← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2377 c.c. qualora possa recarle danno.

In vigore

Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. (1) Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. L’impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l’impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l’impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto. La deliberazione non può essere annullata: 1) per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea a norma degli articolo 2368 e 2369; 2) per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; 3) per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, salvo che impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. L’impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo. L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

In sintesi

  • Le deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
  • Le deliberazioni non conformi sono impugnabili da soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dagli organi di controllo.
  • I soci devono possedere almeno l'uno per mille del capitale (società aperte) o il cinque per cento (altre) per proporre impugnazione; chi non raggiunge la soglia ha diritto al solo risarcimento del danno.
  • La deliberazione non può essere annullata per vizi non determinanti: partecipazione di non legittimati, voti invalidi, verbale incompleto (salvo che impediscano la verifica della deliberazione).
  • Il termine di impugnazione è di 90 giorni dalla deliberazione o dalla sua iscrizione/deposito nel Registro delle Imprese.
Ratio

L'art. 2377 c.c. costituisce il cardine del sistema di tutela delle minoranze assembleari: disciplina l'azione di annullamento delle deliberazioni assembleari invalide per difformità dalla legge o dallo statuto. La norma persegue un equilibrio delicato: da un lato garantisce la stabilità degli atti societari, evitando che qualsiasi vizio formale paralizzi l'attività della società, dall'altro assicura che le deliberazioni adottate in violazione delle regole possano essere rimosse prima che producano effetti irreversibili. Il legislatore ha scelto il regime dell'annullabilità (non della nullità automatica) per la maggior parte dei vizi, riservando la nullità ai casi più gravi (art. 2379). Le soglie di partecipazione per l'impugnazione riducono il rischio di impugnazioni strumentali da parte di soci con interessi puramente ostruzionistici.

Analisi

Il primo comma sancisce il principio maggioritario: la deliberazione conforme vincola tutti i soci, inclusi quelli che non hanno partecipato o hanno votato contro. I commi 2-4 identificano i legittimati: soci assenti, dissenzienti o astenuti (purché con la quota minima); amministratori; consiglio di sorveglianza; collegio sindacale. Le soglie per i soci sono: 1‰ del capitale nelle società aperte (quotate o che raccolgono capitali sul mercato); 5% nelle altre. Lo statuto può ridurle o escluderle. I soci sotto soglia non perdono ogni tutela: hanno diritto al risarcimento del danno (comma 4). Il comma 5 elenca le cause di non annullabilità (vizi non determinanti): partecipazione di non legittimati che non ha alterato la regolare costituzione; voti invalidi o errori di conteggio che non hanno inciso sulla maggioranza; verbale incompleto che non impedisce la verifica della deliberazione. Il termine di impugnazione è di 90 giorni: dalla deliberazione, dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o dal deposito, a seconda del regime pubblicitario applicabile. L'annullamento ha efficacia erga omnes (tutti i soci) ma non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi. La sostituzione della delibera viziata con una conforme preclude l'annullamento, ferme le spese e il risarcimento del danno eventuale.

Quando si applica

L'art. 2377 si applica a qualsiasi deliberazione assembleare di S.p.A. non conforme alla legge o allo statuto, salvo i casi di nullità ex art. 2379. Fattispecie tipiche: mancato raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo; violazione delle regole di convocazione; deliberazione su materie non all'ordine del giorno; approvazione con voto determinante di chi si trovava in conflitto di interessi (art. 2373). L'impugnazione giudiziale va proposta al tribunale del luogo ove ha sede la società. La legittimazione degli organi sociali (amministratori, sindaci, consiglio di sorveglianza) non richiede la soglia di partecipazione prevista per i soci.

Connessioni

L'art. 2377 costituisce la norma generale sull'annullabilità delle deliberazioni; l'art. 2379 disciplina la nullità (casi più gravi: oggetto impossibile o illecito, mancata convocazione, mancanza del verbale). L'art. 2378 regola il procedimento di impugnazione e la sospensione cautelare. Il rimedio risarcitorio per i soci sotto soglia (comma 4) richiama i principi generali della responsabilità civile (artt. 2043 ss.). L'art. 2373 (conflitto di interessi) individua uno dei presupposti tipici dell'impugnazione ex art. 2377. Nelle S.r.l., la disciplina analoga è contenuta nell'art. 2479-ter. Nelle società quotate, il TUF può prevedere termini o legittimazioni parzialmente diverse.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si può impugnare una deliberazione assembleare?

Il termine è di 90 giorni dalla data della deliberazione. Se la delibera è soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese, il termine decorre dall'iscrizione; se è soggetta solo a deposito, dal deposito. Decorso il termine, la deliberazione diventa inattaccabile con l'azione di annullamento.

Quante azioni occorre possedere per impugnare una deliberazione?

Almeno l'1‰ del capitale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; almeno il 5% nelle altre. Lo statuto può ridurre o escludere queste soglie. Chi non le raggiunge ha diritto al solo risarcimento del danno.

Il collegio sindacale può impugnare le deliberazioni assembleari?

Sì. Il collegio sindacale, così come gli amministratori e il consiglio di sorveglianza, è legittimato all'impugnazione senza dover possedere azioni. La legittimazione degli organi sociali è autonoma rispetto a quella dei soci.

L'annullamento della deliberazione colpisce anche i terzi che hanno fatto affidamento su di essa?

No, sono fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'annullamento ha effetto tra i soci e obbliga gli organi sociali ad adottare i provvedimenti conseguenti, ma non travolge le posizioni dei terzi in buona fede.

Se la deliberazione impugnata viene sostituita con una valida, il processo continua?

No. L'annullamento non può aver luogo se la deliberazione impugnata viene sostituita da un'altra presa in conformità alla legge e allo statuto. In tal caso il giudice si pronuncia solo sulle spese (di norma a carico della società) e sull'eventuale risarcimento del danno.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.