridurre quelli legali. Per alcune delibere particolari (trasformazione della SPA in SRL, trasferimento della sede all'estero, modifica dell'oggetto sociale) la legge richiede maggioranze speciali o il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

Delibere assembleari straordinarie e pubblicità

Le delibere dell'assemblea straordinaria che modificano lo statuto devono essere verbalizzate da un notaio e iscritte nel Registro delle Imprese. L'iscrizione ha efficacia costitutiva per le modifiche statutarie: fino all'iscrizione, le modifiche non sono opponibili ai terzi di buona fede. Il notaio che verbalizza la delibera ha l'obbligo di verificarne la conformità alla legge prima di procedere al deposito.

Il deposito delle delibere nel Registro delle Imprese è condizione di efficacia delle modifiche. Per alcune delibere (aumento del capitale, emissione di obbligazioni convertibili) sono previste procedure specifiche di deposito e pubblicità che si sovrappongono alla registrazione ordinaria. La pubblicità delle delibere assembleari straordinarie risponde all'esigenza di informare i terzi sui cambiamenti strutturali della società con cui intrattengono rapporti.

L'assemblea straordinaria nelle SPA quotate

Per le SPA quotate in borsa, la disciplina dell'assemblea straordinaria è integrata dalle norme del TUF (D.Lgs. 58/1998) e dai regolamenti CONSOB. Le SPA quotate devono rispettare obblighi aggiuntivi di trasparenza e di tutela delle minoranze, che si aggiungono alle norme del Codice Civile. In particolare, il TUF prevede il diritto degli azionisti di minoranza di ottenere informazioni preventive sulle delibere proposte e di partecipare alla discussione assembleare attraverso meccanismi di voto per delega e di voto a distanza.

La riforma del diritto societario del 2003 e le successive modifiche legislative hanno progressivamente rafforzato i diritti degli azionisti nelle assemblee straordinarie delle SPA quotate, in linea con le direttive europee sul diritto societario e sulla governance aziendale.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra assemblea ordinaria e straordinaria della SPA?

La distinzione è di materia, non di periodicità. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, nomina dei liquidatori e operazioni straordinarie (fusione, scissione, aumento capitale). L'assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina gli organi e delibera su altri affari di gestione ordinaria.

L'assemblea straordinaria può delegare le sue funzioni al CDA?

Sì, lo statuto può attribuire al CDA (o al consiglio di sorveglianza/gestione) alcune deliberazioni tipicamente assembleari: fusioni semplificate ex art. 2505 e 2505-bis, istituzione/soppressione di sedi secondarie, adeguamento statutario a norme di legge. La delega deve essere espressamente prevista nello statuto.

Quali quorum servono per l'assemblea straordinaria della SPA?

In prima convocazione: presenza di oltre metà del capitale e voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato. In seconda convocazione: presenza di oltre 1/3 del capitale e voto favorevole di 2/3 del capitale rappresentato (art. 2368, comma 2, c.c.). Lo statuto può alzare ma non abbassare questi quorum.

Le delibere dell'assemblea straordinaria devono essere pubblicate?

Sì, le delibere che modificano lo statuto devono essere verbalizzate da un notaio e iscritte nel Registro delle Imprese. L'iscrizione ha efficacia costitutiva: le modifiche non sono opponibili ai terzi prima dell'iscrizione.

Un socio dissenziente ha diritti speciali nelle delibere straordinarie?

Per alcune delibere particolari (trasformazione della SPA, modifica dell'oggetto sociale, trasferimento sede all'estero) la legge riconosce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione. Il recesso consente al socio di ottenere la liquidazione della propria partecipazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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