Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 2381-ter c.c. – Informazione consiliare
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato.
Il presidente provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
Nell’assumere le proprie determinazioni, gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2381-ter c.c. cristallizza il principio dell'informed decision-making come pilastro della corretta governance societaria. Un consiglio di amministrazione che delibera senza disporre di informazioni adeguate sulle materie in discussione non esercita realmente la propria funzione di governo: le sue delibere sarebbero formalmente valide ma sostanzialmente prive di contenuto decisionale autonomo. La norma, introdotta dalla riforma del 2003, traduce in regola cogente un principio che i codici di autodisciplina avevano già da tempo individuato come buona pratica: il diritto-dovere di tutti i componenti dell'organo amministrativo di ricevere le informazioni necessarie per deliberare consapevolmente. La responsabilità del flusso informativo è attribuita al presidente del consiglio, che diventa così garante dell'eguaglianza informativa tra i consiglieri (equal information): tutti i componenti dell'organo devono ricevere le stesse informazioni, indipendentemente dal fatto che siano delegati esecutivi, consiglieri indipendenti o rappresentanti di soci di minoranza. Questa simmetria informativa è presupposto imprescindibile della legittimità formale e sostanziale delle delibere consiliari.
Analisi
La disposizione delinea due distinti meccanismi informativi che si integrano e si rafforzano reciprocamente. Il primo meccanismo è l'obbligo del presidente: questi deve assicurare che informazioni adeguate sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite ai consiglieri prima della riunione. L'obbligo è assoluto e incondizionato: non dipende da richieste degli interessati, né può essere derogato dallo statuto o dal regolamento consiliare. Il presidente può adempiere all'obbligo inviando documentazione preparatoria (relazioni, board papers, perizie), convocando preliminari sessioni informative o organizzando presentazioni dei manager competenti. Il contenuto delle informazioni deve essere «adeguato»: questo aggettivo è volutamente elastico e deve essere interpretato in relazione alla natura e alla complessità delle decisioni da assumere. Per una delibera di routine (approvazione di un contratto quadro di piccolo importo), informazioni sintetiche saranno sufficienti; per una delibera strategica (acquisizione di una partecipazione di controllo, emissione di obbligazioni, piano di ristrutturazione del debito), saranno necessarie analisi finanziarie approfondite, valutazioni indipendenti e proiezioni prospettiche. Il secondo meccanismo è il diritto individuale di ogni consigliere di chiedere ulteriori informazioni agli organi delegati. Questa facoltà va esercitata in sede consiliare e si aggiunge al dovere del presidente: è una valvola di sicurezza che consente al singolo consigliere di colmare eventuali lacune informative residue. Gli organi delegati (amministratore delegato, comitato esecutivo, direttore generale) hanno l'obbligo correlativo di rispondere alle richieste, fornendo i dati richiesti. Il secondo comma introduce la clausola del ragionevole affidamento: un amministratore che riceva informazioni conformi alla legge e allo statuto può legittimamente fare affidamento su di esse senza procedere a verifiche ulteriori, purché non sussistano segnali manifesti di irregolarità o di falsità delle informazioni ricevute. Questa clausola svolge una funzione di equilibrio nell'architettura della responsabilità degli amministratori non esecutivi: se questi ultimi dovessero verificare personalmente ogni singola informazione proveniente dagli organi delegati, l'istituto della delega perderebbe ogni utilità pratica. Il ragionevole affidamento non è però una sorta di esonero automatico da responsabilità: il consigliere che nutra dubbi fondati sull'accuratezza delle informazioni ricevute ha l'obbligo di chiedere chiarimenti e, se necessario, di segnalare la questione all'organo di controllo. La giurisprudenza ha precisato che il presupposto del ragionevole affidamento viene meno quando il consigliere avrebbe dovuto, con ordinaria diligenza, percepire la falsità o l'incompletezza delle informazioni ricevute.
Quando si applica
La norma si applica a ogni riunione del consiglio di amministrazione in cui siano iscritte materie all'ordine del giorno, indipendentemente dalla loro natura (ordinaria o straordinaria) e dall'urgenza della convocazione. Il dovere informativo del presidente vale anche per le riunioni convocate in via d'urgenza, sebbene in questi casi il margine temporale per preparare documentazione approfondita sia necessariamente ridotto. La norma si applica alle s.p.a. con modello tradizionale e monistico; per il modello dualistico, un obbligo analogo grava sul presidente del consiglio di gestione nei confronti dei propri componenti. Non si applica formalmente alle s.r.l., che possono tuttavia adottare clausole statuarie analoghe in virtù dell'ampia autonomia organizzativa riconosciuta dall'art. 2468 e seguenti c.c. L'obbligo informativo vale anche per le materie già oggetto di delega: il consiglio plenario deve essere periodicamente informato sull'andamento delle funzioni delegate, così come dispone l'art. 2381-bis c.c. in combinato con questa disposizione.
