Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2379 TER c.c. Invalidità delle deliberazioni di aumento o di

In vigore

riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni Nei casi previsti dall’articolo 2379 l’impugnativa dell’aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell’articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito; l’invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

In sintesi

  • Termine ordinario di 180 giorni. Le deliberazioni di aumento o riduzione del capitale e di emissione di obbligazioni possono essere impugnate entro 180 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, termine più breve rispetto all'ordinario triennale.
  • Termine alternativo di 90 giorni. In caso di parziale esecuzione della deliberazione, il termine diventa 90 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui la delibera ha trovato esecuzione, anche parziale.
  • Regime speciale per le società quotate. Per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, l'invalidità dell'aumento di capitale non può essere pronunciata dopo l'iscrizione dell'attestazione di parziale esecuzione nel registro delle imprese.
  • Sopravvivenza del diritto al risarcimento. La decadenza dall'impugnazione non preclude ai soci e ai terzi danneggiati di agire per il risarcimento del danno derivante dalla deliberazione viziata.
  • Materie coperte. La norma si applica a delibere di aumento di capitale, riduzione del capitale (volontaria o obbligatoria) ed emissione di obbligazioni, convertibili o meno.
Indice dei contenuti

Ratio

L'articolo 2379-ter c.c. risponde all'esigenza di garantire stabilità e certezza nelle operazioni sul capitale delle società per azioni. Le deliberazioni di aumento o riduzione del capitale e di emissione di obbligazioni non sono semplici atti interni: producono effetti immediati e concreti sulla struttura finanziaria della società, creano obbligazioni verso obbligazionisti, sottoscrittori e investitori istituzionali, e modificano in modo rilevante la posizione dei soci esistenti in termini di diluizione o concentrazione della partecipazione. Lasciare tali operazioni indefinitamente esposte al rischio di impugnazione - come avverrebbe applicando i termini ordinari previsti dagli artt. 2377-2379 c.c. - creerebbe un'incertezza giuridica insostenibile per i mercati dei capitali e per la stessa sopravvivenza operativa della società. La norma, introdotta dalla riforma organica del diritto societario del 2003 (d.lgs. n. 6/2003), bilancia due interessi contrapposti: la tutela del socio o del terzo che intenda contestare una delibera viziata, e la protezione degli investitori e dei creditori che hanno fatto affidamento sulla validità e sull'efficacia delle operazioni sul capitale. Il legislatore ha scelto il compromesso: tempi certi e brevi per l'impugnativa, con la salvaguardia del rimedio risarcitorio come valvola di sfogo per i danneggiati dalla delibera invalida.

Analisi

La disposizione opera su livelli distinti a seconda della tipologia di società e dello stadio di esecuzione della deliberazione. Per le società ordinarie (non quotate e non che ricorrono al mercato del capitale di rischio), il termine è di 180 giorni calcolati dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. Questo termine inizia a decorrere dalla data di iscrizione e non dalla data di adozione della delibera in assemblea, né dalla data di pubblicazione nel registro: la scelta del legislatore è coerente con il fatto che l'iscrizione è il momento in cui l'atto diviene conoscibile erga omnes. In alternativa - e si tratta di un'alternativa a favore dell'impugnante - il termine è di 90 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui la deliberazione abbia trovato almeno parziale esecuzione: questa seconda finestra consente all'impugnante di agire nel momento in cui gli effetti concreti dell'operazione diventano visibili nel bilancio. La scelta tra i due termini spetta all'interessato, che utilizzerà quello più favorevole nel caso concreto. Per le società quotate e quelle che ricorrono al mercato del capitale di rischio, il legislatore ha adottato un regime ancora più rigoroso: l'invalidità dell'aumento di capitale non può essere pronunciata dopo che sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche solo parzialmente eseguito. Ciò significa che, una volta che i nuovi soci o obbligazionisti abbiano versato i conferimenti e l'aumento sia stato anche parzialmente attuato, nessun giudice potrà più dichiarare l'invalidità della delibera di aumento, indipendentemente dal tempo trascorso dalla delibera. Per la riduzione del capitale e l'emissione di obbligazioni nelle società quotate, il divieto di pronuncia di invalidità scatta invece dopo la parziale esecuzione della deliberazione, senza che occorra un'apposita iscrizione nel registro. Rimane comunque ferma, in entrambi i regimi, la possibilità di agire per il risarcimento del danno: chi abbia subito un pregiudizio dalla delibera invalida - per esempio per vizi nel procedimento di convocazione o per asimmetrie informative nel prospetto di aumento - conserva il diritto di chiedere il ristoro patrimoniale, anche dopo che sia decorso il termine di impugnativa. Il rimedio risarcitorio diventa così il surrogato funzionale della declaratoria di invalidità, consentendo un equo contemperamento tra certezza dei traffici e giustizia sostanziale.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che venga sollevata l'impugnativa di una deliberazione assembleare avente ad oggetto: (a) l'aumento del capitale sociale, sia per nuovi conferimenti in denaro o in natura, sia mediante conversione di riserve o trasformazione di debiti; (b) la riduzione del capitale, sia volontaria (per esuberanza), sia obbligatoria (per perdite superiori a un terzo del capitale, ai sensi degli artt. 2446-2447 c.c.); (c) l'emissione di obbligazioni, convertibili in azioni o meno, comprese le obbligazioni subordinate, cum warrant e altri strumenti ibridi disciplinati dagli artt. 2410-2420-ter c.c. Non si applica invece alle deliberazioni di altra natura (nomina o revoca di cariche sociali, modifica di clausole statutarie diverse dal capitale, approvazione del bilancio, scioglimento anticipato), per le quali continuano a valere i termini ordinari dell'art. 2377 c.c. (novanta giorni per l'annullabilità, imprescrittibilità per la nullità assoluta). Il discrimine tra il regime ordinario e quello speciale introdotto dall'art. 2379-ter c.c. è la natura dell'operazione deliberata: se essa incide sulla struttura finanziaria della società in modo da generare obbligazioni verso terzi estranei alla compagine sociale, scattano i termini ridotti.

