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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2369 c.c. Seconda convocazione

In vigore

successive (1) Se all’assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l’assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonchè dell’articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l’assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. (2)Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l’approvazione di talune deliberazioni. (3) (4) Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo 2366 è ridotto ad otto giorni. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata […] (5), e l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di […] (6) più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione […] (7) e l’emissione delle azioni di cui al secondo comma dell’articolo 2351 (8). Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell’assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato (9) almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (10).

In sintesi

  • Se la prima assemblea non raggiunge il quorum costitutivo, deve essere riconvocata; la seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno della prima.
  • In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con qualsiasi quota di capitale rappresentata.
  • L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con oltre un terzo del capitale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.
  • Per talune deliberazioni straordinarie (cambio oggetto, trasformazione, scioglimento anticipato ecc.) nelle società chiuse è richiesto comunque il voto favorevole di oltre un terzo del capitale.
  • Lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni successive alla seconda, con regole analoghe.
Ratio

L'art. 2369 c.c. risolve il problema pratico della mancata costituzione dell'assemblea per insufficienza di quorum nella prima convocazione. L'abbassamento dei quorum nelle convocazioni successive serve a evitare che la società rimanga paralizzata per inerzia o disinteresse di parte dei soci. Il legislatore bilancia due esigenze contrapposte: da un lato l'efficienza gestionale e la continuità operativa della società; dall'altro la tutela delle minoranze, che non devono vedere deliberate modifiche strutturali da assemblee con rappresentanza esigua. Per questo motivo il quorum è ridotto ma non azzerato nell'assemblea straordinaria in seconda convocazione, e per talune deliberazioni particolarmente incisive (cambio di oggetto, trasformazione, scioglimento) è mantenuto un quorum minimo anche nelle convocazioni successive.

Analisi

Il primo comma enuncia il presupposto: il mancato raggiungimento del quorum nella prima convocazione obbliga alla riconvocazione. Le assemblee delle società quotate, salvo diversa previsione statutaria, si tengono in unica convocazione, con quorum di seconda convocazione applicati fin dall'inizio. Il terzo comma disciplina i termini della seconda convocazione: non può tenersi il medesimo giorno della prima, e se non è già indicata nell'avviso, deve essere convocata entro trenta giorni, con termine di preavviso ridotto a otto giorni. Il quarto e quinto comma fissano i quorum: l'ordinaria delibera con qualsiasi capitale rappresentato; la straordinaria richiede la presenza di oltre un terzo del capitale e il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato. Il sesto comma introduce per le società chiuse quorum minimi per deliberazioni particolarmente incisive: oltre un terzo del capitale votante per cambio oggetto, trasformazione, scioglimento anticipato, proroga, revoca liquidazione ed emissione di azioni a voto plurimo. Il settimo comma consente allo statuto di prevedere ulteriori convocazioni. L'ottavo comma disciplina le convocazioni successive alla seconda per le società quotate.

Quando si applica

La norma scatta ogni volta che un'assemblea di SPA non raggiunge il quorum costitutivo nella prima convocazione. La distinzione tra società aperte (in unica convocazione) e chiuse (con più convocazioni) è rilevante per capire quale regime applicare. I quorum di seconda convocazione si applicano anche all'assemblea totalitaria di seconda convocazione. Il rispetto dei termini (non stesso giorno, entro trenta giorni se non indicata) è requisito di validità della convocazione; la sua violazione espone le delibere all'annullabilità ai sensi dell'art. 2377 c.c.

Connessioni

L'art. 2369 si collega all'art. 2368 c.c. (quorum di prima convocazione), all'art. 2366 c.c. (termini dell'avviso di convocazione, ridotti a 8 giorni in seconda convocazione), all'art. 2365 c.c. (materie dell'assemblea straordinaria) e all'art. 2377 c.c. (annullabilità per vizi procedurali). Per le società quotate, il TUF e le disposizioni Consob integrano la disciplina dei quorum assembleari. L'art. 2351, secondo comma, c.c. disciplina le azioni a voto plurimo cui fa riferimento il sesto comma.

Domande frequenti

Cosa succede se nessuno si presenta nemmeno alla seconda convocazione?

Se nemmeno la seconda assemblea raggiunge il quorum costitutivo, lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni con le stesse regole della seconda. In assenza di previsione statutaria, l'assemblea straordinaria resta bloccata; per l'ordinaria si può tentare una ulteriore convocazione.

La seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima?

No. L'art. 2369 vieta espressamente che la seconda convocazione si tenga il medesimo giorno fissato per la prima. Deve tenersi in un giorno diverso, e se non è indicata nell'avviso iniziale, entro trenta giorni dalla prima.

Qual è il quorum per l'assemblea straordinaria in seconda convocazione?

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Nelle società quotate è prevista la seconda convocazione?

Salvo diversa previsione statutaria, le assemblee delle società quotate si tengono in unica convocazione, con i quorum di seconda convocazione applicati fin dall'inizio. Tuttavia lo statuto può prevedere più convocazioni.

Per la trasformazione della società serve il quorum rafforzato anche in seconda convocazione?

Sì, per le società chiuse. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per deliberare la trasformazione, il cambio dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato e altre operazioni elencate nell'art. 2369, sesto comma, c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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