Connessioni
L'art. 2381-ter c.c. è inscindibilmente connesso all'art. 2381 c.c. (competenze del consiglio di amministrazione e dovere di agire in modo informato), all'art. 2381-bis c.c. (delega di funzioni e obblighi di informazione degli organi delegati verso il consiglio) e all'art. 2392 c.c. (responsabilità degli amministratori, che include la responsabilità per mancata vigilanza). Per le società quotate, il Codice di Corporate Governance (edizione 2020) specifica nel dettaglio le modalità del flusso informativo tra management e consiglio, raccomandando l'invio dei board papers con congruo anticipo rispetto alla riunione (di norma almeno cinque giorni lavorativi). Il Codice della crisi (d.lgs. n. 14/2019) impone agli organi delegati di informare il consiglio sugli indicatori di allerta della crisi, rafforzando il collegamento tra flusso informativo e prevenzione dell'insolvenza. La violazione dell'obbligo informativo del presidente può configurare una causa di responsabilità verso la società ex art. 2392 c.c., qualora dalla mancanza di informazioni adeguate derivi un danno in conseguenza di una delibera consiliare assunta senza il necessario bagaglio conoscitivo.
Casi pratici
Caso 1: Consigliere che delibera senza informazioni sufficienti
Il consiglio di amministrazione di una s.p.a. farmaceutica è convocato per approvare un contratto di licenza con una società estera del valore di 10 milioni di euro. Tizio, consigliere indipendente, si accorge in apertura di seduta di non aver ricevuto il testo del contratto né alcuna analisi legale o finanziaria. Tizio chiede formalmente al presidente Caio di rinviare la delibera o di fornire immediatamente la documentazione. Caio sostiene che il contratto è urgente e invita a procedere lo stesso. Tizio si oppone e chiede che il rifiuto a fornire informazioni adeguate sia verbalizzato: in questo modo, se dalla delibera dovessero derivare danni, Tizio potrà dimostrare di aver segnalato la lacuna informativa e di non aver concorso alla decisione in modo consapevole.
Caso 2: Ragionevole affidamento e falsità delle informazioni
Sempronio, consigliere non esecutivo di una s.p.a. immobiliare, approva un piano di investimento sulla base delle relazioni finanziarie presentate dall'amministratore delegato Mevio. Successivamente emerge che le proiezioni di Mevio erano basate su dati falsificati. Sempronio è chiamato a rispondere in solido. In giudizio, Sempronio invoca la clausola del ragionevole affidamento ex art. 2381-ter c.c.: aveva ricevuto informazioni apparentemente conformi alla legge e aveva deliberato sulla base di esse senza che vi fossero segnali evidenti di irregolarità. Il tribunale valuterà se Sempronio avrebbe dovuto, con la diligenza del consigliere medio, percepire le anomalie nei dati ricevuti.
Domande frequenti
Il presidente del consiglio ha l'obbligo di informare i consiglieri anche se questi non lo chiedono?
Sì, l'obbligo informativo del presidente è incondizionato ex art. 2381-ter c.c.: deve assicurare informazioni adeguate a tutti i consiglieri sulle materie all'ordine del giorno, senza attendere richieste esplicite.
Un consigliere può chiedere informazioni sulle operazioni già delegate all'amministratore delegato?
Sì, ciascun consigliere può chiedere agli organi delegati che vengano fornite in sede consiliare informazioni sulla gestione, incluse le materie delegate, che gli organi delegati sono tenuti a riferire.
Le informazioni fornite al consiglio devono essere complete in ogni dettaglio?
Devono essere 'adeguate' alla complessità della decisione da assumere: sufficienti per deliberare in modo consapevole, non necessariamente esaustive su ogni aspetto tecnico.
Un consigliere può essere ritenuto responsabile se le informazioni ricevute erano false?
Può fare ragionevole affidamento sulle informazioni ufficialmente ricevute, ma risponde se avrebbe dovuto percepire con ordinaria diligenza la falsità o l'incompletezza dei dati ricevuti.
Cosa rischia un consigliere che delibera senza aver chiesto informazioni adeguate?
Può rispondere solidalmente dei danni causati alla società dalla delibera adottata senza adeguata base informativa, non potendo invocare l'ignoranza se non ha esercitato il proprio diritto di richiedere chiarimenti.