Connessioni

L'art. 2379-ter c.c. si inserisce nel sistema delle impugnative assembleari come norma speciale rispetto agli artt. 2377, 2378 e 2379 c.c., che disciplinano l'annullabilità e la nullità delle deliberazioni assembleari in generale. È strettamente correlato all'art. 2379-bis c.c., che prevede la sanatoria di talune cause di nullità qualora siano stati iscritti i verbali nel registro delle imprese. Sul fronte operativo, si collega agli artt. 2444 c.c. (iscrizione dell'esecuzione dell'aumento di capitale), 2445 c.c. (riduzione del capitale) e 2410-2420-ter c.c. (emissione e regime delle obbligazioni). Per le società quotate, la norma interagisce con il Testo Unico della Finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e con il Regolamento Emittenti Consob, che disciplinano nel dettaglio le informazioni da fornire agli investitori nelle operazioni di aumento di capitale sul mercato. Infine, la sopravvivenza del rimedio risarcitorio richiama i principi generali della responsabilità civile ex art. 2043 c.c. e la responsabilità degli amministratori ex artt. 2392-2395 c.c., laddove il vizio della delibera sia imputabile a comportamenti scorretti degli organi sociali.

Casi pratici

Caso 1: Aumento di capitale con vizio procedurale scoperto tardivamente

La s.p.a. Alfa delibera in assemblea straordinaria un aumento di capitale per 2 milioni di euro. Tizio, socio di minoranza, riceve la convocazione con anticipo insufficiente e non può partecipare. Sei mesi dopo l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, Tizio si accorge del vizio procedurale e consulta il legale Caio. Caio verifica: sono trascorsi 182 giorni dall'iscrizione, dunque il termine di 180 giorni ex art. 2379-ter c.c. è già scaduto. Tizio non può più impugnare la delibera per invalidità. Può tuttavia agire per il risarcimento del danno subito in conseguenza del vizio, dimostrando il nesso causale tra la mancata partecipazione all'assemblea e il pregiudizio patrimoniale (es. diluizione della quota senza possibilità di esercitare il diritto di opzione).

Caso 2: Emissione di obbligazioni: termine alternativo dei 90 giorni dal bilancio

La s.p.a. Beta emette obbligazioni per 5 milioni di euro. Sempronio, obbligazionista esterno che ha sottoscritto alcune obbligazioni, scopre successivamente che la delibera di emissione presentava vizi nel quorum costitutivo dell'assemblea. L'iscrizione della delibera risale a 12 mesi fa, ma il bilancio dell'esercizio di parziale esecuzione è stato approvato soltanto 60 giorni fa. Sempronio verifica: il termine alternativo di 90 giorni dall'approvazione del bilancio non è ancora scaduto. Propone quindi l'impugnativa entro il termine, ancora aperto grazie alla finestra alternativa che la norma riconosce a favore di chi non avesse potuto tempestivamente conoscere l'esecuzione della delibera tramite i dati contabili.

Domande frequenti

Entro quando si può impugnare una delibera di aumento di capitale viziata?

Il termine è di 180 giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, oppure 90 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio di parziale esecuzione, a scelta dell'impugnante ex art. 2379-ter c.c.

Le società quotate hanno un regime diverso per l'impugnazione delle delibere di aumento?

Sì: per le quotate l'invalidità dell'aumento di capitale non può essere pronunciata dopo l'iscrizione dell'attestazione di parziale esecuzione, indipendentemente dal tempo trascorso dalla delibera.

Cosa succede se il termine di impugnazione è scaduto ma la delibera era comunque viziata?

Il socio o il terzo danneggiato non può più ottenere la declaratoria di invalidità, ma conserva il diritto di agire per il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del vizio.

Il termine di 180 giorni si applica anche all'emissione di obbligazioni?

Sì, l'art. 2379-ter c.c. estende espressamente il regime dei termini ridotti anche alle delibere di emissione di obbligazioni, sia convertibili sia ordinarie.

Perché i termini di impugnazione per le operazioni sul capitale sono più brevi di quelli ordinari?

Per tutelare la certezza dei rapporti giuridici: chi ha sottoscritto azioni o obbligazioni deve poter fare affidamento sulla stabilità dell'operazione senza il rischio di impugnative tardive che paralizzerebbero la struttura finanziaria della società.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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